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Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2016 – Todorova Androva / Consiglio e a.

(Causa T-366/15 P)1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili – Rigetto del ricorso in primo grado – Articolo 45 dello Statuto – Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito – Eccezione di illegittimità – Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante : M. Velardo, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti); Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall, G. Gattinara e A.-C. Simon, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti); e Corte dei conti (rappresentante: N. Scafarto, agente)

Interveniente a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Nessaf e M. Dean, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Todorova Androva/Consiglio (F-78/12, EU:F:2015:37).

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La sig.ra Viara Todorova Androva è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 337 del 12.10.2015.