Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 - Rosenbaum / Commissione
(Causa F-9/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: H.-J. Rüber, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente, al momento della sua assunzione, nel grado AD 6, scatto 2.
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea 13 febbraio 2007, avente ad oggetto l'inquadramento del ricorrente nel grado AD 6, scatto 2;
accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 9;
in subordine, accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 8;
in via ulteriormente subordinata, accertare che l'assunzione deve avvenire con inquadramento nel grado AD 7;
condannare la convenuta a porre il ricorrente in una situazione finanziaria uguale a quella in cui si sarebbe trovato nel caso di corretto inquadramento;
condannare la convenuta alle spese.
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