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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2021 – ADR Center / Commissione

(Causa T-364/21)1

(«Contributo finanziario – Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” per il periodo 2007–2013 – Programma specifico “Giustizia civile” – Ricorso di annullamento – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Convenzioni di sovvenzione – Recupero di una parte del contributo finanziario versato – Azione dichiarativa – Clausola compromissoria – Forza maggiore – Costi ammissibili – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ADR Center Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Guillerme e T. Bontinck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M. Ilkova, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 3117 final della Commissione, del 4 maggio 2015, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente in esecuzione di due convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del programma specifico «Giustizia civile», e, d’altro, domanda diretta a dichiarare ammissibili i costi che la Commissione, in tale decisione, ha dichiarato inammissibili.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’ADR Center Srl sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.

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1 GU C 302 del 14.9.2015.