Language of document : ECLI:EU:T:2014:62





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014 – Arkema France / Commissione

(cause riunite T‑23/10 e T‑24/10)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli stabilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester – Decisione che constata due infrazioni all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE – Ammende – Durata dell’infrazione – Prescrizione – Interesse legittimo ad accertare un’infrazione – Domanda di riforma – Importo delle ammende – Durata delle infrazioni – Competenze estese al merito»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza o la durata dell’infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 38‑48, 57, 66‑70, 98‑106)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione già cessata – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 111‑120)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 121‑125)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzatori termici) o, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Arkema France e la CECA SA sono condannate alle spese.