Language of document : ECLI:EU:T:2017:604


 


 



Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 settembre 2017 – Università del Salento / Commissione

(causa T393/15)

«Clausola compromissoria – Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” – Programma specifico “Giustizia penale” – Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una convenzione di sovvenzione – Compensazione dei crediti – Riqualificazione parziale del ricorso – Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale»

1.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzioni di sovvenzione concluse nel contesto di un programma specifico in materia di diritti fondamentali e di giustizia – Decisione di compensazione extragiudiziale tra debiti e crediti adottata dalla Commissione in base al regolamento n. 1605/2002 – Ricorso diretto all’annullamento di tale decisione e all’accertamento dell’inesistenza di detti crediti – Parziale riqualificazione del ricorso di annullamento come ricorso riguardante una controversia di natura contrattuale – Presupposti

[Artt. 263 TFUE e 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Consiglio n. 1605/2002]

(v. punti 2629, 3134)

2.      Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta incombente al ricorrente e non al giudice dell’Unione

(v. punto 30)

3.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 68)

4.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d) ed e)]

(v. punti 7477)

5.      Commissione – Competenze – Esecuzione del bilancio dell’Unione – Recupero di crediti per compensazione – Presupposti – Crediti compensati legati al medesimo progetto – Insussistenza – Obbligo previo di assicurarsi dell’uso dei fondi interessati per i fini previsti e della realizzazione delle azioni che hanno giustificato l’attribuzione di detti fondi malgrado la prevista compensazione – Insussistenza

(v. punti 107, 108)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario

(Art. 296 TFUE)

(v. punto 112)

Oggetto

Per un verso, il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione D/C4 – B.2 – 005817 della Commissione, del 4 maggio 2014, con la quale è stata effettuata una compensazione tra un credito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un primo progetto, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), e un debito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un secondo progetto, intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution», in secondo luogo, all’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a tale decisione e, in terzo luogo, ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo a questa dovuto in esecuzione del progetto Entice e, dall’altro verso, il ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e diretto a far accertare l’inesistenza del credito rivendicato dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione del secondo progetto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Università del Salento è condannata alle spese.