Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 14 dicembre 2016 –Todorova Androva / Consiglio e a.
(causa T‑366/15 P)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili – Rigetto del ricorso in primo grado – Articolo 45 dello Statuto – Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito – Eccezione di illegittimità – Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»
1. Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70)
(v. punti 33, 34)
2. Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Opponibilità alle istituzioni dell’Unione nell’ambito dei loro rapporti con il proprio personale
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)
(v. punti 35‑38)
3. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione
(Art. 288, comma 3, TFUE)
(v. punti 43‑45)
4. Funzionari – Promozione – Requisito del minimo di anzianità nel grado – Calcolo – Considerazione dei periodi di lavoro in qualità di agente temporaneo – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 34 e 45; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 15 e 16)
(v. punti 48, 49)
5. Funzionari – Promozione – Requisito del minimo di anzianità nel grado – Calcolo – Esclusione dei periodi di lavoro in qualità di agente temporaneo – Violazione della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 45; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)
(v. punti 58, 59, 71)
6. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 78, 79)
Oggetto
| Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Todorova Androva/Consiglio (F‑78/12, EU:F:2015:37). |
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta. |
2) | | La sig.ra Viara Todorova Androva è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea. |
3) | | Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese. |