Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2014 – Intesa Sanpaolo / UAMI – equinet Bank (EQUITER)
(Causa T-47/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo EQUITER – Marchio comunitario denominativo anteriore EQUINET – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la equinet Bank AG e l’Intesa Sanpaolo SpA
Dispositivo
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2011 (procedimento R 2101/2010-1) è annullata.
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Intesa Sanpaolo SpA.
________________________1 GU C 109 del 14.4.2012.