SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
10 luglio 1997(1)
[234s«Concorrenza Ricorso per carenza Non luogo a provvedere Ricorso per
risarcimento Irricevibilità»[s
Nella causa T-38/96,
Guérin automobiles, società di diritto francese in liquidazione, con sede in Alençon
(Francia), con l'avv. Jean-Claude Fourgoux, dei fori di Parigi e di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue
Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori
Francisco Enrique González Díaz, membro del servizio giuridico, e Guy Charrier,
funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, poi dai
signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico, e Guy Charrier, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz,
membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, la domanda intesa a far constatare la carenza della
Commissione per avere questa omesso di inviare alla società Nissan France una
lettera di comunicazione degli addebiti e, dall'altro, la domanda di risarcimento del
danno subito dalla ricorrente a causa della predetta carenza.
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, C.P. Briët e A. Kalogeropoulos,
giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 20
novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I fatti e il procedimento
- La ricorrente, la cui attività consisteva nell'acquisto e nella vendita di autoveicoli,
veniva dichiarata, con sentenza 22 maggio 1995 del Tribunal de commerce di
Alençon, in liquidazione giudiziaria.
- In precedenza il 27 maggio 1994, aveva depositato presso la Commissione una
denuncia contro la Nissan France SA, importatore di veicoli di marca Nissan e
consociata del costruttore giapponese (in prosieguo: la «Nissan France»).
- In tale denuncia la ricorrente ha fatto notare che era stata concessionaria della
Nissan France, la quale, agli inizi del 1991, aveva risolto unilateralmente il contratto
di concessione, con effetto all'inizio dell'anno 1992. In seguito a tale risoluzione, la
Nissan France avrebbe «continuato a valersi del suo sistema di distribuzione
esclusiva per rifiutare al signor Guérin qualsiasi compenso allo scopo di favorire in
modo discriminatorio un altro concessionario ed opporre al primo numerosi rifiuti
di vendita». La ricorrente ha contestato in secondo luogo la compatibilità del
contratto tipo di concessione, praticato dalla Nissan France, col regolamento (CEE)
della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all'applicazione dell'articolo
85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di
autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). La
ricorrente, facendo valere che gli effetti del contratto escludono il medesimo dal
beneficio dell'art. 85, n. 3, del Trattato, ha dichiarato che «si rimetteva alla
decisione della Commissione, la quale è competente a pronunciarsi sulle pratiche
della Nissan in quanto l'art. 10 del regolamento n. 123/85 le consente di ritirare il
beneficio dell'esenzione». In tale contesto essa ha denunciato numerose clausole
del contratto tipo, come pure pratiche che ne derivano, poste in essere dalla Nissan
France, ed ha dichiarato di basare la sua denuncia sull'esistenza di un'infrazione
all'art. 85, n. 1, del Trattato.
- Con lettera 30 giugno 1994 la Commissione ha trasmesso copia della denuncia
summenzionata alla Nissan France con l'invito a esprimere la sua opinione sui fatti
denunciati. Il medesimo giorno la Commissione ha informato la ricorrente di tale
trasmissione. Dopo due mesi la Nissan France ha inviato la sua risposta alla
Commissione, che l'ha comunicata alla ricorrente nel settembre 1994.
- Con lettera 21 febbraio 1995 la ricorrente ha comunicato alla Commissione le sue
osservazioni circa le risposte della Nissan France. Essa ha ritenuto in particolare
che «il raffronto tra gli elementi probatori (prodotti dalla Guérin automobiles) a
sostegno della sua denuncia, l'esame delle due versioni del contratto e la risposta
presentata dalla Nissan avrebbero già posto la Commissione in grado di comunicare
determinati addebiti». Dopo aver commentato in dettaglio le risposte della Nissan
France, la ricorrente sollecitava nuovamente la Commissione a comunicare alla
Nissan gli addebiti che emergono chiaramente dallo studio del fascicolo.
- Tale lettera restava senza risposta.
- Il 17 ottobre 1995 la ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto, da un
lato, una domanda basata sull'art. 175 del Trattato CE, e mirante all'accertamento
di una carenza della Commissione e, dall'altro, una domanda basata sull'art. 215
del Trattato, e mirante alla condanna della Commissione a risarcire il danno
causato dalla detta carenza.
- Con ordinanza 11 marzo 1996, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione
(Racc. pag. II-171), il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per la parte in
cui esso era diretto a far dichiarare una carenza della Commissione. Quanto alla
domanda di risarcimento danni, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta
è stata rinviata alla decisione nel merito.
- Con sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-195/95 (non ancora pubblicata
nella Raccolta), la detta domanda di risarcimento danni è stata dichiarata
irricevibile.
- Il 2 gennaio 1996 la ricorrente inviava alla Commissione una nuova lettera con la
quale la invitata a agire, intendendo con ciò che una lettera di comunicazione degli
addebiti fosse inviata alla Nissan France. Tale lettera restava senza risposta.
- Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1996, la
ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso
di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
- Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dal
Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 20 novembre 1996, dinanzi alla sezione
composta dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner, C.P. Briët, A.
Kalogeropoulos e A. Patocki, giudici. Nel corso dell'udienza, le parti sono state
autorizzate a depositare la lettera della Commissione 25 luglio 1996, indirizzata alla
ricorrente ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 99/63/CEE,
relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2 del regolamento del Consiglio
n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), la
risposta della ricorrente 29 agosto 1996, come pure la sentenza 22 marzo 1996,
pronunciata dal tribunal de commerce di Versailles su azione promossa dalla
ricorrente il 22 ottobre 1992 nei confronti della Nissan France.
- A seguito del decesso del giudice Kirschner, avvenuto il 6 febbraio 1997, la
presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui reca la firma,
conformemente all'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.
Conclusioni delle parti
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare la carenza della Commissione,
- dichiarare, sulla base dell'art. 215 del Trattato, la responsabilità
extracontrattuale della Commissione nei confronti della ricorrente, a favore
della quale è tenuta al risarcimento del danno per l'ammontare di
1 660 912 FF, ovvero di 237 273 ECU.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato,
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla carenza
Argomenti delle parti
- La ricorrente ritiene che la memoria presentata dalla Commissione nella causa T-195/95 confermi la volontà di questa di non portare tale procedimento a
conclusione e la sua ostinazione nel non prendere una posizione che consentirebbe
alla ricorrente, vittima dell'infrazione relativa alla redazione del contratto oppostole
dinanzi ai giudici francesi, di ottenere più facilmente il riconoscimento dei propri
diritti.
- Secondo la Commissione, questa, per giurisprudenza consolidata non è tenuta, a
istruire e, a maggior ragione a inviare una comunicazione di addebiti, per
constatare, se del caso, violazioni alle regole contenute negli artt. 85 e 86 del
Trattato dal momento che non dispone di competenza esclusiva. Ciò considerato,
la lettera della ricorrente 2 gennaio 1996, la quale non chiede l'adozione di una
decisione di rigetto della denuncia e neanche una presa di posizione in merito ad
essa, non potrebbe considerarsi conforme ai requisiti di cui all'art. 175 del Trattato.
Sulla base di queste considerazioni la Commissione conclude che, data la mancanza
di una valida messa in mora presupposto indispensabile per introdurre un ricorso
ex art. 175 del Trattato, il presente ricorso per carenza è irricevibile.
- La ricorrente replica rilevando che l'invito ad agire rivolto alla Commissione non
è soggetto ad alcun particolare obbligo di forma. Sarebbe sufficiente che tale invito
sia sufficientemente esplicito e preciso.
- L'art. 175 del Trattato non obbligherebbe il denunciante a chiedere alla
Commissione di respingere la denuncia. Sarebbe assurdo pretendere che il
denunciante manifesti la propria esasperazione chiedendo che l'istituzione adotti
una decisione a proprio sfavore.
- La giurisprudenza citata dalla Commissione, secondo la quale questa non sarebbe
obbligata a istruire una denuncia, sarebbe, in realtà, molto più articolata e
attribuirebbe alla Commissione solo la facoltà di determinare, in funzione di un
interesse comunitario concreto, il criterio delle priorità da osservare
nell'espletamento delle pratiche.
- Nel campo di applicazione dell'art. 85, n. 3 del Trattato, i giudici nazionali
sarebbero incompetenti e la Commissione disporrebbe di competenza esclusiva.
Sarebbe già stato a più riprese affermato che l'aggravio degli oneri gravanti sui
servizi non costituisce una giustificazione per sacrificare gli interessi dei singoli che
il Trattato vuole proteggere.
Giudizio del Tribunale
- Si deve, in limine, chiarire l'oggetto del presente ricorso per carenza. Il ricorso è
volto a far constatare la carenza della Commissione, descritta al punto 14 dell'atto
introduttivo, facendo rinvio alla lettera di diffida 2 gennaio 1996. Questa si limita
a chiedere che una lettera di comunicazione degli addebiti venga inviata alla
Nissan.
- A questo proposito si deve osservare che l'art. 175 del Trattato dà la possibilità,
alle persone ivi indicate, di contestare l'omessa adozione di un provvedimento da
parte del Parlamento, del Consiglio o della Commissione. Tali persone, tuttavia,
non possono pretendere che l'istituzione interessata operi nel senso da loro
indicato. Più in particolare, l'istituzione può statuire o prendere posizione,
adottando un atto diverso da quello che l'interessato avrebbe desiderato o ritenuto
necessario (sentenza della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher
Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2, e 24 novembre 1992
cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto
17, ordinanza del Tribunale 12 novembre 1996, causa T-47/96,
SDDDA/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).
- In un caso come quello di specie, in cui è stata presentata una denuncia ai sensi
dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, n. 20), la
Commissione deve procedere a un previo esame e raccogliere gli elementi che le
consentiranno di valutare quale sorte riservarvi. La Commissione deve
successivamente prendere posizione nei confronti della denuncia entro un termine
ragionevole (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia
Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 29). Se la denuncia è
fondata, essa dà allora corso al procedimento di infrazione, inviando una lettera di
comunicazione degli addebiti alla o alle imprese contemplate dalla denuncia. Se la
denuncia non è fondata, invia al denunciante, ai sensi dell'art. 6 del regolamento
n. 99/63, una lettera con la quale indica i motivi per cui non intende dare seguito
favorevole alla sua denuncia e lo invita a presentare le proprie eventuali
osservazioni. Sulla base di tali osservazioni la Commissione adotterà la decisione
finale (v. sentenze del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e
NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 29, 24 gennaio 1995, causa T-74/92,
Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-115, punto 61, e sentenza della Corte 18
marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin Automobiles/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 36).
- Nella specie, il periodo di tempo trascorso tra il deposito della denuncia il 27
maggio 1994 e l'invio della lettera di diffida il 2 gennaio 1996 era sufficientemente
lungo perché questa si sia trovata nel diritto di ottenere una presa di posizione da
parte della Commissione (v. citata sentenza Asia Motor France e a./Commissione,
punto 29) e quindi, perlomeno, una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del
regolamento n. 99/63.
- Ne consegue che il ricorso per carenza era ricevibile nel momento in cui il ricorso
è stato proposto.
- Si deve tuttavia accertare se una presa di posizione della Commissione,
sopravvenuta nel corso del procedimento, abbia successivamente privato
quest'ultimo del suo oggetto.
- A questo proposito, è pacifico che il 25 luglio 1996 la Commissione ha inviato alla
ricorrente una lettera, la cui intestazione faceva esplicitamente riferimento all'art.
6 del regolamento n. 99/63. In tale lettera erano indicati al denunciante i motivi per
cui la Commissione aveva l'intenzione di respingere la sua denuncia e gli impartiva
il termine di un mese entro il quale presentare, per iscritto, le sue eventuali
osservazioni.
- Tale lettera deve essere considerata una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del
regolamento n. 99/63.
- Orbene, secondo la costante giurisprudenza, una lettera indirizzata al denunciante,
conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6, del regolamento n. 99/63, costituisce una
presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma del Trattato. Una siffatta
lettera pone termine all'inerzia della Commissione e priva di oggetto il ricorso per
carenza contro di essa proposto (sentenze della Corte 18 ottobre 1979, causa
125/78, Gema/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 21 e Guérinautomobiles/Commissione, già citata, punti 30 e 31).
- La lettera 25 luglio 1996 ha di conseguenza posto termine alla carenza allegata, al
contrario della tesi sostenuta dalla ricorrente nel corso dell'udienza, secondo cui la
carenza sussisterebbe fino a che la Commissione abbia emanato una decisione
definitiva di rigetto della denuncia.
- Si deve infatti sottolineare che solo dopo che la Commissione abbia inviato una
lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e a condizione che il
denunciante abbia presentato osservazioni scritte su tale lettera, sorge l'obbligo
della Commissione di avviare un procedimento nei confronti della persona
considerata nella denuncia o di adottare una decisione definitiva di rigetto della
denuncia (sentenza della Corte Guérin automobiles/Commissione, già citata, punto
38).
- Da quanto precede consegue che la lettera 25 luglio 1996, inviata dopo la
presentazione del ricorso, ha privato di oggetto la domanda di declaratoria di
carenza. Non occorre pertanto statuire su di essa (v. citata sentenza Asia Motor
France e a./Commissione, punto 38).
Sul risarcimento del danno
Argomenti delle parti
- La ricorrente deduce che la carenza della Commissione ha comportato la propria
messa in stato di liquidazione giudiziaria con un passivo di 1 289 128,10 FF. Di tale
situazione, attribuibile al ritardo nel proprio risarcimento, sarebbero responsabili
pertanto, solidamente, la Commissione e la Nissan France, nei cui confronti la
Commissione potrà sempre rivalersi. La ricorrente precisa che il procedimento di
risoluzione del contratto di concessione verte su un indennizzo di 2 420 676 FF. Il
ritardo verificatosi nel versamento di tale indennizzo avrebbe comportato, dal
maggio 1994 fino all'8 ottobre 1995, interessi per un ammontare di 288 060,43 FF
cui andrebbero ad aggiungersi gli interessi di mora dal 9 ottobre 1995 fino al giorno
della presentazione del ricorso, cioè 84 723,66 FF, fatti salvi gli interessi che
matureranno fino al momento in cui sarà stato posto termine alla carenza.
- Il danno complessivo che la Commissione dovrebbe risarcire ammonterebbe
pertanto a 1 576 188,53 FF + 84 723,66 FF = 1 660 912,19 FF cioè 237 273 ECU.
- La Commissione sottolinea che i motivi che hanno ad oggetto tanto l'effettività del
danno lamentato, quanto la sua valutazione, non sono sufficientemente espliciti per
consentirle di far valere i propri diritti. Il ricorso non rispetterebbe le condizioni
poste dall'art. 19 dello statuto CE della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura del Tribunale, che esigono che il ricorso contenga, in
particolare, oltre alla designazione dell'oggetto della controversia, l'esposizione
sommaria dei motivi dedotti. Al fine di osservare tali disposizioni, la ricorrente
dovrebbe produrre informazioni sufficienti affinché la Commissione possa prendere
posizione nel merito e il giudice comunitario esercitare il suo sindacato.
- Nella specie, non sarebbe sufficiente che la ricorrente si basi su semplici ipotesi,
invocando un fallimento e ascrivendo alla Commissione senza altri argomenti
l'intero passivo della società con l'aggiunta di un importo calcolato pro rata
temporis che dovrebbe corrispondere al ritardo nel quale sarebbe incorso
l'ipotetico indennizzo, calcolato dalla ricorrente nel contesto di un procedimento
di risoluzione di contratto.
- La Commissione sostiene inoltre che la propria responsabilità potrebbe
eventualmente sorgere solo se venisse stabilito un nesso tra il danno fallimento
della società Guérin automobiles e la propria asserita carenza. La corrispondente
dimostrazione deve essere fatta precedere da quella dell'illecito della Commissione
e del danno asserito. Spetterebbe al ricorrente dimostrare questi elementi, il che
nelle specie non è stato fatto.
- La Commissione aggiunge che anche supponendo che un'azione promossa sulla
base delle regole di concorrenza sia appropriata e indispensabile per evitare un
fallimento, la denunciante poteva benissimo rivolgersi ai giudici nazionali, i quali,
in forza del principio del decentramento nell'applicazione di tali regole, sono
competenti a prendere una decisione.
Giudizio del Tribunale
- Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della
controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve
essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di
predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso,
senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una
buona amministrazione della giustizia, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che
gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano,
quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile dal testo
dell'istanza stessa (v., per esempio, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993,
causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21).
- Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno
causato da un'istituzione comunitaria, deve contenere elementi che consentono di
identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per
le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che
asserisce di aver subito, nonché il carattere e l'entità di tale danno (v. sentenza del
Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione,
Racc. pag. II-961, punto 107).
- Un ricorso non sufficientemente preciso va dichiarato irricevibile e un'inosservanza
dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di
procedura del Tribunale costituisce motivo di irricevibilità, che il Tribunale può
rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 113 di detto regolamento
di procedura (v. sentenza 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione,
già citata, punto 108).
- Nella specie il ricorso, anche considerato nel suo complesso, non consente di
identificare, con il necessario grado di chiarezza e precisione, l'esistenza di un nesso
di causalità tra l'asserita carenza della Commissione e il danno lamentato dalla
ricorrente.
- Secondo la ricorrente, tale danno consiste, in via principale, nella propria messa in
liquidazione giudiziaria, sopravvenuta il 22 maggio 1995, con un passivo di
1 289 128,10 FF. Ora, anche ammettendo che risultasse accertata la carenza della
Commissione tra il 27 maggio 1994 (data del deposito della denuncia) o il 21
febbraio 1995 (data dell'ultima lettera della ricorrente alla Commissione, prima
della sua liquidazione) e il 22 maggio 1995 (data della liquidazione giudiziaria della
ricorrente) la ricorrente non ha indicato nel ricorso alcun elemento atto a chiarire
in quale misura la Commissione sarebbe stata responsabile del danno così
quantificato. Il giudice comunitario non è pertanto in grado di accertare come
l'asserita carenza abbia potuto contribuire ad aumentare il passivo della società
Guérin automobiles e quindi a provocarne la liquidazione.
- Altrettanto dicasi per quanto riguarda il danno di 288 060,63 FF, che la ricorrente
sostiene di aver subito a causa del ritardo nell'indennizzo che asserisce esserle
dovuto in ragione del recesso da parte della Nissan dal contratto di concessione.
Anche su questo punto il ricorso non offre alcun elemento che consenta di
ravvisare un nesso di causalità tra, da un lato, le somme richieste di 288 060,43 FF,
e di 84 723,66 FF, ed un'asserita carenza della Commissione, dall'altro.
- Ne consegue che le conclusioni intese a ottenere il risarcimento del danno sono
irricevibili.
Sulle spese
- Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, il Tribunale, in caso di non
luogo a provvedere, decide sulle spese in via equitativa. Del resto, ai sensi dell'art.
87, n. 3, del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese o decidere
che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono
rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
- Nella specie il comportamento della Commissione ha in ampia misura contribuito
alla presentazione del ricorso da parte della ricorrente. Infatti la Commissione non
ha dato seguito, entro il termine stabilito dall'art. 175 del Trattato, all'intimazione
che la ricorrente le aveva rivolto in data 2 gennaio 1996, pur essendo debitamente
informata del contenuto della denuncia dal maggio 1994. Inoltre solo il 25 luglio
1996, cioè dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha
comunicato alla ricorrente una presa di posizione sulla denuncia, conformemente
all'art. 6 del regolamento n. 99/63.
- Nel contesto di un'equa valutazione delle circostanze della causa la Commissione
va pertanto condannata a sopportare le sue spese nonché la metà delle spese della
ricorrente.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
- Non vi è motivo di provvedere sulla domanda di declaratoria di carenza.
- Per il resto la domanda è irricevibile.
- La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della
ricorrente.
Bellamy Briët Kalogeropoulos
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
C.W. Bellamy
1: Lingua processuale: il francese.