Ricorso proposto il 1° febbraio 2012 - Chrysamed Vertrieb / UAMI - Chrysal International (Chrysamed)
(Causa T-46/12)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chrysamed Vertrieb GmbH (Salisburgo, Austria) (rappresentante: avv. T. Schneider)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Chrysal International BV (Naarden, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
accogliere il ricorso e annullare la decisione della commissione di ricorso del 22 novembre 2011, procedimento R 0064/2011-1, nonché respingere l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario;
condannare l'UAMI e, rispettivamente, l'interveniente qualificata alle spese del procedimento ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Chrysamed" per prodotti della classe 5 (registrazione n. 6 387 071).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Chrysal International BV..
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo internazionale "CHRYSAL" per prodotti delle classi 1, 5 e 31 (marchio n. 645 337), il marchio denominativo internazionale "CHRYSAL" per prodotti della classe 1 (marchio n. 144 634), nonché il marchio figurativo internazionale "CHRYSAL" per prodotti delle classi 1, 3, 5 e 31 (marchio n. 877 785).
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto non esisterebbe alcun rischio di confusione.
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