Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 settembre 2014 – Unibail Management / UAMI (Rappresentazione di due linee e quattro stelle)
(causa T‑686/13)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta due linee e quattro stelle – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Mancanza di valutazione concreta – Obbligo di motivazione»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 75) (v. punti 14, 15, 26)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 16)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 settembre 2013 (procedimento R 300/2013‑2), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno che rappresenta due linee e quattro stelle. |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 settembre 2013 (procedimento R 300/2013‑2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’Unibail Management per i prodotti e i servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42. |
2) | | L’UAMI è condannato alle spese. |