Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – Brammer/UAMI – Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)
(Causa T-683/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
considerato che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha confermato la decisione della divisione d’opposizione del 4 luglio 2012 anche nella misura in cui è stata accolta l’opposizione anche per i servizi della classe 38 nonché della classe 42,
rilevare che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è incorso in errore;
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013, procedimento R 1653/2012-1;
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROMARKER» per servizi delle classi 38, 42 e 45 – registrazione di marchio comunitario n. 9 852 849
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Office Ernest T. Freylinger SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EURIMARK» per servizi delle classi 35, 41, 42 e 45 – marchio comunitario n. 5 850 111
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009