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Ordinanza del Tribunale del 5 settembre 2019 – Italia/Commissione

(Cause T-313/15 e T-317/15) 1

[«Regime linguistico – Bandi di concorso generali per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Ricorso manifestamente fondato»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Curral e G. Gattinara, indi G. Gattinara, F. Simonetti e D. Milanowska, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrentte: Regno di Spagna (rappresentante: M. J. Garcia-Valdecasas Dorrego, agente)

Oggetto

Nella causa T-313/15, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5) (GU 2015, C 92 A, pag. 1), e, nella causa T-317/15, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell’audit (AD 5) (GU 2015, C 99 A, pag. 1).

Dispositivo

Le cause T-313/15 e T-317/15 sono riunite ai fini della presente ordinanza.

Il bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5), e il bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell’audit (AD 5), sono annullati.

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 262 del 10.8.2015.