Language of document : ECLI:EU:T:2017:604

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

14 settembre 2017 (*)

«Clausola compromissoria – Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” – Programma specifico “Giustizia penale” – Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una convenzione di sovvenzione – Compensazione dei crediti – Riqualificazione parziale del ricorso – Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale»

Nella causa T‑393/15,

Università del Salento, con sede in Lecce (Italia), rappresentata da F. Vetrò, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti e O. Verheecke, successivamente da L. Di Paolo, F. Moro e O. Verheecke, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, per un verso, il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione D/C4 – B.2 – 005817 della Commissione, del 4 maggio 2014, con la quale è stata effettuata una compensazione tra un credito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un primo progetto, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), e un debito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un secondo progetto, intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution», in secondo luogo, all’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a tale decisione e, in terzo luogo, ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo a questa dovuto in esecuzione del progetto Entice e, dall’altro verso, il ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e diretto a far accertare l’inesistenza del credito rivendicato dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione del secondo progetto,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, D. Spielmann e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Università del Salento, è un’università italiana.

2        Il 7 novembre 2011, il dipartimento di Scienze giuridiche della ricorrente (in prosieguo: il «dipartimento di Scienze giuridiche») ha concluso con la direzione generale (DG) «Giustizia» della Commissione europea il contratto di sovvenzione JUST/2010/JPEN/AG/1540 (in prosieguo: il «contratto JUST»), avente ad oggetto l’esecuzione del progetto intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution» (Formazione giuridica e ricerca sui reati contro l’ambiente e l’inquinamento marino nell’Unione europea; in prosieguo: il «progetto JUST»), conformemente alla decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU 2007, L 58, pag. 13).

3        Il contratto JUST, redatto conformemente al modello di un contratto tipo, si compone di tre parti, ossia, rispettivamente, condizioni particolari, condizioni generali e allegati. L’articolo I.9, primo comma, di tale contratto precisa che lo stesso è disciplinato dalle proprie prescrizioni, dalle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea nonché, in via sussidiaria, dal diritto belga. L’articolo I.9, secondo comma, prevede che i beneficiari possano presentare ricorso contro le decisioni della Commissione riguardanti l’applicazione delle condizioni contrattuali dinanzi al Tribunale o, in caso d’impugnazione, dinanzi alla Corte. Inoltre, le condizioni generali applicabili al contratto di cui all’allegato II di quest’ultimo, che ne costituisce parte integrante, comprendono una prima parte, in particolare, concernente l’esecuzione del progetto JUST, la fine del contratto e le sanzioni (articoli da II.1 a II.13), e una seconda parte concernente le disposizioni finanziarie e i controlli, gli audit, i rimborsi e la responsabilità (articoli da II.14 a II.20).

4        Dal paragrafo 2.3 dell’allegato I del contratto JUST, riguardante la descrizione del progetto JUST, risulta che il suo obiettivo, in termini generali, consisteva nell’organizzazione di un corso di formazione sulla nuova legislazione dell’Unione in materia di reati contro l’ambiente e di inquinamento marino, con particolare riguardo ai problemi che le zone geografiche del mare Adriatico e del mar Nero si trovano ad affrontare.

5        Ai sensi dell’articolo I.4.2. e I.4.3. del contratto JUST, il totale dei costi ammissibili del progetto JUST, secondo le stime, era pari a EUR 209 532 e il contributo massimo della Commissione era di EUR 167 627, corrispondente all’80% di detti costi. Ai sensi dell’articolo II.17.2 di tale contratto, l’importo totale del contributo della Commissione non poteva superare detto contributo massimale, anche nell’ipotesi in cui il totale dei costi ammissibili superasse i costi ammissibili stimati.

6        L’articolo II.17.5 del contratto JUST prevedeva, in particolare, che in caso di mancata esecuzione, cattiva esecuzione ed esecuzione parziale o tardiva del progetto JUST, la Commissione avrebbe potuto ridurre la sovvenzione inizialmente concessa in misura corrispondente all’esecuzione effettiva del progetto JUST secondo le condizioni fissate nel contratto.

7        Il 3 settembre 2013 la ricorrente ha trasmesso alla Commissione la relazione definitiva del progetto JUST.

8        Con lettera del 18 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che il progetto JUST non era stato attuato in conformità dell’allegato I del contratto e che, pertanto, i costi dichiarati non potevano essere considerati ammissibili. La prima ha dunque invitato la seconda a trasmettere spiegazioni, in mancanza delle quali ha precisato che avrebbe proceduto al recupero di tutto il prefinanziamento pagato.

9        Tra la ricorrente e la Commissione sono intercorsi numerosi scambi di corrispondenza nel corso del 2014 e del 2015. Durante tali scambi, conformemente all’articolo II.17.5 del contratto, la Commissione ha rivisto più volte il contributo massimo dell’Unione al progetto JUST, in particolare con lettere del 4 marzo, del 24 agosto e del 6 ottobre 2014. Con lettera del 3 novembre 2014, la Commissione ha emesso un ordine di riscossione per l’importo di EUR 50 288,50, da versare entro il 18 dicembre 2014 (in prosieguo: la «nota di addebito»). Nonostante siano avvenuti ulteriori scambi tra la ricorrente e la Commissione, quest’ultima non ha rivisto la sua decisione.

10      Con decisione del contabile della Commissione del 28 aprile 2015 (in prosieguo: la «decisione di compensazione del 28 aprile 2015»), è stata effettuata una compensazione tra, da un lato, un credito della ricorrente dell’importo di EUR 17 500, derivante da un contratto di sovvenzione concernente la gestione di un centro di informazione Europe Direct presso la sua sede e, dall’altro lato, un debito della ricorrente dell’importo di EUR 50 288,50, relativo all’esecuzione del contratto JUST.

11      Con decisione D/C4 – B.2 – 005817 della Commissione, del 4 maggio 2015 (in prosieguo: la «decisione di compensazione del 4 maggio 2015»), è stata effettuata una compensazione tra, da un lato, il credito della ricorrente dell’importo di EUR 73 080, relativo all’esecuzione del contratto di sovvenzione n. 610350, concluso il 30 luglio 2013 tra la ricorrente, rappresentata dal suo dipartimento di Ingegneria dell’innovazione (in prosieguo: il «dipartimento di Ingegneria dell’innovazione»), e l’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER), intitolato «Support for training career of researchers, explaining the nature of technological innovation in Chinese enteprises» rientrante nelle azioni Marie Curie e relativo al progetto Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises: Chiarimento della natura dell’innovazione tecnologica nelle imprese cinesi; in prosieguo: il «contratto Entice») e, dall’altro lato, il restante debito della ricorrente dell’importo di EUR 33 430,84, relativo all’esecuzione del contratto JUST, per un saldo netto a favore della ricorrente di EUR 39 649,16.

12      Durante tale periodo, il progetto JUST è stato oggetto di una procedura di audit condotta da parte del servizio di audit esterno della Commissione, a partire dal mese di aprile 2015. La relazione definitiva di audit è stata trasmessa alla ricorrente l’11 novembre 2015.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

15      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, ha posto un quesito con richiesta di risposta scritta alla ricorrente, la quale ha risposto entro i termini impartiti.

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di compensazione del 4 maggio 2015 e la nota di addebito, nonché «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo»;

–        dichiarare l’inesistenza del debito rivendicato dalla Commissione nell’ambito del contratto JUST;

–        ordinare il versamento delle somme ancora dovute a titolo del contratto Entice;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

18      Anzitutto, il ricorso ha ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, della nota di addebito e di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo». In udienza, la ricorrente ha precisato che l’ultima parte della domanda deve intendersi come diretta, in particolare, all’annullamento della decisione di compensazione del 28 aprile 2015.

19      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi:

–        il primo verte sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, su un abuso di potere, su un «eccesso di potere per erronea presupposizione», su un difetto istruttorio, su un errore di fatto e sulla violazione e la falsa applicazione dell’articolo 81 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»);

–        il secondo verte sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di efficacia del diritto dell’Unione e del principio di buona gestione finanziaria nonché su un «eccesso di potere per difetto di istruttoria»;

–        il terzo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

20      Inoltre, la ricorrente chiede, «conseguentemente», il versamento delle «somme ancora dovute al dipartimento di Ingegneria dell’innovazione» in forza del contratto Entice, senza precisare il fondamento giuridico di tale domanda.

21      Infine, in risposta al quesito con richiesta di risposta scritta posto dal Tribunale, riguardante alcuni argomenti esposti nel contesto del primo motivo e miranti a far accertare l’inesistenza del debito risultante dall’esecuzione del progetto JUST, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse parzialmente riqualificato così da contenere anche una domanda, fondata sulla clausola compromissoria di cui all’articolo I.9, secondo comma, del contratto JUST, e sull’articolo 272 TFUE, diretta a far sì che il Tribunale accerti che essa non sia debitrice, nei confronti della Commissione, del debito relativo all’esecuzione del contratto JUST.

22      Pertanto, il ricorso si fonda su una duplice base, in quando mira, da un lato, a ottenere l’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015 e «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso», nonché, conseguentemente, il versamento di «somme ancora dovute al dipartimento di Ingegneria dell’innovazione» e, dall’altro lato, a far accertare, in particolare mediante l’annullamento della nota di addebito, l’inesistenza del debito risultante dall’esecuzione del progetto JUST.

23      La Commissione solleva diverse eccezioni di irricevibilità, da un lato, riguardo alla domanda di versamento delle somme ancora dovute al dipartimento di Ingegneria dell’innovazione in forza del contratto Entice e, dall’altro lato, riguardo alla domanda diretta all’annullamento di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso» alla decisione di compensazione del 4 maggio 2015 e alla nota di addebito.

24      Tenuto conto dei motivi e degli argomenti invocati dalle parti, il Tribunale ritiene opportuno trattare i diversi capi delle conclusioni nel seguente ordine:

–        in primo luogo, occorre esaminare la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito risultante dall’esecuzione del progetto JUST. A tale riguardo, da un lato, occorre esaminare l’esistenza delle condizioni per una riqualificazione della domanda di annullamento della nota di addebito ai sensi dell’articolo 272 TFUE, nella misura in cui, con alcuni degli argomenti esposti nel contesto del primo motivo, la ricorrente invoca la corretta esecuzione del contratto JUST e quindi l’inesistenza del debito risultante dall’esecuzione di tale contratto e, dall’altro lato, occorre valutare la fondatezza degli argomenti in esame nel contesto di una domanda ai sensi dell’articolo 272 TFUE;

–        in secondo luogo, occorre esaminare le domande di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. A questo proposito, occorre esaminare, in primo luogo, la ricevibilità della domanda mirante al versamento delle somme ancora dovute al dipartimento di Ingegneria dell’innovazione in forza del contratto Entice, in secondo luogo, la ricevibilità della domanda diretta all’annullamento di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo», di per sé e in quanto tale domanda mira a ottenere l’annullamento della decisione di compensazione del 28 aprile 2015 e, in terzo luogo, la domanda diretta all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015.

 Sulla domanda di accertamento dell’inesistenza del debito risultante dall’esecuzione del progetto JUST

 Sulla riqualificazione parziale del ricorso, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, come ricorso diretto a far accertare l’inesistenza del debito risultante dal contratto JUST

25      Con il primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede l’annullamento non solo della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, ma altresì della nota di addebito allegata a suddetta decisione.

26      Innanzitutto, va ricordato che la nota di addebito si inscrive nel contesto del contratto JUST, in quanto ha per oggetto il recupero di un credito che trova il suo fondamento nelle disposizioni di detto contratto. La nota di addebito, infatti, deve essere intesa come una messa in mora contenente l’indicazione della data di scadenza nonché le condizioni di pagamento e non può equivalere a un titolo esecutivo, nonostante menzioni il procedimento esecutivo dell’articolo 299 TFUE come una delle possibili opzioni di cui dispone la Commissione nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata. Pertanto, come risulta da una giurisprudenza costante, la nota di addebito non produce effetti giuridici che hanno origine nell’esercizio dei pubblici poteri, ma, al contrario, deve essere considerata indissociabile dai rapporti contrattuali sottostanti (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punti 23 e 24, e ordinanza del 15 febbraio 2016, InAccess Networks Integrated Systems/Commissione, T‑82/15, non pubblicata, EU:T:2016:90, punto 48).

27      Inoltre, occorre rilevare che, nel contesto del suo primo motivo, la ricorrente contesta, con alcuni dei suoi argomenti, l’esistenza del credito che la Commissione vanta nei suoi confronti.

28      Infine, si deve constatare che, conformemente al suo articolo I.9, primo comma, il contratto JUST è disciplinato dal diritto dell’Unione e, in via sussidiaria, dal diritto belga. L’articolo I.9, secondo comma, di tale contratto contiene una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che attribuisce al giudice dell’Unione una competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti relativa all’applicazione e all’attuazione di detto contratto (v. punto 3 supra).

29      Tenuto conto di tali circostanze, occorre verificare se sia possibile riqualificare il presente ricorso quale ricorso proposto sia sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, sia sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, nella parte in cui mira a far accertare che il credito della Commissione relativo al progetto JUST era infondato, poiché le attività contrattuali erano state svolte in modo soddisfacente.

30      A tale proposito, è necessario ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione a individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato (sentenze del 15 marzo 2005, Spagna/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, punto 35, e del 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commissione, T‑184/15, non pubblicata, EU:T:2016:652, punto 40).

31      Tuttavia, se adito con un ricorso di annullamento o con un ricorso per risarcimento danni, sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, il Tribunale riqualifica il ricorso, allorché ricorrano le condizioni per una tale riqualificazione. Più specificamente, il Tribunale ritiene di non poter riqualificare un ricorso d’annullamento quando l’esplicita volontà della parte ricorrente di non basare la propria domanda sull’articolo 272 TFUE osta a tale riqualificazione, o quando il ricorso non si basa su alcun motivo attinente alla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che si tratti delle clausole contrattuali o delle disposizioni della legislazione nazionale indicata nel contratto. Ne consegue che la riqualificazione del ricorso è possibile, senza che risultino compromessi i diritti della difesa dell’istituzione convenuta, nel caso in cui, per un verso, l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e, per altro verso, almeno un motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale di cui trattasi sia dedotto nel ricorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, essendo queste due condizioni cumulative (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punti da 58 a 60 e giurisprudenza ivi citata).

32      Nel caso di specie, in primo luogo, si deve constatare che, in risposta al quesito con richiesta di risposta scritta posto dal Tribunale, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse parzialmente riqualificato così da contenere, oltre alla domanda diretta all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, una domanda, ai sensi della clausola compromissoria di cui all’articolo I.9, secondo comma, del contratto JUST e dell’articolo 272 TFUE, diretta a fare accertare che la Commissione non detiene, nei suoi confronti, il credito contrattuale richiesto con la nota di addebito.

33      In secondo luogo, va rilevato che, pur non invocando espressamente alcuna norma che disciplina la relazione contrattuale in oggetto, nel contesto del primo motivo, la ricorrente sviluppa argomenti intesi a fare accertare l’inesistenza del credito reclamato dalla Commissione e risultante dal progetto JUST. Tali argomenti riguardano, più specificatamente, la corretta esecuzione di alcune attività contrattuali, vale a dire, anzitutto, la produzione di un DVD sulle attività del progetto JUST, quindi la determinazione del novero dei soggetti beneficiari delle attività di tale progetto e, infine, l’esecuzione di un workshop preparatorio, preliminare alla realizzazione di detto progetto. In relazione a tali argomenti, che sono fondati, in particolare, sui principi generali in materia di responsabilità contrattuale, essa invoca, in particolare, l’allegato I del contratto JUST.

34      In tali circostanze, il Tribunale ritiene che occorra riqualificare il presente ricorso quale ricorso proposto sia su fondamento dell’articolo 263 TFUE, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, sia su fondamento dell’articolo 272 TFUE, nella parte in cui mira a far accertare che il credito della Commissione relativo al progetto JUST sia infondato.

35      Si deve quindi esaminare, nel prosieguo, la fondatezza degli argomenti della ricorrente idonei ad una riqualificazione ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

 Sulla domanda, riqualificata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di accertamento dell’inesistenza di un credito della Commissione risultante dall’esecuzione del contratto JUST

36      La ricorrente contesta la valutazione della Commissione relativa a tre attività previste dal contratto JUST, vale a dire, anzitutto, la produzione di un DVD sulle attività del progetto JUST, quindi la determinazione del novero dei soggetti beneficiari delle attività di tale progetto, in particolare l’esclusione dei professionisti legali tra i beneficiari di suddette attività e, infine, la realizzazione di un workshop preparatorio preliminare alla realizzazione di detto progetto.

37      Inoltre, all’accusa della Commissione di aver contestato soltanto tre aspetti tra le numerose contestazioni riguardanti l’esecuzione del progetto JUST, cosa che non permetterebbe di invalidare la valutazione della Commissione nel suo complesso, la ricorrente ribatte, da un lato, che nella sua lettera del 30 marzo 2015 la Commissione aveva affermato che le censure riguardanti la determinazione dei beneficiari del progetto JUST erano assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e, dall’altro lato, che essa si era riferita ai suddetti tre aspetti a titolo di esempio.

38      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

39      In primo luogo, con riferimento alla produzione di un DVD sulle attività del progetto JUST, la ricorrente sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto le aveva contestato la Commissione, il DVD non era stato realizzato in proprio, bensì da una società specializzata collegata ad una catena televisiva regionale e non conteneva solo fotografie fatte durante la formazione, ma altresì immagini relative alle attività di formazione e interviste con partecipanti, discenti e docenti. Inoltre, la coincidenza tra alcune attività del corso e l’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di specializzazione per le professioni legali aveva esaltato le attività legate al progetto JUST aumentando così la diffusione dell’iniziativa. Infine, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il dipartimento di Scienze giuridiche avrebbe realizzato 500 DVD invece dei 1000 previsti dal contratto, la ricorrente sostiene che questo profilo è stato sollevato per la prima volta nel controricorso e che la funzione del DVD è stata ampiamente soddisfatta con un sito Internet dedicato alle attività legate al progetto JUST.

40      Preliminarmente, occorre ricordare che i paragrafi 2.3 e 3.4 dell’allegato I del contratto JUST indicano, tra i risultati attesi del progetto, la realizzazione di un DVD contenente le immagini delle sessioni del corso di formazione e interviste con i partecipanti. Come emerge da suddetto allegato, avrebbero dovuti essere diffusi 1000 esemplari del DVD. Inoltre, l’articolo II.5.1 del contratto JUST nonché il paragrafo 4.3 del suo allegato I stabiliscono che tutte le attività previste nell’ambito del progetto avrebbero dovuto assicurare la visibilità della Commissione e che ogni comunicazione e pubblicazione avrebbe dovuto indicare che i fondi erano di provenienza dell’Unione. Tale indicazione, unitamente al logo dell’Unione, sarebbe dovuta apparire su tutte le pubblicazioni, sulla documentazione relativa agli eventi, sulla corrispondenza ufficiale e sul sito creato sulla base del progetto stesso.

41      Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo II.13.1 del contratto JUST, ogni emendamento alle condizioni di quest’ultimo doveva essere oggetto di un accordo aggiuntivo scritto.

42      Nel caso di specie, la ricorrente si limita a reiterare le medesime osservazioni formulate nella sua lettera del 7 febbraio 2014 secondo cui, contrariamente alle osservazioni critiche dedotte dalla Commissione nella sua lettera del 18 dicembre 2013, il DVD non era stato realizzato in proprio, bensì da una società specializzata e conteneva immagini relative alle attività di formazione e interviste con partecipanti, discenti e docenti.

43      Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione aveva successivamente chiarito, con la sua lettera del 4 marzo 2014, che il DVD appariva come un prodotto realizzato ad iniziativa della ricorrente e non come un prodotto di un progetto finanziato dall’Unione, in quanto non vi era una copertina stampata in modo professionale, non vi era stampato alcun riferimento al finanziamento dell’Unione e le poche informazioni riguardanti il finanziamento dell’Unione nel video erano confuse. Inoltre, con la sua lettera del 30 marzo 2015, la Commissione aveva aggiunto che il DVD conteneva solo foto di tre corsi e il video di un corso e che era stato prodotto in sole 500 copie invece delle 1000 previste dall’allegato I del contratto JUST.

44      La ricorrente non nega di non essersi attenuta a dette condizioni né di non aver concordato diverse modalità esecutive di queste ultime con la Commissione. Essa non può quindi contestare le constatazioni della Commissione facendo valere che la funzione del DVD è stata ampiamente soddisfatta con un sito Internet sulle attività progettuali, il che costituisce una modalità esecutiva non conforme alle previsioni del contratto JUST e non previamente definita con la Commissione conformemente a quanto disposto nell’articolo II.13.1 del contratto JUST.

45      Pertanto, la Commissione ha correttamente concluso che la condizione riguardante la produzione del DVD non era stata soddisfatta.

46      In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del novero dei soggetti beneficiari delle attività del progetto JUST, la ricorrente sostiene che la Commissione ha ingiustamente contestato al dipartimento di Scienze giuridiche di aver escluso i professionisti legali da tale gruppo. Essa aggiunge che, da un lato, tenuto conto della loro difficoltà ad essere presenti ad ogni giornata di studio, ai partecipanti sono state fornite lezioni videoregistrate, disponibili sul sito Internet del progetto e, dall’altro lato, che gli allievi della sua scuola di specializzazione per le professioni giuridiche che hanno partecipato ad alcune attività del progetto possono essere inclusi nella categoria dei professionisti legali e, di conseguenza, nel novero dei soggetti beneficiari delle attività previste dal contratto JUST.

47      In via preliminare, occorre ricordare che il paragrafo 2.2 dell’allegato I del contratto JUST prevedeva che il gruppo di destinatari individuato nel progetto fosse composto da giudici, pubblici ministeri, esperti forensi e professionisti legali.

48      Il paragrafo 2.3 dell’allegato I del contratto JUST aggiungeva che il novero dei beneficiari era composto da un insieme di 30 giuristi scelti tra giudici, pubblici ministeri, esperti forensi e professionisti legali provenienti dall’Italia, Bulgaria, Croazia, Albania, Montenegro e da altri Stati appartenenti alle due aree geografiche interessate. Il medesimo paragrafo indica, tra le principali attività del progetto, la realizzazione di un corso di formazione destinato a 30 professionisti legali provenienti da 6-7 diversi Stati membri, strutturato in tre moduli di quattro giorni a Lecce (Italia) e un modulo di due giorni a Sofia (Bulgaria).

49      Come precisato nel paragrafo 3.1 dell’allegato I del contratto JUST, i diretti beneficiari del corso di formazione avrebbero dovuto essere 30 giuristi, pubblici ministeri ed esperti forensi che si occupino di diritto dell’ambiente innanzi alle Corti nazionali, avrebbero dovuto parlare inglese e il gruppo doveva essere costituito da quindici partecipanti italiani, da dieci partecipanti provenienti dalla zona dei Balcani (Albania, Croazia e Montenegro) e da cinque partecipanti bulgari. Lo stesso paragrafo precisava altresì che la selezione dei partecipanti si sarebbe svolta mediante gara aperta, pubblicata sui siti Internet dei partner del progetto JUST nonché sui giornali nazionali e sui giornali ufficiali degli ordini degli avvocati e delle associazioni dei magistrati e che i partecipanti sarebbero stati selezionati sulla base dei loro curriculum vitae e della loro motivazione.

50      Infine, il paragrafo 3.4 dell’allegato I del contratto JUST definisce, come indicatori dell’esecuzione del progetto, il numero totale di destinatari partecipanti al corso di formazione, con un numero atteso di 30 partecipanti, e il numero degli Stati membri d’origine di detti partecipanti, con un numero atteso di 5-6 Stati. Il medesimo paragrafo indica altresì che il numero di università e di associazioni di giudici che si sarebbero impegnate ad adottare il modello del corso di formazione, con un numero atteso di 5-6 entità in Europa che avrebbero firmato un protocollo d’intesa, sarebbe stato considerato un indicatore dell’impatto del progetto.

51      Nel caso di specie, occorre rilevare che la Commissione, nelle sue lettere del 18 dicembre 2013 e del 30 marzo 2015, ha sottolineato che, come risultava dalla relazione definitiva e dagli allegati del progetto JUST, solo un partecipante aveva seguito i quattro moduli del corso di formazione, solo due partecipanti avevano seguito tre moduli, sei partecipanti avevano seguito due moduli, altri partecipanti non avevano neppure seguito i corsi dal vivo ma le relative registrazioni on-line e, infine, il terzo modulo era stato seguito quasi esclusivamente dagli studenti della Scuola di specializzazione per le professioni legali della ricorrente. La Commissione ha considerato, pertanto, che il novero dei destinatari non era conforme a quello previsto dal paragrafo 2.3 dell’allegato I del contratto JUST, che prevedeva la partecipazione di un gruppo composto da un insieme di 30 giuristi scelti tra giudici, pubblici ministeri, esperti forensi e professionisti legali provenienti da 6-7 Stati membri dell’Unione.

52      Orbene, tali fatti non sono stati contraddetti dalla ricorrente, che si limita ad affermare che, nella relazione definitiva, il dipartimento di Scienze giuridiche ha indicato che, durante le attività legate al progetto, erano state riscontrate difficoltà ad avere la presenza di tutti i partecipanti ad ogni giornata di studio a causa del loro carico di lavoro e che, di conseguenza, sono state messe a disposizione dei partecipanti registrazioni audiovisive che non erano state previste inizialmente.

53      Pertanto, così come sostiene la Commissione, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, indipendentemente dall’inclusione, tra i beneficiari del progetto, degli studenti della scuola di specializzazione per le professioni legali, i membri del gruppo dei beneficiari non hanno seguito per intero tutto il corso di formazione e tale gruppo non ha rispettato i criteri numerici e geografici previsti nel contratto JUST. A tal proposito, il fatto che gli studenti abbiano beneficiato di lezioni videoregistrate è inconferente, in quanto si tratta di una modifica significativa di una modalità esecutiva del progetto JUST che non è stata definita con la Commissione.

54      Inoltre, il progetto indicava chiaramente che per «professionisti legali» bisognasse intendere giudici, pubblici ministeri ed esperti forensi o professionisti di elevata esperienza che svolgono le proprie attività in materia di diritto dell’ambiente davanti ai giudici nazionali con esperienza in materia. È quantomeno dubbio che gli studenti della scuola di specializzazione per le professioni legali possano essere assimilati a queste categorie. Inoltre, il progetto indicava che i partecipanti sarebbero stati selezionati sulla base del loro curriculum vitae, ciò che non è stato dimostrato per quanto riguarda gli studenti in oggetto.

55      Da quanto precede consegue che la condizione riguardante il novero dei beneficiari non è stata soddisfatta e che, d’altronde, la ricorrente ha informato la Commissione quanto alle asserite difficoltà solamente nella relazione definitiva, quando il progetto era già concluso.

56      A titolo informativo, va osservato che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione aveva affermato che le censure riguardanti il gruppo dei destinatari superavano ogni altra considerazione e dunque costituivano, in sostanza, un elemento decisivo della valutazione della Commissione, è infondato oltre che inconferente, dato che la condizione non è stata soddisfatta. Infatti, come è stato precisato dalla Commissione, dal passo in questione della lettera del 30 marzo 2015 risulta che essa ha soltanto precisato che, alla luce dei problemi di composizione del gruppo dei destinatari del corso di formazione, i diversi argomenti concernenti il contenuto e la qualità del corso non lo avrebbero comunque reso conforme a quanto previsto nel contratto.

57      Alla luce delle circostanze summenzionate, correttamente la Commissione ha concluso che la condizione riguardante i beneficiari del progetto non è stata soddisfatta.

58      In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver considerato che la riunione tra il rappresentante del dipartimento di Scienze giuridiche e i funzionari dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), presso la sede di quest’ultima, costituiva un’attività preparatoria, preliminare alla realizzazione del progetto JUST. Inoltre, essa rileva che, sebbene la riunione prevista in Bulgaria non si sia svolta, per contro la riunione programmata a Lecce ha avuto luogo come previsto.

59      Preliminarmente, va ricordato che il paragrafo 3.1 dell’allegato I del contratto JUST prevedeva che i partner del progetto si riunissero a Lecce per organizzare il contenuto dei moduli dei corsi e che nel corso della prima fase preparatoria avessero luogo due workshop, uno in Italia e uno in Bulgaria, al fine di consultare i soggetti interessati.

60      Orbene, va rilevato che la ricorrente, da un lato, nel ricorso, contesta alla Commissione di non aver considerato che una riunione tra il rappresentante del dipartimento di Scienze giuridiche e i funzionari dell’EMSA costituiva un’attività preparatoria, e, dall’altro lato, nella replica, ammette che, mentre la riunione a Lecce ha avuto luogo come previsto, la riunione prevista in Bulgaria non si è svolta.

61      Ne consegue che, in base alle stesse dichiarazioni della ricorrente, la condizione relativa alla realizzazione di un workshop preparatorio non è stata soddisfatta. D’altronde, non è stata chiesta alcuna modifica del progetto in tal senso da parte della ricorrente, violando perciò le disposizioni dell’articolo I.13.1 del contratto JUST.

62      Da ciò consegue che correttamente la Commissione ha concluso che la summenzionata condizione non è stata soddisfatta.

63      Si deve pertanto concludere che la ricorrente non ha dimostrato l’infondatezza delle constatazioni della Commissione riguardo ai tre aspetti summenzionati.

64      In ogni caso, gli argomenti invocati dalla ricorrente riguardano solo tre delle irregolarità rilevate dalla Commissione nell’esecuzione del progetto, e non possono quindi mettere in discussione le conclusioni di quest’ultima. Inoltre, interpellata su tale circostanza in udienza, la ricorrente non è stata in grado di quantificare l’impatto di una eventuale soppressione delle tre irregolarità contestate sull’importo del credito rivendicato dalla Commissione.

65      Pertanto, la domanda, riqualificata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di accertamento dell’inesistenza di un credito della Commissione risultante dall’esecuzione del contratto JUST dev’essere respinta.

 Sulle domande di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE

 Sulla ricevibilità della domanda di versamento delle somme ancora dovute in forza del contratto Entice

66      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità contro la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere che venga ad essa ingiunto il pagamento delle somme che la ricorrente avrebbe dovuto ricevere a titolo del progetto Entice, in quanto il Tribunale non sarebbe competente a conoscere di un’azione declaratoria nell’ambito di un ricorso in annullamento.

67      La ricorrente ribatte che alla declaratoria di annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015 consegue l’obbligo della Commissione di versare quanto indebitamente detratto.

68      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento basato sull’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non è competente a conoscere di azioni di natura dichiarativa (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

69      Inoltre, in applicazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Spetterà dunque alla Commissione adottare le misure necessarie in caso di annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015, nel qual caso la ricorrente può eventualmente proporre un ulteriore ricorso avverso le misure adottate dalla Commissione a tal riguardo o avverso l’astensione a pronunciarsi di quest’ultima.

70      Ne consegue che la domanda di versamento delle somme ancora dovute in forza del contratto Entice deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo»

71      La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità contro la richiesta della ricorrente diretta all’annullamento di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo», in quanto tale richiesta ha un carattere vago e impreciso, che non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura.

72      Essa afferma inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (v. punto 18 supra), la domanda summenzionata non comporta un ampliamento dell’oggetto della controversia alla decisione di compensazione del 28 aprile 2015, che è anteriore a quella facente oggetto del presente ricorso e che non è stata contestata dalla ricorrente entro i termini di ricorso.

73      La ricorrente ribatte nella replica che il dipartimento di Scienze giuridiche ha avuto piena conoscenza di questa prima compensazione soltanto in seguito alla produzione degli atti nel controricorso e che, pertanto, non poteva impugnare un atto di cui ignorava l’esistenza.

74      Preliminarmente, va ricordato che l’oggetto della controversia e le conclusioni della ricorrente costituiscono due dati essenziali che, conformemente all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 76, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura, devono figurare nell’atto introduttivo di ricorso (ordinanze del 7 maggio 2013, TME/Commissione, C‑418/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:285, punto 32, e del 13 gennaio 2015, Istituto di vigilanza dell’urbe/Commissione, T‑579/13, non pubblicata, EU:T:2015:27, punto 26).

75      Va ricordato altresì che ogni atto introduttivo di ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi, e che tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo. Analogamente, le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo chiaro e non equivoco al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v. ordinanza del 7 maggio 2013, TME/Commissione, C‑418/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:285, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 13 gennaio 2015, Istituto di vigilanza dell’urbe/Commissione, T‑579/13, non pubblicata, EU:T:2015:27, punto 27).

76      Ne consegue che le conclusioni dirette all’annullamento degli atti presupposti, connessi o successivi alla decisione di compensazione del 4 maggio 2015, senza che tali atti siano identificati, devono essere considerate non conformi a tali requisiti, in quanto mancano di precisione quanto al loro oggetto (v., in tal senso, ordinanza del 13 gennaio 2015, Istituto di vigilanza dell’urbe/Commissione, T‑579/13, non pubblicata, EU:T:2015:27, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

77      Ciò implica che la domanda di annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a detta decisione di compensazione, senza che questo sia stato identificato, deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

78      Inoltre, va rilevato che tale domanda non può essere interpretata come diretta all’annullamento della decisione di compensazione del 28 aprile 2015.

79      Innanzitutto, la ricorrente ha affermato di ignorare l’esistenza di tale decisione al momento della proposizione del suo ricorso, il che dimostra che non intendeva impugnarla mediante il suo ricorso. Inoltre, essa non può pretendere che la domanda di annullamento di siffatta decisione possa derivare da una formulazione, da essa qualificata in udienza quale «clausola di stile», che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura.

80      Inoltre, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha rispettato il termine di impugnazione riguardo a tale decisione.

81      A tale riguardo, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione alla ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questa ne ha avuto conoscenza. Secondo una giurisprudenza costante, si può derogare all’applicazione delle norme dell’Unione in materia di termini procedurali unicamente in circostanze del tutto eccezionali, atteso che la rigida applicazione di tali norme risponde all’esigenza della certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, EU:C:1985:471, punto 10 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 14 aprile 2015, Tecnica 2000/Parlamento e a., T‑92/15, non pubblicata, EU:T:2015:216, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).

82      Nel caso di specie, il fatto che la decisione di compensazione del 28 aprile 2015 sia stata notificata «solamente» alla ricorrente e non al dipartimento di Scienze giuridiche non costituisce manifestamente una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al punto 81 supra, ove siffatta circostanza, d’altronde, non è stata neppure invocata, tanto più che tale decisione è stata indirizzata alla ricorrente ed è essa che ha proposto il presente ricorso, e non il dipartimento di Scienze giuridiche, il quale, inoltre, come chiarito ai punti 100 e 101 infra, non possiede una personalità giuridica propria.

83      Oltre a ciò, dal fascicolo emerge che, come sottolinea la Commissione, la ricorrente è stata debitamente informata riguardo alla prima compensazione. Infatti, la lettera del 28 aprile 2015 conteneva, in allegato, la nota di addebito, dalla quale si evinceva chiaramente che il credito rivendicato dalla Commissione era legato al progetto JUST. Anche supponendo che la ricorrente non l’abbia compreso, ciò è imputabile solamente ad essa stessa.

84      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda della ricorrente diretta all’annullamento di «ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo», deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulla domanda, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di compensazione del 4 maggio 2015

–       Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, su un abuso di potere, su un «eccesso di potere per erronea presupposizione», sul difetto istruttorio, sull’errore di fatto, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 del regolamento finanziario

85      Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere, essenzialmente, in primo luogo, che la Commissione ha applicato la compensazione prevista dalla decisione di compensazione del 4 maggio 2015 sulla base di un credito che non era certo e, in secondo luogo, che quest’ultima ha applicato detta compensazione a un credito e a un debito che non erano reciproci, poiché derivavano da due distinti rapporti giuridici. Nella replica, essa aggiunge, in terzo luogo, che la valutazione del progetto JUST da parte della Commissione è stata influenzata da dichiarazioni mendaci della precedente coordinatrice di tale progetto.

86      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

87      Preliminarmente, va ricordato che, riguardo all’accertamento di crediti della Commissione che danno luogo a un ordine di riscossione, l’articolo 78, paragrafi da 1 a 3, del regolamento finanziario così dispone:

«1.      L’accertamento di un credito è l’atto con cui l’ordinatore responsabile:

a)      verifica l’esistenza dei debiti;

b)      determina o verifica l’esistenza e l’importo del debito;

c)      verifica l’esigibilità del debito.

2.      Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore responsabile.

3.      Gli importi indebitamente pagati sono recuperati».

88      L’articolo 81 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario (GU 2012, L 362, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento delegato») precisa quanto segue:

«Per accertare un credito, l’ordinatore competente verifica quanto segue:

a)      il carattere certo del credito, cioè che non è soggetto a condizioni;

b)      il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in danaro e con esattezza;

c)      il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine;

(…)».

89      Per quanto riguarda il recupero tramite compensazione, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento finanziario così dispone:

«Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l’afflusso delle entrate dell’Unione e garantisce che i diritti di quest’ultima siano conservati.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’Unione. Tale credito è certo, liquido ed esigibile».

90      L’articolo 87 del regolamento delegato precisa quanto segue:

«1.      Quando un debitore vanta nei confronti dell’Unione un credito certo, a norma dell’articolo 81, [lettera] a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, [lettera] b), al recupero del credito mediante compensazione.

(…)

3.      La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall’Unione».

91      Nel caso di specie, come fa valere la Commissione, le condizioni di cui al regolamento finanziario e al regolamento delegato sono state rispettate. Da un lato, l’ordinatore responsabile ha comunicato l’ordine di recupero alla ricorrente trasmettendole una nota di credito e indicando che, in assenza di pagamento, la Commissione avrebbe potuto procedere al recupero mediante compensazione. Dall’altro lato, poiché la ricorrente non aveva pagato la somma indicata nella nota di addebito entro la scadenza, il contabile della Commissione, constatando l’esistenza di un credito in favore della ricorrente, ha informato quest’ultima che avrebbe proceduto al recupero mediante compensazione.

92      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente.

93      In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti secondo i quali il debito oggetto di compensazione non era certo, in quanto non era stato accertato da un’autorità terza, non rientrava nella valutazione finale della Commissione atteso che vi è stata una procedura di audit, ed era contestato dal dipartimento di Scienze giuridiche, anzitutto, è sufficiente constatare che una compensazione in forza dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento finanziario non è esclusa qualora uno dei debiti sia contestato dall’altra parte contrattuale (sentenza del 17 gennaio 2007, Grecia/Commissione, T‑231/04, EU:T:2007:9, punto 118).

94      Inoltre, occorre disattendere l’argomento per cui la decisione di compensazione del 4 maggio 2015 si sarebbe fondato su una richiesta di restituzione infondata, poiché la domanda, riqualificata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di accertamento dell’inesistenza di un credito della Commissione risultante dall’esecuzione del contratto JUST, è stata respinta.

95      Occorre altresì disattendere l’argomento secondo cui il credito non è certo in quanto la Commissione avrebbe rivisto la propria posizione a seguito delle controdeduzioni prodotte dal dipartimento di Scienze giuridiche. Infatti, il fatto che la Commissione abbia progressivamente affinato i risultati della sua valutazione del progetto JUST sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento non implica che il credito non fosse certo nel quantum al momento dell’adozione della decisione di compensazione del 4 maggio 2015.

96      Poi, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, siffatta compensazione non può essere esclusa in assenza di conferma del credito da parte di un organo indipendente, in quanto il carattere certo di una compensazione ai sensi dell’articolo 91 del regolamento delegato è compromesso solo se è soggetto all’esistenza di una condizione (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2011, Repubblica ceca/Commissione, T‑465/08, EU:T:2011:186, punti 146 e 147), in che non è ravvisabile nel caso di specie.

97      Infine, va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’esistenza di una procedura di audit riguardo all’esecuzione del contratto JUST non può, a maggior ragione, escludere la compensazione.

98      Infatti, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento delegato (v. punti da 87 a 90 supra), il contabile della Commissione procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell’Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell’Unione, e tali crediti sono certi, liquidi ed esigibili, indipendentemente dall’avvio di una procedura di audit, la quale d’altronde non riguarda la valutazione del progetto JUST, bensì la verifica dei costi ammissibili.

99      La ricorrente non ha neppure dimostrato che i risultati di tale procedura di audit, per quanto concerne i costi ammissibili, abbiano avuto un impatto sull’importo del credito reclamato dalla Commissione.

100    In secondo luogo, occorre respingere l’argomento vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato la compensazione a un credito e a un debito che non erano reciproci, poiché derivavano da due distinti rapporti giuridici relativi a due soggetti giuridici diversi, ossia, da un lato, quello tra la DG «Giustizia» e il dipartimento di Scienze giuridiche e, dall’altro, quello tra l’AER e il dipartimento di Ingegneria dell’innovazione.

101    A tale riguardo, basta ricordare che, come risulta dall’articolo 49, paragrafo 1, del suo regolamento relativo all’amministrazione, alle finanze e contabilità, la ricorrente, in quanto istituzione dotata di personalità giuridica è l’unica entità alla quale possono essere imputati gli effetti giuridici della capacità negoziale esercitata in quanto pubblico potere e soggetto privato, nel rispetto dei suoi obiettivi istituzionali. D’altronde, il presente ricorso è proposto dalla ricorrente e non dai dipartimenti interessati.

102    In terzo luogo, l’argomento per il quale la valutazione del progetto JUST da parte della Commissione sarebbe stata influenzata negativamente dalle false dichiarazioni fornite ai servizi della Commissione dalla precedente coordinatrice del progetto, la signora Fuentes, successivamente licenziata dall’Università, dev’essere disatteso.

103    Se è pur vero che il rapporto di valutazione del progetto JUST del 19 novembre 2013 della DG «Giustizia» menziona, al suo punto 4, alcune osservazioni critiche riguardo all’esecuzione di tale progetto fornite telefonicamente da questa persona, la ricorrente non ha dimostrato che tali dichiarazioni abbiano avuto un’incidenza sulla valutazione di detto progetto, e in particolare sulla valutazione della Commissione relativa alle tre attività contrattuali contestate dalla ricorrente. Inoltre, come è stato constatato nell’ambito della domanda, riqualificata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, di accertamento dell’inesistenza di un credito della Commissione risultante dall’esecuzione del contratto JUST (v. punti da 36 a 65 supra), indipendentemente da qualunque dichiarazione vagliata dalla Commissione, le tre attività summenzionate non sono state eseguite conformemente alle disposizioni di tale contratto.

104    Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.

–       Sul secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione del principio di efficacia del diritto dell’Unione, sulla violazione e falsa applicazione del principio di buona gestione finanziaria e sull’«eccesso di potere per difetto di istruttoria»

105    Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che i fondi destinati all’esecuzione del contratto Entice non potrebbero essere utilizzati per ripianare il debito relativo a un progetto differente, nella fattispecie il progetto JUST, poiché tale utilizzo pregiudicherebbe l’esecuzione del primo progetto.

106    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

107    A tal proposito, come sottolinea la Commissione, da un lato, è giocoforza constatare che il regolamento finanziario e il regolamento delegato non subordinano la compensazione alla circostanza che il credito e il debito siano legati al medesimo progetto.

108    Dall’altro lato, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la compensazione non può essere subordinata ad un obbligo previo di verificare che l’uso dei fondi interessati per gli scopi previsti e la realizzazione delle attività che hanno giustificato l’assegnazione delle dette somme continuino ad essere garantiti malgrado la compensazione che si intende effettuare (sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/CCRE, C‑87/01 P, EU:C:2003:400, punto 29).

109    Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.

–       Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

110    Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione di compensazione del 4 maggio 2015 è stata resa in violazione dell’obbligo di motivazione, poiché non indica né le sue fonti, né i suoi motivi, né i suoi presupposti giuridici, e non precisa neppure quale debito e quale credito sono compensati.

111    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

112    Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, un atto lesivo è sufficientemente motivato quando interviene in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Nel caso di una decisione di compensazione, la motivazione deve consentire di identificare con precisione i crediti che sono compensati, senza che si possa pretendere che la motivazione accolta inizialmente a sostegno dell’accertamento di ognuno di tali crediti sia ripetuta nella decisione di compensazione (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, T‑216/12, EU:T:2015:746, punti 97 e 98 e giurisprudenza ivi citata).

113    Nella fattispecie, come fa valere la Commissione, la decisione di compensazione del 4 maggio 2015 indica chiaramente il fondamento giuridico della compensazione, ossia l’articolo 80 del regolamento finanziario, e menziona il nome del debitore, il contratto all’origine del credito, il riferimento alla nota di addebito relativa al debito sottoposto a compensazione nonché le somme oggetto di compensazione. Inoltre, la nota di addebito allegata a tale decisione fa espressamente riferimento al contratto dal quale deriva il debito nonché agli scambi di corrispondenza tra le parti.

114    Ne deriva che tale decisione è adeguatamente motivata.

115    Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto e, di conseguenza, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

116    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.


2)      L’Università del Salento è condannata alle spese.

Berardis

Spielmann

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2017.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

      G. Berardis


*      Lingua processuale: l’italiano.