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Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – Brammer/UAMI – Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Causa T-683/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

considerato che la prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha confermato la decisione della divisione d’opposizione del 4 luglio 2012 anche nella misura in cui è stata accolta l’opposizione anche per i servizi della classe 38 nonché della classe 42,

rilevare che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è incorso in errore;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 ottobre 2013, procedimento R 1653/2012-1;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EUROMARKER» per servizi delle classi 38, 42 e 45 – registrazione di marchio comunitario n. 9 852 849

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Office Ernest T. Freylinger SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «EURIMARK» per servizi delle classi 35, 41, 42 e 45 – marchio comunitario n. 5 850 111

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009