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Ricorso proposto il 13 luglio 2015 – Università del Salento/Commissione

(Causa T-393/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Università del Salento (Lecce, Italia) (rappresentante: F. Vetrò, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare gli atti impugnati, conseguentemente disporre per l’erogazione delle somme ancora dovute al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento in relazione al contratto denominato “Support for training career of researchers”, Grant Agreement n. 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises”, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’atto della Commissione Europea, Direzione Generale Bilancio, Esecuzione Bilancio (Bilancio Generale e FES) Recupero crediti, del 4 maggio 2015, prot. N. D/CA – B.2 – 005817, e della nota di debito ad esso allegata. Detto atto porta compensazione del credito che il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento vantava nei suoi confronti, per l’esecuzione di un contratto della linea c. d. Marie Curie, denominato “Support for training career of researchers”, Grant Agreement n. 6102350, Explaining the nature of technological innovation in Chinese enterprises”, con un debito che, a dire della Commissione, il Dipartimento di Scienze giuridiche della medesima Università di Salento aveva con la stessa Commissione europea in relazione al contratto denominato “Agreement JUST/2010/JPEN/AG/1540 – Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution”.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, sull’abuso di potere, sull’eccesso di potere per erronea presupposizione, sul difetto istruttorio, sull’errore di fatto, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 del Regolamento finanziario dell’Unione europea.

Si fa valere a questo riguardo che la compensazione è attuata in violazione dei canoni europei di certezza, liquidità ed esigibilità. Nella fattispecie, il presunto debito risulta contestato dal debitore, come risulta dalla corrispondenza in atti. La decisione della Commissione sarebbe unilaterale e, come tale, lesiva del principio di uguaglianza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione del principio di efficacia dell’ordinamento comunitario, sulla violazione e falsa applicazione del principio di buona gestione finanziaria e sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si fa valere a questo riguardo che le somme stanziate per il progetto di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dovevano essere finalizzate solo alla realizzazione dell’attività di ricerca per la quale erano state assegnate e non potevano essere oggetto di una compensazione con crediti relativi ad attività diverse da quella posta in essere dal summenzionato progetto di ricerca, pena la violazione del principio di efficacia. Gli atti gravati lederebbero anche il principio della corretta gestione finanziaria poiché la Commissione, operando la compensazione, non ha impiegato le somme concesse conformemente alla loro destinazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 296 TFUE.

Si fa valere a questo riguardo che l’atto impugnato non ottempera all’obbligo di motivazione dalla norma richiamata, non indicando ne le fonti, né i motivi, né i presupposti giuridici della decisione di compensare le somme attese dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione con quelle pretese dal Dipartimento di Scienze giuridiche.

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