Language of document : ECLI:EU:T:2015:699

Causa T‑684/13

Copernicus-Trademarks Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BLUECO – Marchio comunitario denominativo anteriore BLUECAR – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di riforma presentata dall’interveniente – Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2015

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone le cui richieste non sono accolte da una decisione – Accoglimento di un’opposizione alla registrazione di un marchio, fondata sull’esistenza del rischio di confusione con un marchio anteriore, senza riconoscere a quest’ultimo il carattere distintivo accresciuto – Domanda di riforma del titolare del marchio anteriore in merito alla valutazione del grado di distintività e di notorietà di detto marchio – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 4)

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi BLUECO e BLUECAR

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22, 23)

2.      Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario prevedono che il ricorso dinanzi al Tribunale avverso una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

Inoltre, l’interesse ad agire di un ricorrente costituisce il presupposto essenziale di qualsiasi azione giurisdizionale e deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso pena l’irricevibilità. L’interesse ad agire presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto.

Si deve considerare che una decisione di una commissione di ricorso ha accolto le pretese di una delle parti dinanzi a essa se accoglie la richiesta di tale parte sulla base di uno degli impedimenti alla registrazione o della nullità di un marchio o, più in generale, sulla base di una sola parte dell’argomentazione presentata da detta parte, anche qualora abbia omesso di esaminare o abbia respinto gli altri impedimenti o motivi invocati dalla stessa.

A tale riguardo, poiché la commissione di ricorso ha ritenuto sussistere un rischio di confusione tra i segni in conflitto ed ha accolto l’opposizione, pur non avendo riconosciuto il carattere distintivo accresciuto dall’uso del marchio anteriore, un’eventuale riforma della decisione impugnata quanto alla sola valutazione della commissione di ricorso sul grado di carattere distintivo e di notorietà del marchio anteriore non inciderebbe sui diritti che l’interveniente trae da tale marchio e che detta decisione non ha in alcun modo pregiudicato. Di conseguenza, in una tale fattispecie, occorre respingere le conclusioni di riforma presentate dall’interveniente in quanto irricevibili.

(v. punti 27, 28, 31, 32)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36, 37, 39, 59)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 60)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑58, 66, 69, 70)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)