Language of document : ECLI:EU:T:2014:680

Causa T‑48/12

Euroscript – Polska Sp. z o.o.

contro

Parlamento europeo

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di traduzione verso il polacco – Decisione che modifica la decisione di collocare la ricorrente in prima posizione nell’elenco degli offerenti selezionati – Aggiudicazione del contratto quadro principale ad un altro offerente – Domanda di rivalutazione – Termine – Sospensione della procedura – Trasparenza – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 luglio 2014

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Periodo di attesa prima della firma del contratto – Possibilità per gli offerenti di inviare richieste, osservazioni o informazioni all’amministrazione aggiudicatrice prima della scadenza del termine – Inammissibilità

(Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 158 bis, § 1, comma 3)

2.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Riesame dell’offerta di un candidato, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, senza sospendere la procedura di gara né avvisare gli altri offerenti – Violazione del principio della parità di trattamento

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 103, commi 1 e 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002)

1.      Una lettera all’amministrazione aggiudicatrice con la quale un offerente solleciti la sospensione della procedura di gara e il riesame delle offerte selezionate rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo 158 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, e deve, di conseguenza, pervenire entro il termine di quattordici giorni sancito da detto regolamento. La realizzazione dell’obiettivo di una procedura di gara d’appalto sarebbe compromessa se fosse consentito agli offerenti di inviare, in qualsiasi momento della procedura, richieste, osservazioni o informazioni all’amministrazione aggiudicatrice, obbligando così quest’ultima a rispondervi e, se del caso, a sospendere o a riprendere la procedura al fine di rimediare a eventuali irregolarità.

(v. punti 52, 53, 55)

2.      Non adempie il proprio obbligo di trasparenza né osserva la procedura prevista dai regolamenti n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, l’istituzione aggiudicatrice che convochi una nuova riunione del comitato di valutazione delle offerte per riesaminare, successivamente all’adozione di una decisione di aggiudicazione dell’appalto, l’offerta di un unico candidato, senza tuttavia sospendere la procedura in corso né avvisare alcuno degli offerenti cui era stata notificata detta decisione. Omettendo di procedere a una nuova valutazione di tutte le offerte presentategli, tale istituzione riserva un trattamento differenziato all’offerta di uno dei partecipanti alla procedura di gara, in violazione del principio della parità di trattamento.

Invero, l’istituzione aggiudicatrice deve rispettare in ogni fase di una procedura di gara d’appalto non solo il principio della parità di trattamento degli offerenti, ma anche quello della trasparenza. Quest’ultimo comporta l’obbligo da parte dell’autorità aggiudicatrice di rendere pubbliche tutte le informazioni precise riguardanti lo sviluppo della procedura. Gli obiettivi di pubblicità che l’amministrazione aggiudicatrice deve soddisfare nell’ambito dell’obbligo di trasparenza sono, da un lato, di assicurare che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità e, dall’altro, di tutelare le legittime aspettative degli offerenti selezionati. A tale proposito l’articolo 103, primo e secondo comma, del regolamento n. 1605/2002 stabilisce che l’istituzione aggiudicatrice che constati un errore sostanziale dopo l’aggiudicazione dell’appalto può sospendere la procedura di gara e, se del caso, procedere a una nuova valutazione delle offerte dei candidati.

(v. punti 58‑61)