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Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 - Germania/Commissione

(Causa T-21/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 13 novembre 2009, C(2009) 9049, notificata alla ricorrente con lettera del 16 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con decisioni della Commissione 7 maggio 1997, C(97) 1123, e 28 dicembre 1999, C(1999) 4928, a favore del documento unico di programmazione nella regione del Saarland, interessata dall'obiettivo n. 2, nella Repubblica federale di Germania

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto i contributi finanziari concessi dal FESR per il documento unico di programmazione (1997-1999) a favore dell'area dell'obiettivo 2 del Saarland nella Repubblica federale di Germania.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi di ricorso.

In primo luogo la ricorrente afferma che non esiste alcun fondamento giuridico per la determinazione forfetaria e l'estrapolazione di correzioni finanziarie nel periodo 1994-1999, nel cui ambito rientra il documento unico di programmazione.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/88 1, poiché non sussistono i presupposti per la riduzione. A tal riguardo essa adduce in particolare che la Commissione non ha considerato in maniera corretta il concetto di "irregolarità". Inoltre la Commissione avrebbe ipotizzato errori sistematici, ma non avrebbe accertato che le autorità nazionali competenti della gestione del fondo strutturale, sarebbero venute meno ai loro obblighi in forza dell'art. 23 del regolamento n. 4253/88. L'ipotesi di errori sistematici nella gestione e nel controllo si baserebbe poi a giudizio della ricorrente su accertamenti erronei dei fatti. Essa sostiene anche che importanti elementi in fatto siano stati accertati e valutati in modo errato.

In subordine, la ricorrente deduce, come terzo motivo, che le riduzioni apportate nella decisione sono sproporzionate. A tal riguardo afferma che la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che le compete in forza dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. Le correzioni forfetarie impiegate oltrepasserebbero il danno (potenziale) per il bilancio comunitario. La ricorrente sostiene altresì che l'estrapolazione operata degli errori è sproporzionata poiché errori specifici non potrebbero essere trasferiti ad un complesso di situazioni disomogeneo.

Come quarto motivo, la ricorrente lamenta una violazione di forme sostanziali. A tal proposito vengono contestate la motivazione insufficiente della decisione impugnata e il modo di procedere della convenuta nel procedimento relativo alla chiusura del periodo del finanziamento. A giudizio della ricorrente l'origine e la motivazione relative all'entità dell'importo forfetario applicato non possono essere dedotte dalla decisione impugnata. La Commissione avrebbe poi modificato gli accertamenti degli esaminatori sul luogo senza un nuovo esame e non avrebbe tenuto conto, o non a sufficienza, delle affermazioni in punto di fatto delle autorità tedesche.

Infine, la ricorrente contesta, quale quinto motivo, che la convenuta avrebbe violato il principio di partenariato, poiché prima avrebbe attestato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, per avrebbe basato la decisione impugnata su lacune sistematiche nel sistema di gestione e di controllo.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).