Language of document : ECLI:EU:T:2015:553

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

17 luglio 2015 (1)

«Ricorso per carenza – Mancato avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T-365/15,

Giorgio Fidenato, residente a Arba (Italia), rappresentato da
F. Silvestri, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta a far accertare la carenza della Commissione, nella misura in cui questa si è astenuta, in sostanza, dall’avviare il procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composta da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data
4 luglio 2015, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2        Egli conclude che il Tribunale voglia accertare la carenza della Commissione europea, nella misura in cui questa si è astenuta, in sostanza, dall’avviare il procedimento previsto all’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana.

 In diritto

3        Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Nella presente causa, il ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto vegliare sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione europea relativo alla coltura di organismi geneticamente modificati, asseritamente violato da certe misure adottate dalla Repubblica italiana in tale settore. Pertanto, con la sua domanda, egli mira ad ottenere che il Tribunale constati la carenza della Commissione in quanto questa si è illegittimamente astenuta dall’avviare il procedimento previsto all’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana.

6        Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, è irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato (v., ad esempio, sentenza del 14 febbraio 1989, Star Fruit/Commissione, 247/87, Racc., EU:C:1989:58, e ordinanza del
12 novembre 1996, SDDDA/Commissione, T‑47/96, Racc., EU:T:1996:164, punto 41). Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono avvalersi dell’articolo 265, terzo comma, TFUE soltanto al fine di far dichiarare che un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, in violazione del Trattato, si è astenuto dall’emanare atti, diversi da raccomandazioni o pareri, dei quali esse sarebbero legittimate a contestare la legittimità mediante un ricorso d’annullamento (v., in questo senso, sentenza del 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Racc., EU:C:1996:452, punti 58 e 59).

7        Orbene, nell’ambito del procedimento per constatazione di un inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri (ordinanze del 29 novembre 1994, Bernardi/Commissione, T‑479/93 e T‑559/93, Racc., EU:T:1994:277, punto 31, e del 19 febbraio 1997, Intertronic/Commissione, T‑117/96, Racc., EU:T:1997:16, punto 32). Inoltre, risulta dall’economia dell’articolo 258 TFUE che né il parere motivato, che costituisce solo una fase preliminare all’eventuale deposito di un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte, né l’adizione della Corte attraverso l’effettivo deposito di un ricorso siffatto possono costituire atti riguardanti direttamente le persone fisiche o giuridiche, cosicché i privati non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per la constatazione di un inadempimento nei confronti di uno Stato membro (ordinanze del 12 giugno 1992, Asia Motor France/Commissione, C‑29/92, Racc., EU:C:1992:264, punto 21; del 13 novembre 1995, Dumez/Commissione, T‑126/95, Racc., EU:T:1995:189, punto 33, e sentenza del 22 maggio 1996, AITEC/Commissione, T‑277/94, Racc., EU:T:1996:66, punto 55).

8        Ne consegue che la domanda del ricorrente diretta a far dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi in violazione del Trattato, non avendo essa avviato contro uno Stato membro un procedimento per la constatazione di un inadempimento, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificare il ricorso alla Commissione.

 Sulle spese

9        Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alla Commissione e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere, ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, che il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.






2)      Giorgio Fidenato sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 17 luglio 2015

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        G. Berardis


1 Lingua processuale: l’italiano.