Language of document : ECLI:EU:T:2016:200

Edizione provvisoria





Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 aprile 2016 –
ADR Center / Commissione

(causa T‑364/15 R)

«Procedimento sommario – Clausola compromissoria – Convenzioni concluse al fine di realizzare progetti sovvenzionati dall’Unione nell’ambito del programma “Giustizia civile” – Decisione esecutiva della Commissione di procedere al recupero delle somme versate – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 299, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 156, § 3, e 161, § 1) (v. punti 17‑19)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 26‑30, 32, 34‑36, 38, 39)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione forzata della decisione C (2015) 3117 final della Commissione, del 4 maggio 2015, relativa al recupero di un importo di EUR 432 637,97, maggiorato di interessi, dovuto da ADR Center SRL con riferimento alle note di addebito [nn.] 3241408192 e 3241409206, di importo pari rispettivamente a EUR 155 507,97 e a EUR 277 130,00.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 22 gennaio 2016 è revocata nella parte riguardante la causa T‑364/15 R.

3)

Le spese sono riservate.