Language of document : ECLI:EU:T:2016:729





Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 14 dicembre 2016 –Todorova Androva / Consiglio e a.

(causa T366/15 P)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2011 – Non iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili – Rigetto del ricorso in primo grado – Articolo 45 dello Statuto – Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Obbligo d’istruttoria da parte del giudice del merito – Eccezione di illegittimità – Regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione»

1.      Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il proprio personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70)

(v. punti 33, 34)

2.      Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Opponibilità alle istituzioni dell’Unione nell’ambito dei loro rapporti con il proprio personale

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)

(v. punti 3538)

3.      Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione

(Art. 288, comma 3, TFUE)

(v. punti 4345)

4.      Funzionari – Promozione – Requisito del minimo di anzianità nel grado – Calcolo – Considerazione dei periodi di lavoro in qualità di agente temporaneo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 34 e 45; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 15 e 16)

(v. punti 48, 49)

5.      Funzionari – Promozione – Requisito del minimo di anzianità nel grado – Calcolo – Esclusione dei periodi di lavoro in qualità di agente temporaneo – Violazione della direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4)

(v. punti 58, 59, 71)

6.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 78, 79)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Todorova Androva/Consiglio (F‑78/12, EU:F:2015:37).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Viara Todorova Androva è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.

3)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.