Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2017 – Università del Salento / Commissione
(Causa T-393/15)1
(«Clausola compromissoria – Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” – Programma specifico “Giustizia penale” – Recupero delle somme versate dalla Commissione in esecuzione di una convenzione di sovvenzione – Compensazione dei crediti – Riqualificazione parziale del ricorso – Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale»)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Università del Salento (Lecce, Italia) (rappresentante: F. Vetrò, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti e O. Verheecke, successivamente L. Di Paolo, F. Moro e O. Verheecke, agenti)
Oggetto
Per un verso, il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e diretto, in primo luogo, all’annullamento della decisione D/C4 – B.2 – 005817 della Commissione, del 4 maggio 2014, con la quale è stata effettuata una compensazione tra un credito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un primo progetto, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), e un debito della ricorrente relativo all’esecuzione di un contratto nell’ambito di un secondo progetto, intitolato «Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution», in secondo luogo, all’annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a tale decisione e, in terzo luogo, ad ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente l’importo a questa dovuto in esecuzione del progetto Entice e, dall’altro verso, il ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE e diretto a far accertare l’inesistenza del credito rivendicato dalla Commissione nell’ambito dell’esecuzione del secondo progetto
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L’Università del Salento è condannata alle spese.
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1 GU C 311 del 21.9.2015