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Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2014 – Intesa Sanpaolo / UAMI – equinet Bank (EQUITER)

(Causa T-47/12) 1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EQUITER – Marchio comunitario denominativo anteriore EQUINET – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la equinet Bank AG e l’Intesa Sanpaolo SpA

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010-1) è annullata.

L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Intesa Sanpaolo SpA.

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1     GU C 109 del 14.4.2012.