Language of document : ECLI:EU:F:2007:128

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (seduta plenaria)

11 luglio 2007

Causa F‑105/05

Dieter Wils

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Aumento dell’aliquota dei contributi al regime pensionistico in applicazione delle disposizioni dello Statuto nella versione in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Wils chiede l’annullamento del suo foglio paga del mese di gennaio 2005, nella parte in cui, in applicazione dello Statuto nella versione in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004, tale foglio paga reca un aumento dell’aliquota dei contributi al regime pensionistico al 9,75%, con effetto retroattivo al 1° luglio 2004.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, intervenienti a sostegno del Parlamento, sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Eccezione di illegittimità – Interesse ad agire

(Art. 241 CE; Statuto dei funzionari, allegato XII)

2.      Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Procedimento di elaborazione

3.      Funzionari – Pensioni – Finanziamento del regime pensionistico – Modalità di mantenimento dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato XII)

4.      Funzionari – Pensioni – Finanziamento del regime pensionistico – Modalità di mantenimento dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato XII)

5.      Funzionari – Pensioni – Finanziamento del regime pensionistico – Modalità di mantenimento dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario

(Statuto dei funzionari, allegato XII)

6.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

1.      In applicazione dell’art. 241 CE, un ricorrente ha la possibilità di far valere, in via di eccezione, l’illegittimità degli atti comunitari di portata generale che non lo riguardano individualmente, e in particolare quella dello Statuto, stante la sua qualità di funzionario. L’esigenza di un collegamento diretto e individuale tra il ricorrente e l’atto di portata generale da questo impugnato non può essere opposta alla domanda incidentale proposta a norma dell’art. 241 CE. La ricevibilità della contestazione, in via incidentale, di un atto comunitario di portata generale è subordinata solo alla duplice condizione che l’atto individuale impugnato sia stato adottato in diretta applicazione del suddetto atto di portata generale e che il ricorrente abbia un interesse a impugnare la decisione individuale costituente l’oggetto dell’azione principale. Dato che l’aumento dell’aliquota dei contributi pensionistici figurante sul foglio paga del ricorrente è stato stabilito in diretta applicazione dell’allegato XII dello Statuto, che prevede le modalità di mantenimento dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico, e dato che il ricorrente ha un interesse a chiedere l’annullamento di tale aumento, l’eccezione di illegittimità diretta contro tale allegato è ricevibile.

A questo proposito, la circostanza che le censure formulate dal ricorrente si fondino su considerazioni di ordine istituzionale, politico e sindacale, che non riguardano esclusivamente la sua situazione personale, non è idonea a rendere irricevibili tali censure.

(v. punti 35-38, 40 e 41)

Riferimento:

Corte: 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc pag. 2105, punto 14); 5 ottobre 2000, cause riunite C‑432/98 P e C‑433/98 P, Consiglio/Chvatal e a. (Racc. pag. I‑8535, punto 33), e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 40)

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, cause riunite T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, Agne-Dapper e a./Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte dei conti e CESE (Racc. FP pagg. I-A-2-291 e II-A-2-1497, punti 42 e 43)

2.      La procedura di concertazione è applicabile solo alle proposte sottoposte al Consiglio dalla Commissione concernenti la modifica dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, o relative all’applicazione delle disposizioni di detto Statuto o di detto Regime concernenti le retribuzioni o le pensioni. Ciò non vieta però alla commissione di concertazione di estendere la concertazione a elementi diversi da quelli contenuti nella proposta della Commissione o di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti, forniti dalle organizzazioni sindacali o professionali, dagli Stati membri o dalle istituzioni, al fine di svolgere il proprio compito di concertazione tripartita. Di conseguenza, la commissione di concertazione può anche esaminare le modifiche che il Consiglio intende chiedere alla Commissione di apportare alla sua prima proposta.

Inoltre, la procedura di concertazione si applica alle proposte della Commissione solo qualora un membro della commissione di concertazione ne faccia domanda. Tale regola è intesa a garantire che la procedura di concertazione non abbia luogo quando non appaia utile agli stessi soggetti incaricati del suo svolgimento. Ciò permette in particolare alla commissione di concertazione di esimersi dall’esaminare le proposte di modifica della Commissione quando la prima proposta sia già stata oggetto di una concertazione ritenuta sufficiente.

Infine, un’irregolarità procedurale è idonea a viziare un atto solo qualora sia dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, l’atto in questione avrebbe potuto avere un contenuto differente. Così, quando non è dimostrato che, se si fosse applicata la procedura di concertazione ad una proposta di modifica della Commissione, l’atto interessato avrebbe potuto avere un contenuto diverso, in ogni caso tale irregolarità è inidonea a inficiare il detto atto.

(v. punti 51-56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punto 53)

3.      Dato che l’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario, di cui l’allegato XII dello Statuto definisce le modalità, presuppone che si tenga conto, nel lungo periodo, delle evoluzioni economiche e di variabili finanziarie e richiede calcoli statistici complessi, il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le modalità di equilibrio attuariale di detto regime pensionistico. Così, il giudice comunitario esercita, sulle disposizioni dell’allegato XII dello Statuto, solo un controllo dell’errore manifesto di valutazione.

Inoltre, in forza del principio di proporzionalità, la legittimità di una normativa comunitaria è subordinata anche alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa in causa e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio, alla meno restrittiva. Tuttavia, qualora si tratti di un settore in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che il Trattato gli attribuisce, il controllo di proporzionalità è limitato all’esame della manifesta inadeguatezza del provvedimento controverso rispetto all’obiettivo che l’istituzione competente ha il compito di perseguire.

Il controllo giurisdizionale, anche se ha portata limitata, richiede che le istituzioni comunitarie siano in grado di dimostrare, dinanzi al giudice comunitario, che l’atto è stato adottato attraverso un esercizio effettivo del loro potere discrezionale, il quale presuppone la valutazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze rilevanti della situazione che tale atto era inteso a disciplinare. Ne deriva che il legislatore comunitario deve, quanto meno, poter produrre ed esporre in modo chiaro e inequivocabile i dati di base che hanno dovuto essere presi in considerazione per fondare le misure controverse e dai quali dipendeva l’esercizio del suo potere discrezionale.

Al riguardo, il fatto che il ricorrente abbia fornito, a sostegno dei motivi concernenti l’errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di proporzionalità, indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti giustifica l’intervento diretto del giudice comunitario nella ricerca degli elementi di prova, onde verificare se l’istituzione comunitaria non abbia fatto un uso manifestamente errato o inadeguato del suo ampio potere discrezionale.

(v. punti 70-73 e 75-77)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 113); 25 ottobre 2001, causa C‑120/99, Italia/Consiglio (Racc. pag. I‑7997, punti 44 e 45), e 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I‑7285, punti 122 e 123)

Tribunale di primo grado: 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB Francia e a./Commissione (Racc. pag. II‑427, punto 69 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 70); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-297 e II-A-2-1527, punto 143)

4.      Risulta dal combinato disposto degli artt. 83 bis, n. 1, dello Statuto e 4, n. 1, del suo allegato XII che lo scopo del metodo di calcolo esposto in tale allegato consiste nel garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario. In forza dell’art. 83, n. 2, dello Statuto e in applicazione dell’art. 1, n. 1, e dell’art. 5 dell’allegato XII dello Statuto, l’aliquota dei contributi dei funzionari dev’essere fissata a un livello sufficiente a finanziare un terzo del costo del regime, calcolato su base attuariale.

Infatti, l’allegato XII dello Statuto utilizza il metodo detto della «proiezione dell’unità di credito», secondo il quale la somma dei valori attuariali dei diritti a pensione maturati nel corso di un anno da tutti i funzionari attivi, definita «costo previdenziale», viene rapportata al totale annuo del loro stipendio base. L’aliquota dei contributi dei funzionari è pari a un terzo di tale rapporto, in base al criterio di ripartizione del finanziamento del regime pensionistico comunitario risultante dall’art. 83, n. 2, dello Statuto. Il calcolo del costo previdenziale richiede ipotesi attuariali, vale a dire stime del valore futuro di vari parametri (tasso d’interesse, mortalità, progressione salariale, ecc.). Per quanto riguarda il tasso d’interesse, l’art. 10, n. 2, dell’allegato XII dello Statuto definisce il tasso d’interesse da prendere in considerazione per il calcolo attuariale come la media dei tassi d’interesse reali medi dei dodici anni precedenti l’anno in corso.

La scelta di un periodo di riferimento di dodici anni, anziché di venti anni, non pregiudica la validità del metodo attuariale. Da un lato, il valore in proiezione futura di un tasso d’interesse reale medio calcolato su un periodo trascorso è in ogni caso approssimativo, a prescindere dalla durata di tale periodo. Dall’altro, la durata del periodo di riferimento non è idonea a compromettere l’equilibrio attuariale, sempreché il parametro non venga modificato nel lungo periodo. Solo qualora in futuro la durata di tale periodo fosse allungata o ridotta, tenuto conto dell’evoluzione dei tassi d’interesse, per mantenere a un livello basso il tasso d’interesse reale medio utilizzato nel calcolo attuariale e, di conseguenza, a un livello elevato l’aliquota dei contributi dei funzionari, potrebbe essere messa in dubbio l’obiettività del metodo di calcolo e verrebbe compromesso lo scopo di garantire l’equilibrio attuariale su basi trasparenti e incontestabili. Di conseguenza, il periodo di dodici anni, indicato agli artt. 10, n. 2, e 4, n. 6, dell’allegato XII dello Statuto, non è né manifestamente erroneo né manifestamente inadeguato.

(v. punti 84, 86, 88, 97 e 98)

5.      Nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore per assicurare l’equilibrio attuariale del regime pensionistico comunitario, non è illegittimo tener conto delle considerazioni di bilancio. Siffatte considerazioni sono anzi necessarie, dato che, in mancanza di un fondo comunitario di pensione, il pagamento delle prestazioni pensionistiche costituisce un onere a carico del bilancio delle Comunità, conformemente all’art. 83, n. 1, dello Statuto, così come il contributo dei funzionari ne rappresenta un’entrata.

(v. punto 126)

6.      I funzionari non possono far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore il cui oggetto comporta un adeguamento costante in relazione alle variazioni della situazione economica.

Tuttavia, anche se il legislatore è libero di apportare in qualsiasi momento le modifiche alle norme dello Statuto che ritenga conformi all’interesse generale e di adottare disposizioni statutarie più sfavorevoli per i funzionari interessati, fatta salva la possibilità di prevedere, se del caso, un periodo transitorio di durata sufficiente, tale facoltà è subordinata alla condizione che le decisioni valgano per il futuro, vale a dire alla condizione che la nuova disciplina si applichi solo alle situazioni nuove e agli effetti futuri di situazioni sorte nella vigenza della normativa anteriore.

Per tale motivo non può essere rifiutato ad un ricorrente il diritto di far valere la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento contro una modifica statutaria che intenda rivedere, per il passato, il criterio di ripartizione tra le istituzioni e i funzionari dei contributi al regime pensionistico comunitario.

(v. punti 149, 150 e 153)

Riferimento:

Corte: 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini (Racc. pag. 1801, punto 21); 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck (Racc. pag. 1095, punto 48), e 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I‑3695, punto 21)

Tribunale di primo grado: 26 ottobre 1993, cause riunite T‑6/92 e T‑52/92, Reinarz/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 85); 22 giugno 1994, cause riunite T‑98/92 e T‑99/92, Di Marzio e Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑541, punto 68); 11 dicembre 1996, causa T‑177/95, Barraux e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑541 e II‑1451, punto 47), e Campoli/Commissione, già citata (punto 85)