SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
14 maggio 1998 (1)
«Concorrenza Art. 85, n. 1, del Trattato CE Nozione di accordo Scambio
d'informazioni Ingiunzione Ammenda Determinazione dell'importo
Motivazione Circostanze attenuanti Diritti della difesa Collaborazione
durante il procedimento amministrativo Principio della parità di trattamento»
Nella causa T-347/94,
Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH, società di diritto austriaco, con sede in
Vienna, inizialmente con gli avv.ti Otfried Lieberknecht, Burkhard Richter, Klaus
Benner, del foro di Düsseldorf, e Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, poi con
gli avv.ti Michel Waelbroeck e Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine
e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv.
Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso
il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della
Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1)
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora
P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal
25 giugno all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
- 1.
- La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994,
94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE
(IV/C/33.833 Cartoncino, GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»),
rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio
1994 [C(94) 2135 def.], (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto
un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti
responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 2.
- Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre
tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
- 3.
- Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con
centro grigio (carta riciclata) utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non
alimentari.
- 4.
- Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con
uno strato superficiale bianco utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti
alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo
esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30%
circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in
misura minore, nel settore della grafica.
- 5.
- La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino
SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del
cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei
cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore
grafico.
- 6.
- Con lettera 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation,
un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di
cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una
denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di
cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti
di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza
di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare
pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto
del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese
di dicembre 1990.
- 7.
- Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa
una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative
al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia
depositata dalla BPIF.
- 8.
- Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204, in
prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza
comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria
del settore del cartoncino.
- 9.
- In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni
e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della
decisione.
- 10.
- Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di
informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a
concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior
parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 11.
- Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima
disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992, essa inviava una comunicazione degli
addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi
rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente.
L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
- 12.
- Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui
dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard
the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH
& Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale
BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse
Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB
(MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena
Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK)
Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española
SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1
del trattato CE per aver partecipato:
nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine
del 1990,
nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine
dell'aprile 1991,
nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del
1990,
negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei
quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate
per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la
concorrenza;
hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in
ciascuna valuta nazionale;
hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di
prezzo in tutta la Comunità;
hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote
di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure
concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di
garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi,
tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di
utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per
le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
xi) Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH, un'ammenda di 21 000 000 di ECU;
(...)»
- 13.
- Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo
denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»),
costituito da diversi gruppi o comitati.
- 14.
- Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «Presidents
Working Group» ( in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli
dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
- 15.
- Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella
concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso
adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli
aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
- 16.
- Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale
partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle
imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
- 17.
- Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo:
il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se,
ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di
prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in
materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine
di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
- 18.
- Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in
particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini
inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al
predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori
commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte
all'anno.
- 19.
- Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del
PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla
società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la
maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni
periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.
Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati
erano trasmessi ai partecipanti.
- 20.
- La ricorrente, la Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft mbH (in prosieguo: la «Mayr-Melnhof»), ha preso parte, secondo la decisione, alle riunioni dei quattro organismi
sopra menzionati del PG Paperboard, vale a dire il PWG, la PC, il JMC e il COE.
- 21.
- Per l'intero periodo cui si riferisce la decisione, le attività gestionali e commerciali
della Mayr-Melnhof e della FS-Karton, impresa di produzione di cartoncino
operante in Germania e acquisita dalla Mayr-Melnhof nel 1984, sono state
pienamente integrate. Per questo motivo, la Mayr-Melnhof è stata ritenuta
responsabile della partecipazione della FS-Karton all'intesa (punto 150 del
preambolo della decisione).
- 22.
- La Mayr-Melnhof è stata inoltre ritenuta responsabile della partecipazione
all'infrazione, per tutta la sua durata, della Deisswil, società con sede in Svizzera
da essa controllata al 66 % (medesimo punto del preambolo). Le è stata inoltre
imputata la responsabilità della partecipazione all'infrazione della Mayr-Melnhof
Eerbeek BV (in prosieguo: la «Eerbeek»), con sede nei Paesi Bassi, acquisita dalla
Mayr-Melnhof nel mese di settembre 1990. La responsabilità del comportamento
della Eerbeek le è stata addebitata a partire dal 1° gennaio 1990, data di effetto
dell'acquisizione.
Procedimento
- 23.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1994,
la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 24.
- Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti
proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94,T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94,
T-337/94, T-338/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
- 25.
- La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli
atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la
causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa
T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
- 26.
- Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo,
ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo,
hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94
e T-342/94).
- 27.
- Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia
rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio
1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo
1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non ancora pubblicata
nella Raccolta).
- 28.
- Con lettera 5 febbraio 1997, il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un
incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale
riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94,
T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94,
T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che
si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
- 29.
- Con ordinanza 4 giugno 1997, il presidente della Terza Sezione ampliata del
Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione
orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una
domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
- 30.
- Con ordinanza 20 giugno 1997, è stata accolta la domanda di trattamento riservato
presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento
prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
- 31.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento,
chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati
documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
- 32.
- Le parti nelle cause menzionate al punto 28 hanno svolto le loro osservazioni orali
ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal
25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
- 33.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare l'art. 1 della decisione;
annullare l'art. 2 della decisione;
annullare l'art. 3 della decisione o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta
dalla detta disposizione;
condannare la Commissione alle spese.
- 34.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione
A - Sui motivi relativi alla violazione di forme sostanziali
Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato
Argomenti delle parti
- 35.
- La ricorrente ricorda che l'obbligo di motivazione ha lo scopo di tutelare i singoli
e di consentire al giudice comunitario l'esercizio del suo controllo giurisdizionale
(sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag.
85). La Commissione sarebbe tenuta a menzionare, in particolare, gli elementi di
fatto e di diritto che l'hanno indotta ad adottare la sua decisione e dai quali
dipende la giustificazione giuridica del provvedimento stesso.
- 36.
- Inoltre, essa potrebbe omettere di rispondere soltanto a quegli argomenti sviluppati
dai destinatari della decisione che le appaiono del tutto privi di fondamento
(sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione,
Racc. pag. II-1275, punto 328). Nel caso di specie, la Commissione avrebbe violato
questo principio, omettendo di rispondere a diversi argomenti principali della
ricorrente.
- 37.
- Essa avrebbe sostanzialmente ignorato l'argomentazione secondo cui gli asseriti
accordi e pratiche concordate non avevano inciso significativamente sulla situazione
del mercato. Questo argomento sarebbe stato basato su uno studio dettagliato, la
relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE»). La decisione
(punto 115 del preambolo) non darebbe alcuna risposta alle tesi formulate in tale
relazione.
- 38.
- Per di più, la Commissione avrebbe omesso di esaminare le caratteristiche
specifiche del mercato, descritte dalla ricorrente sia nella sua risposta alla
comunicazione degli addebiti sia durante l'audizione dinanzi alla Commissione. Gli
aumenti regolari dei prezzi, che rappresenterebbero una prassi del settore,
verrebbero menzionati nella decisione soltanto come un elemento di fatto che
contribuisce a dimostrare l'esistenza della presunta intesa (punti 18-21 del
preambolo). Procedendo in tal modo, la Commissione avrebbe omesso,
trasgredendo l'art. 190 del Trattato, di prendere posizione sulle spiegazioni fornite
dalla ricorrente.
- 39.
- Infine, la Commissione si sarebbe basata su un'errata definizione del vantaggio
conseguito.
- 40.
- La convenuta ricorda che una decisione è sufficientemente motivata quando
menziona gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione
giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad
adottarlo (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89,
Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 222). Questi requisiti sarebbero
stati pienamente rispettati nel caso di specie.
- 41.
- Essa sostiene di aver preso posizione sulla relazione LE non solo al punto 115 del
preambolo della decisione, ma anche ai punti 16, 21 e 101 del preambolo stesso.
La decisione conterrebbe inoltre una descrizione esauriente del mercato del
cartoncino (punti 6-21 del preambolo). In particolare, la Commissione avrebbe
esaminato tanto le esigenze del mercato in termini di investimenti (punto 13 del
preambolo) quanto la prassi seguita nel settore, consistente nel procedere ad
aumenti contemporanei dei prezzi in determinati periodi dell'anno (punto 18 del
preambolo).
Giudizio del Tribunale
- 42.
- Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione
individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni
sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente
inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che
la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto
nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11
dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799,
punto 51). Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato, la Commissione debba
menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione
giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla,
non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante
il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza della Corte 29 ottobre
1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione,
Racc. pag. 3125, punto 66).
- 43.
- Nel caso di specie, la decisione contiene una spiegazione dettagliata dei motivi in
base ai quali la Commissione ha ritenuto di non poter accogliere gli argomenti di
talune imprese, tra cui la ricorrente, che sostenevano che l'infrazione accertata non
avrebbe avuto effetti sul mercato (v., in particolare, punti 101, 102 e 115 del
preambolo della decisione). Del pari, le caratteristiche particolari del mercato
addotte dalla ricorrente sono state tutte esaminate nella decisione (v., in
particolare, punti 13 e 18 del preambolo).
- 44.
- Infine, poiché l'argomento della ricorrente, diretto a contestare la validità del
giudizio formulato dalla Commissione in relazione ai vantaggi ottenuti dai
produttori del settore (v. supra, punto 39) rientra nell'ambito dell'esame del merito
della decisione, esso è privo di pertinenza nel presente contesto.
- 45.
- Tale motivo dev'essere pertanto respinto.
Sul motivo riguardante la violazione dei requisiti in materia probatoria, imposti dal
diritto comunitario
- 46.
- La ricorrente fa valere che la Commissione non ha osservato i requisiti imposti dal
diritto comunitario in materia probatoria, in quanto si sarebbe basata su mere
presunzioni e supposizioni nonché su teorie empiriche del tutto astratte. In
particolare, la Commissione avrebbe sopravvalutato il valore probatorio delle
dichiarazioni della Stora, poiché tale impresa aveva, secondo quanto ha affermato
la Commissione stessa, la responsabilità maggiore delle presunte infrazioni (punto
46 del preambolo della decisione).
- 47.
- L'argomentazione sviluppata dalla ricorrente tende, in realtà, a contestare la
valutazione effettuata dalla Commissione degli elementi di prova addotti nella
decisione. Poiché un argomento del genere rientra nell'ambito dell'esame del
merito della decisione, il presente motivo dev'essere respinto.
B - Sui motivi riguardanti la violazione di norme fondamentali
Sul motivo relativo all'assenza di accordi in materia di prezzi
Argomenti delle parti
- 48.
- La ricorrente espone, anzitutto, talune caratteristiche particolari del mercato del
cartoncino che sarebbero essenziali per comprendere il meccanismo di formazione
dei listini e dei prezzi di transazione. Per poter trasferire eventuali aumenti dei
prezzi del cartoncino sui loro clienti, le imprese di trasformazione avrebbero
sempre imposto ai produttori di cartoncino di fissare i propri prezzi per ogni
semestre e di far conoscere le loro intenzioni in materia di aumenti dei prezzi con
almeno due mesi di anticipo. Le imprese di trasformazione avrebbero preteso che
gli eventuali aumenti dei prezzi del cartoncino fossero almeno del 5%.
- 49.
- Le riunioni tra i produttori di cartoncino non avrebbero pertanto avuto la
connotazione che è stata loro attribuita dalla Commissione. Infatti, gli intenti dei
produttori in ordine all'ammontare di ciascun aumento sarebbero stati influenzati
dagli aumenti dei costi, subiti da tutti loro in modo più o meno analogo. Tutti gli
aumenti sarebbero stati assolutamente necessari a causa degli incrementi dei costi
di produzione.
- 50.
- Inoltre, i produttori non sarebbero stati costretti ad associarsi alla decisione di
applicare un determinato aumento dei prezzi, adottata da un unico produttore.
Tuttavia, in questo tipo di mercato di produzione di serie, con prodotti più o meno
omogenei, vi sarebbe la prassi di vendere con listini uniformi, il che implicherebbe
che la concorrenza effettiva entri in gioco nelle trattative individuali con i clienti.
- 51.
- La trasparenza delle iniziative in materia di prezzi sarebbe stata garantita dal
mercato poiché, dopo l'invio delle lettere di annuncio degli aumenti, i produttori
avrebbero avuto modo di venire a conoscenza delle iniziative previste da altri
produttori, nel congruo termine preventivo imposto dalle imprese di
trasformazione, nonché della reazione degli acquirenti prima di decidere essi stessi
se aderirvi o meno. Essa rileva ancora che la Commissione non ha sostenuto che
fossero in atto restrizioni della concorrenza che limitavano le trattative individuali
in materia di prezzi con gli acquirenti.
- 52.
- La Commissione avrebbe trascurato il fatto che la domanda di cartoncino è
esclusivamente determinata dalla domanda di merci da imballare. Di conseguenza,
persino un produttore attivamente impegnato non riuscirebbe necessariamente a
conquistare quote di mercato abbassando i suoi prezzi, dal momento che le imprese
di trasformazione si sono spesso adattate alle qualità di cartoncino ottenibili presso
il loro fornitore abituale e possono indurlo, senza grandi difficoltà, ad abbassare
anche i suoi prezzi.
- 53.
- Infine, la Commissione non avrebbe correttamente valutato i massicci investimenti
necessari nel settore del cartoncino.
- 54.
- La ricorrente fa poi valere che, per giurisprudenza, sussiste un accordo ai sensi
dell'art. 85 del Trattato soltanto quando le imprese abbiano espresso la loro
comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. citata
sentenza Chemie Linz/Commissione, punto 301). Di conseguenza, la nozione di
accordo presupporrebbe di per sé l'esistenza di un obbligo consistente nell'effettiva
volontà dei partecipanti di sottostare ad un vincolo, obbligo questo che nondovrebbe necessariamente essere giuridicamente vincolante. Per constatare
l'esistenza di un accordo, si dovrebbe pretendere, per lo meno, che gli interessati
abbiano assunto un obbligo morale di adeguare il proprio comportamento a quanto
hanno concordato. Tuttavia, nella decisione, la Commissione non avrebbe neppure
sostenuto che le imprese si fossero di fatto impegnate ad adottare un determinato
comportamento volto a limitare la concorrenza.
- 55.
- La ricorrente riconosce di aver partecipato a scambi di informazioni sugli aumenti
di prezzi contemplati e che tale scambio di informazioni può essere considerato
come una pratica concordata che comporta restrizioni della concorrenza. Tuttavia,
gli elementi di prova, citati dalla Commissione ai punti 74 e seguenti del preambolo
della decisione, non dimostrerebbero l'esistenza di accordi. In particolare, la
seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti),
sulla quale si fonda la Commissione, non conterrebbe alcun indizio dell'esistenza
di accordi del genere. Le dichiarazioni della Stora non avrebbero peraltro alcun
valore probatorio.
- 56.
- Inoltre, il fatto che i produttori abbiano applicato aumenti di prezzo ampiamente
uniformi, entrati in vigore più o meno contemporaneamente, non costituirebbe la
prova dell'esistenza di accordi vincolanti in materia di prezzi. Questi elementi
sarebbero il mero riflesso delle particolari condizioni del mercato di cui trattasi.
- 57.
- Infine, la ricorrente contesta l'esistenza di un nesso di causalità tra le discussioni
sugli aumenti dei listini e gli aumenti dei prezzi di transazione rilevati sul mercato
e nega, conseguentemente, che gli aumenti effettivi dei prezzi possano considerarsi
come una dimostrazione dell'esistenza di accordi in materia di prezzi.
- 58.
- La Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza, perché esista un
accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate
abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un
determinato modo (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89,
Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 256).
- 59.
- Essa afferma di aver dettagliatamente esposto, ai punti 72-90 del preambolo della
decisione, le prove che dimostrano la natura dell'infrazione di cui trattasi. Secondo
quanto risulta da tali prove, i produttori di cartoncino concordavano
preventivamente, nell'ambito del PWG, l'entità di ogni aumento, stabilendo chi tra
essi avrebbe annunciato per primo ciascuno degli aumenti, la data dell'aumento
stesso nonché le date alle quali gli altri produttori si sarebbero associati inviando
la propria lettera di annuncio di aumenti (punto 73 del preambolo della decisione).
- 60.
- Pertanto, l'argomento della ricorrente, secondo cui la periodicità e la natura degli
annunci di aumento dei prezzi sarebbero determinate dalle richieste dei clienti, non
escluderebbe l'esistenza di accordi. La sua tesi relativa alla trasparenza del
mercato, determinata dalle lettere di annuncio degli aumenti, nonché alle
caratteristiche del mercato, sarebbe anch'essa priva di pertinenza, poiché sarebbe
stato accertato che le imprese avevano preventivamente concordato gli aumenti dei
prezzi.
- 61.
- Inoltre, la Commissione rileva che la collusione sui prezzi rientrava in un piano
globale. Infatti, in un sistema di accordi così complesso, le diverse iniziative
dovrebbero essere valutate nel loro complesso, in funzione dell'obiettivo globale
dell'intesa (punto 128 del preambolo della decisione). Tenendo conto
dell'operatività crescente degli accordi, della pianificazione e dell'attuazione
comune delle iniziative in materia di prezzi nonché dell'accordo sulle quote di
mercato e sul controllo delle quantità, la Commissione conferma le conclusioni, da
essa esposte ai punti 131 e 132 del preambolo, secondo cui l'infrazione si
configurava come una pratica concordata sin dal secondo semestre del 1986 e
presentava, dalla fine del 1987, tutte le caratteristiche di un vero e proprio accordo
ai sensi dell'art. 85 del Trattato.
- 62.
- Essa sostiene infine che gli aumenti dei prezzi hanno inciso sui prezzi
effettivamente praticati.
Giudizio del Tribunale
- 63.
- La ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione sugli aumenti dei
prezzi previsti.
- 64.
- Risulta dalla decisione che le imprese menzionate nell'art. 1 avevano concordato
«(...) aumenti regolari dei prezzi da applicare su ciascun mercato nazionale» (punto
130, secondo comma, terzo trattino, del preambolo). Come ha ricordato la
Commissione (v. supra, punto 61), essa ha ritenuto che esistesse un accordo sin
dalla fine del 1987.
- 65.
- Secondo una giurisprudenza costante, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85
del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro
comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in
particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF
Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e Van Landewyck e
a./Commissione, citata, punto 86, e sentenza Hercules Chemicals/Commissione,
citata, punto 256). Di conseguenza, diversamente da quanto sostiene la ricorrente,
non è pertinente esaminare se le imprese si siano ritenute giuridicamente, di fatto
o moralmente obbligate ad adottare il comportamento concordato.
- 66.
- Occorre quindi accertare se la Commissione abbia dimostrato che le imprese
destinatarie della decisione avevano espresso la loro comune volontà di adottare,
in materia di prezzi, un determinato comportamento sul mercato.
- 67.
- Per quanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, la Stora ha dichiarato quanto
segue (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 27, 28 e 30):
« (...) nel 1987, l'offerta e il consumo erano pressoché in equilibrio. In quell'anno,
l'offerta superava il consumo del 5%. Questo divario (che era di gran lunga
inferiore a quello ottenuto fino ad allora dall'industria stessa) ha dato al PWG la
possibilità di trovare un accordo sugli aumenti di prezzo a partire dal 1987, con la
certezza quasi assoluta che questi aumenti sarebbero stati messi in atto con
successo. Quando si è presentata un'opportunità del genere, l'obiettivo dei
produttori era quello di recuperare le perdite subite negli anni precedenti.
Il PWG ha ritenuto che fosse opportuno applicare un primo aumento del 10% nel
1988. Ciò ha comportato, ad esempio, un aumento di 50 FF ogni 100 kg per le
qualità GC e di 35 FF ogni 100 kg per le qualità GD sul mercato francese.
Aumenti di entità analoga sono stati attuati in altri paesi. In seguito, sono stati
accettati aumenti con aliquote simili in termini assoluti, il che riduceva quindi la
percentuale di aumento.
(...)
Il PWG discuteva e trovava un accordo sull'identità del produttore che avrebbe
annunciato, per primo, ciascun aumento dei prezzi e sulle date alle quali gli altri
maggiori produttori avrebbero annunciato i propri aumenti. Lo schema non si
ripeteva ogni volta».
- 68.
- Essa afferma ancora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 13 e 14):
« (...) il JMC aveva l'obiettivo, in particolare, di effettuare un'analisi comparata dei
listini prezzi per alcuni grossi clienti e di elaborare le modalità di attuazione, per
ogni paese, delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG sia per il
cartoncino GC, sia per le qualità GD.
Il JMC discuteva, per ogni mercato, l'attuazione dettagliata delle decisioni in
materia di prezzi adottate dal PWG e riferiva le proprie conclusioni a
quest'ultimo».
- 69.
- Pertanto, secondo la Stora, le imprese riunite in seno al PWG e al JMC
esprimevano la loro volontà comune di procedere ad aumenti di prezzo identici e
contemporanei sui vari mercati nazionali.
- 70.
- Le dichiarazioni della Stora al riguardo sono corroborate da numerose prove
documentali citate dalla Commissione ai punti 74 e seguenti del preambolo della
decisione.
- 71.
- In proposito, è sufficiente richiamare i tre listini menzionati ai punti 79, 80 e 83 del
preambolo della decisione. I listini, acquisiti dalla Commissione presso la Rena
(allegati 110 e 111 alla comunicazione degli addebiti) e la Finnboard (UK) Ltd,
contengono alcune indicazioni, per diversi tipi di cartoncino e per vari Stati della
Comunità, sulle date e sugli importi precisi degli aumenti di prezzo attuati dalle
imprese considerate, rispettivamente, nell'aprile del 1989, nel periodo
settembre/ottobre 1989 e nell'aprile del 1990. Le indicazioni contenute nei tre listini
corrispondono, per quanto riguarda gli importi degli aumenti e le date della loro
applicazione, ai comportamenti effettivi, accertati a carico delle imprese considerate
sul mercato (v. tabelle D, E e F allegate alla decisione).
- 72.
- Inoltre, la Commissione ha ottenuto dalla Rena alcune note manoscritte relative
ad una riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione
degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF
Paesi Bassi 14
Germania 12 DM
Italia 80 LIT
Belgio 2,50 BFR
Svizzera 9 SFR
Regno Unito 40 UKL
Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno.
Per consegne dal 7 gennaio.
Non oltre il 31 gennaio.
14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof).
Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre.
Cascades prima della fine di settembre.
Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
- 73.
- La ricorrente non contesta il fatto che i tre listini sopra menzionati si riferiscano
ad una concertazione in materia di prezzi, né che l'allegato 118 alla comunicazione
degli addebiti riguardi la riunione del JMC del 6 settembre 1990.
- 74.
- Di conseguenza, il Tribunale ritiene, senza che occorra esaminare ulteriori elementi
di prova, che la Commissione ha dimostrato che le imprese le quali partecipavano
alle riunioni del PWG e del JMC avevano espresso la loro volontà comune di
effettuare aumenti di prezzo uniformi e contemporanei. La Commissione poteva
quindi legittimamente qualificare come un accordo i concorsi di volontà intervenuti
tra la ricorrente e altri produttori di cartoncino sulle iniziative in materia di prezzi
a partire dalla fine del 1987.
- 75.
- Ciò posto, gli argomenti della ricorrente relativi a presunte particolarità del
mercato del cartoncino, da un lato, e all'assenza di qualsiasi nesso di causalità tra
gli aumenti dei listini e gli aumenti dei prezzi di transazione, dall'altro, sono privi
di pertinenza. Infatti gli elementi di fatto addotti dalla ricorrente, supponendo
anche che in relazione a tali argomenti fossero fondati, non sono atti ad inficiare
la decisione di qualificare come un accordo l'infrazione commessa dalla ricorrente
in materia di prezzi a partire dalla fine del 1987.
- 76.
- Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
Sul motivo relativo all'inesistenza di accordi e pratiche concordate, riguardanti la
presunta politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità»
Argomenti delle parti
- 77.
- Gli argomenti della ricorrente si articolano in tre categorie.
- 78.
- In primo luogo, la ricorrente espone una serie di argomenti riguardanti l'inesistenza
di accordi o pratiche concordate relativi al mantenimento ad un livello costante
delle quote di mercato.
- 79.
- Essa sostiene che le affermazioni della Commissione, in ordine ad una presunta
concertazione sul «congelamento» delle quote di mercato dei principali produttori
di cartoncino, si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni della Stora e sulla nota
riservata, datata 28 dicembre 1988, rinvenuta presso la FS-Karton (allegato 73 alla
comunicazione degli addebiti). Tuttavia, questi documenti non conterrebbero alcuna
informazione atta a dimostrare l'esistenza di un accordo o di una pratica
concordata diretta ad un «congelamento» delle quote di mercato.
- 80.
- L'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti sarebbe soltanto una relazione sulla
situazione generale redatta dal direttore commerciale della FS-Karton e destinata
a giustificare, presso la direzione del gruppo, la stagnazione del fatturato della FS-Karton. A tale riguardo, risulterebbe da tale nota che il direttore commerciale
aveva espresso alcune riserve nei confronti della nuova politica di vendite del
gruppo, consistente nell'imporre alle controllate una disciplina dei prezzi rigorosa,
anche se ciò dovesse comportare una diminuzione delle quantità vendute. La nota
dimostrerebbe che una decisione del genere era stata adottata dalla direzione del
gruppo e poi imposta al direttore commerciale della FS-Karton. Quest'ultimo non
avrebbe avuto peraltro conoscenza delle discussioni svoltesi in seno al PG
Paperboard.
- 81.
- Quanto alle dichiarazioni della Stora, esse non fornirebbero alcun elemento atto
a dimostrare l'esistenza del presunto accordo base su una politica detta del «prezzoprioritario rispetto alla quantità». Infatti, la seconda dichiarazione della Stora
farebbe riferimento soltanto a «discussioni» riguardanti le quote di mercato
(allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pagg. 4 e 11). Del pari, la terza
dichiarazione della Stora (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti) farebbe
menzione di «discussioni» e di «accordi» («understandings») (pagg. 1 e 2). Inoltre,
si tratterebbe non già di un accordo base bensì di vari accordi separati, basati sui
dati dell'anno precedente, accordi che non troverebbero peraltro conferma in altri
documenti. La Stora non avrebbe utilizzato il termine «accordo» nel senso
specifico di cui all'art. 85 del Trattato (v. supra, punti 54 e seguenti), poiché
avrebbe dichiarato che gli «accordi» sottoscritti dai produttori non erano vincolanti
e venivano rispettati soltanto se rispondevano all'interesse dei produttori stessi
(allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pag. 4, e punto 59 del preambolo
della decisione).
- 82.
- Inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni della Stora sarebbe dubbia, dal momento
che la collaborazione di tale impresa con la Commissione potrebbe trovare una
spiegazione nelle discussioni sull'importo della riduzione dell'ammenda concessa in
contropartita.
- 83.
- Inoltre, la nota manoscritta, datata 11 gennaio 1990 e rinvenuta presso il direttore
commerciale della FS-Karton (allegato 113 alla comunicazione degli addebiti, punti
84-86 del preambolo della decisione) sarebbe stata redatta per preparare una
relazione interna destinata alla direzione della Mayr-Melnhof e le informazioni
contenute sarebbero fondate su supposizioni personali del direttore nonché su
informazioni ottenute durante alcune discussioni con colleghi e clienti. Gli altri
documenti menzionati dalla Commissione non confermerebbero tali allegazioni.
- 84.
- In secondo luogo, la ricorrente trae argomento dall'evoluzione delle sue quote di
mercato. Essa rileva al riguardo come l'aumento della produzione della FS-Karton
di 200 000 tonnellate all'anno nel 1990 dimostri che intendeva incrementare la
propria quota di mercato sul territorio in cui disponeva dei maggiori sbocchi, vale
a dire sul mercato comunitario. Il fatto di aver esportato verso mercati non
comunitari non avrebbe nulla a che vedere con un controllo effettivo dell'offerta,
ma corrisponderebbe invece alle regole elementari di un comportamento coerente
con i dati di mercato. Infatti, la politica «del prezzo prioritario rispetto alla
quantità» da essa seguita risulterebbe da una decisione autonoma ispirata
dall'intento di non provocare un crollo generale dei prezzi sul mercato comunitario.
- 85.
- Inoltre, le quote di mercato dei diversi produttori, tra cui la ricorrente stessa,
avrebbero subito anch'esse un'evoluzione. Essa contesta l'analisi della Commissione
secondo cui l'evoluzione delle quote di mercato poteva spiegarsi col fatto che tali
quote non erano statiche bensì periodicamente adeguate e rinegoziate e che le
discussioni sulle quote di mercato venivano avviate ogni anno partendo da una base
nuova. Infatti, non esisterebbe alcuna prova di tale affermazione né
dell'affermazione della Commissione, secondo cui i produttori che incrementavano
la propria quota di mercato erano stati richiamati all'ordine.
- 86.
- In terzo luogo, la ricorrente espone i propri argomenti relativi agli arresti degli
impianti e all'andamento del volume della produzione.
- 87.
- Innanzi tutto, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che il
mercato europeo del cartoncino è un mercato di acquirenti. Essa richiama, in tale
contesto, le peculiarità dei rapporti dei produttori con i loro clienti.
- 88.
- Essa fa poi valere che la Commissione non ha fornito alcuna prova dell'esistenza
di un patto tra i grandi produttori sugli arresti degli impianti. Le affermazioni in tal
senso sarebbero esclusivamente fondate su qualche vaga insinuazione contenuta
nella seconda dichiarazione della Stora. Inoltre, la Commissione non avrebbe mai
risposto alla sua affermazione secondo cui aveva sempre utilizzato al massimo le
proprie capacità di produzione, sebbene questo argomento fosse corroborato da
una tabella che illustrava l'utilizzazione delle sue capacità, allegata al suo ricorso.
Gli arresti effettivi degli impianti accertati nel 1990 per gli stabilimenti del gruppo
Mayr-Melnhof sarebbero stati giustificati dalla messa in funzione di nuovi
macchinari, da lavori di manutenzione e dalla realizzazione di prove e di lavori di
trasformazione.
- 89.
- In risposta agli argomenti della ricorrente, la Commissione si richiama
sostanzialmente alle constatazioni illustrate nella decisione in ordine alla politica
del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» (punti 51-60 del preambolo). Essa
rinvia inoltre alla seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione
degli addebiti, in particolare alle pagine 3, 12, 14 e 15).
- 90.
- Per quanto riguarda in particolare il «congelamento» delle quote di mercato
detenute dai principali produttori, essa fa valere che si trattava di un elemento
necessario della politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità», diretto a
controllare la politica effettivamente seguita dai membri dell'intesa in materia di
quantità. La prova dell'esistenza di una concertazione relativa al «congelamento»
delle quote di mercato verrebbe fornita segnatamente dalla nota riservata rinvenuta
pressa la FS-Karton (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti). Essa ricorda
ancora come la decisione faccia menzione di ulteriori elementi di prova che la
Mayr-Melnhof non ha preso in considerazione, ma che avvalorano puntualmente
le indicazioni contenute nella seconda dichiarazione della Stora nonché nella nota
riservata della FS-Karton (v. punti 84, 87, 94 e 95 del preambolo della decisione,
nonché i documenti che vi sono discussi).
- 91.
- Quanto alle dichiarazioni della Stora, la Commissione ribadisce che un concorso
di volontà finalizzato ad un futuro comportamento sul mercato configura una
violazione dell'art. 85 del Trattato. Le dette dichiarazioni sarebbero corroborate,
in ogni punto rilevante, da altri documenti e non vi sarebbe pertanto ragione di
dubitare della loro credibilità. Essa nega peraltro di aver concordato con la Stora
l'entità dell'ammenda e la riduzione prevedibile per la sua collaborazione.
- 92.
- Quanto all'incremento della capacità produttiva della ricorrente, la Commissione
sottolinea che il consumo di cartoncino nell'Europa occidentale è cresciuto del
18,6% tra il 1987 e il 1990, il che implicherebbe che un determinato aumento della
capacità del settore era indispensabile per soddisfare l'incremento della domanda.
Tuttavia, tale sviluppo della capacità produttiva, derivante in particolare dalla
messa in funzione di un nuovo macchinario presso la FS-Karton, non sarebbe
necessariamente associato ad uno slittamento delle quote di mercato.
- 93.
- Non vi sarebbero elementi atti a dimostrare che la produzione risultante dalle
nuove capacità sviluppate dalla FS-Karton abbia trovato uno sbocco nel mercato
comunitario. Dai documenti forniti dalla ricorrente risulterebbe, da un lato, che la
sua quota di mercato è cresciuta, tra il 1987 e il 1991, soltanto dello 0,6% per le
qualità GD e dello 0,3% per le qualità GC e, dall'altro, che la nuova capacità
produttiva sviluppata dalla FS-Karton non avrebbe comportato alcun aumento delle
sue quote di mercato. La Commissione afferma che la ricorrente ha effettuato,
come avrebbe essa stessa riconosciuto, esportazioni verso paesi terzi al fine di
evitare una flessione dei prezzi sul mercato comunitario, il che corrisponderebbe
esattamente agli obiettivi perseguiti dalla politica del «prezzo prioritario rispetto
alla quantità».
- 94.
- D'altro canto, nemmeno l'aumento delle quote di mercato della ricorrente potrebbe
giustificare la sua partecipazione a discussioni in cui venivano determinate ogni
anno le quote di mercato dei principali produttori di cartoncino (punto 60 del
preambolo della decisione).
- 95.
- Infine, per quanto riguarda gli arresti degli impianti, la Commissione sostiene che
i documenti prodotti dalla ricorrente durante la fase contenziosa del procedimento
dimostrano che, soprattutto nel 1990, il tasso di utilizzazione di alcuni stabilimenti
era considerevolmente diminuito rispetto agli anni precedenti e che, nel 1991, il
tasso di utilizzazione dello stabilimento di Hirschwang era anch'esso notevolmente
più basso rispetto agli anni precedenti.
- 96.
- In ogni caso, sarebbe del tutto irrilevante stabilire se la ricorrente abbia
effettivamente prodotto al massimo della propria capacità. Trattandosi di un
sistema complesso di accordi diretti, in particolare, al controllo dell'offerta e alla
ripartizione dei mercati nella Comunità e poiché la ricorrente avrebbe partecipato
alle riunioni del PWG in cui era stata fissata tale politica, essa sarebbe responsabile
del complesso dell'infrazione compiuta dai produttori (sentenze del Tribunale 10
marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punti 256-261 e
3205, e Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 272).
Giudizio del Tribunale
1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di
mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta
- 97.
- Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno
violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando, durante il periodo di riferimento,
ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di
cartoncino nella Comunità hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul
mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori
(salve alcune modifiche occasionali)» e «adottato (sempre più spesso a decorrere
dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella
Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di
prezzo».
- 98.
- Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella
decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il
periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti,
risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti
del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano la discussione e la
concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo
e capacità».
- 99.
- Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella
decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per
quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha
tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei
raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono
state raggiunte alcune intese tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di
mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non
fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di
produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di
mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale
e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo.
L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG
sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni
significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».
- 100.
- Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del
1987 comprendeva il congelamento nell'Europa occidentale delle quote di
mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da
tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante
una politica aggressiva dei prezzi».
- 101.
- Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di
base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di
mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai
termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata l'evoluzione
delle quote di mercato sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56,
ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni
sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades,
Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del
gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».
- 102.
- Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una
collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
- 103.
- Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della
Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata
dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.
- 104.
- Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue:
«Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di
una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche
la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e
aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare
nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i
provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione
alla President Conference».
- 105.
- Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la
Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea,
dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano
esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di
mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della
comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro, (medesimo
documento, punto 6), che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in
ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come
primo periodo di riferimento».
- 106.
- Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23
dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa
ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del
PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati
annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma
definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).
- 107.
- Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti:
«(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel
mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere
le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora
riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto
dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto
che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti
da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati»
(stesso punto).
- 108.
- Infine, essa dichiara che la Mayr-Melnhof ha preso parte alle discussioni relative
alle quote di mercato (punto 1.2).
- 109.
- Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono
suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo
documento, rinvenuto presso la FS-Karton, consiste in una nota riservata, datata
28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo
Mayr-Melnhof/FS-Karton in Germania (signor Katzner) al direttore generale della
Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del
mercato.
- 110.
- Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione,
la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti»
(«Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore
della nota colloca la ricorrente tra i «vinti» per varie ragioni e, in particolare, per
i seguenti motivi:
«2) E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una
sanzione ci sono stati imposti taluni sacrifici.
3) Le quote di mercato del 1987 dovevano essere congelate, i contatti
esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva
essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel
gennaio 1989 se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».
- 111.
- Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.
- 112.
- A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la
collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti».
Questa espressione è stata interpretata dalla ricorrente come riguardante, nel
contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun
riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla
comunicazione degli addebiti, punto 2. a).
- 113.
- L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei
prezzi» che ha prodotto «vincitori» e «vinti».
- 114.
- E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che
va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.
- 115.
- Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda
dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v.
supra, punto 105).
- 116.
- Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo
dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei
macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante
nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della
capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...)
i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del
PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori
hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi
e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente
ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era
possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda
e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
- 117.
- La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava
formalmente al singolo produttore il relativo tempo d'arresto. Secondo Stora
esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato
dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che
per tale motivo esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi» (punto
71 del preambolo della decisione).
- 118.
- Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza
di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del
PWG.
- 119.
- I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.
- 120.
- Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti,
punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del
PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione
progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno
riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi
prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi
d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di
prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
- 121.
- Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989,
l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto
degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per
le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di
applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere
la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i
produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il
consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il
PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non
vincolante di incentivi (...)».
- 122.
- Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite
dall'autore per spiegare perché la ricorrente andasse collocata tra i «vinti»
all'epoca della stesura della nota, costituiscono importanti elementi di prova
dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi
d'arresto.
- 123.
- Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti
interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati
liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata
una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi,
i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei
confronti del mercato prima, l'unica esigenza era quella della quantità
mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio
di un arresto dei macchinari)».
- 124.
- La ricorrente sostiene, nell'allegato 75 alla comunicazione degli addebiti e nelle
memorie presentate al Tribunale (v. supra, punto 80), che la nota e, di
conseguenza, il brano sopra citato riguardano una situazione interna dell'impresa.
Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio
riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa
stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel
senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti
alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della
politica decisa, per l'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
- 125.
- Il fatto che si siano svolte discussioni in relazione all'esame dei tempi di arresto tra
i produttori all'atto della preparazione degli aumenti di prezzo trova conferma, in
particolare, in una nota della Rena datata 6 settembre 1990 (allegato 118 alla
comunicazione degli addebiti); che menziona gli importi dei prezzi in numerosi
paesi, la data degli annunci di tali aumenti nonché la situazione degli ordini inevasi
espressa in giornate di lavoro per numerosi produttori.
- 126.
- L'autore del documento annota che alcuni produttori prevedevano tempi di arresto
degli impianti, esprimendo questi dati nel modo seguente:
«Kopparfors 5 - 15 days
5/9 will stop for five days».
- 127.
- La ricorrente, che ha preso parte alla riunione del JMC a cui si riferisce la nota
(tabella 4 allegata alla decisione), viene ripetutamente menzionata in tale
documento. In particolare, viene indicata la data alla quale essa doveva inviare le
lettere di annuncio degli aumenti di prezzo. Viene inoltre precisato quanto segue:
«Deiswill 5 days (GC)
2.5 weeks for GD
plan to stop within 2 weeks step (?)».
- 128.
- Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha
adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra
i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli
impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione
della ricorrente alle riunioni del PWG, e quest'impresa è espressamente
menzionata nelle principali prove a carico (dichiarazioni della Stora e allegato 73
alla comunicazione degli addebiti), la Commissione ha correttamente ritenuto la
ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni.
- 129.
- Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora,
dirette a contestarne il valore probatorio, non sono atte a inficiare questa
constatazione.
- 130.
- Infatti, è pacifico che le dichiarazioni della Stora provengono da una delle imprese
che si ritiene abbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una
descrizione dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli
organismi del PG Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate
in seno a quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni
dei suoi vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta
corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le
affermazioni della Commissione.
- 131.
- Dal momento che la Commissione ha dimostrato l'esistenza delle due collusioni di
cui trattasi, non occorre esaminare le censure formulate dalla ricorrente nei
confronti dell'allegato 113 alla comunicazione degli addebiti.
2. Sul comportamento effettivo della ricorrente
- 132.
- L'argomentazione della ricorrente, secondo cui il comportamento da essa
effettivamente tenuto non sarebbe conciliabile con le affermazioni della
Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni contestate, va del pari
respinta.
- 133.
- In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della
«politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta
dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla
Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul
comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le
conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni
sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero
tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conformea quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.
- 134.
- In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle
informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha
esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava
alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per
l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di
alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in
particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la
Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena
utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun
arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).
- 135.
- In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si
adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente
anticoncorrenziale non è atta privarla della sua piena responsabilità per la
partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze
dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995,
causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche
ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato
conforme al comportamento concordato, in particolare se, come ha fatto valere,
essa ha pienamente utilizzato le proprie capacità produttive nel 1990, ciò non
incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato.
3. Sulla qualificazione giuridica della concertazione diretta al congelamento delle
quote di mercato e della concertazione diretta al controllo dell'offerta
- 136.
- La questione della qualificazione giuridica della concertazione diretta al
congelamento delle quote di mercato e della concertazione diretta al controllo
dell'offerta dev'essere risolta nell'ambito dell'esame del motivo relativo
all'inesistenza di un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza (v.,
infra, punti 137 e seguenti).
Sul motivo riguardante l'inesistenza di un piano industriale comune volto a limitare
la concorrenza
Argomenti delle parti
- 137.
- La ricorrente contesta l'assunto secondo cui la Commissione avrebbe fornito la
prova dell'esistenza di un accordo riguardante un piano industriale comune volto
a limitare la concorrenza. Essa si richiama sostanzialmente, in proposito, agli
argomenti sviluppati nell'ambito dei due precedenti motivi.
- 138.
- Inoltre, la censura relativa all'esistenza di un piano del genere non consentirebbe
di comprendere in che cosa consisterebbe il capo d'accusa fondato sull'art. 85, n. 1,
del Trattato. Secondo la ricorrente, non è stato sottoscritto alcun accordo che
vincolasse i partecipanti, obbligandoli a conformarsi ad un piano industriale comune
volto a limitare la concorrenza (v. supra, sulla nozione di accordo, punti 54 e
seguenti).
- 139.
- La Commissione replica al presente motivo nell'ambito dell'argomentazione svolta
in relazione al secondo motivo, riguardante l'assenza di un accordo in materia di
prezzi (v. supra, punti 58 e seguenti).
Giudizio del Tribunale
- 140.
- E' stato precedentemente rilevato che le imprese riunite nel PWG hanno
partecipato ad una collusione sulle quote di mercato, ad una collusione sugli arresti
degli impianti e ad una collusione sui prezzi.
- 141.
- L'art. 1 della decisione stabilisce che le imprese menzionate in tale disposizione
hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando, nel periodo considerato, ad
un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986, nell'ambito dei
quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «tenuto
regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e
concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza».
- 142.
- Ai termini del preambolo della decisione, «dalla fine del 1987, con il concretarsi
della progressiva collusione tra i produttori nell'ambito del sistema che dava
priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione, l'infrazione ha presentato
tutte le caratteristiche di un accordo vero e proprio ai sensi dell'articolo 85»
(punto 131, primo comma, del preambolo).
- 143.
- Si deve ritenere che la Commissione ha correttamente qualificato come accordo ai
sensi dell'art. 85 del Trattato, la collaborazione rafforzata tra i partecipanti alle
riunioni del PWG a partire dalla fine del 1987. Infatti, queste imprese hanno
espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato
modo (v., in particolare, sentenze citate supra, al punto 65). A tale riguardo, si
deve constatare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, che tali imprese hanno
espresso la loro comune volontà di porre in atto aumenti simultanei ed uniformi
dei prezzi, di controllare l'offerta esaminando la possibilità di arrestare gli impianti
e di mantenere a livello costante le loro quote di mercato, salvo alcune modifiche
occasionali.
- 144.
- Per quanto riguarda il periodo che va dalla metà del 1986 alla fine del 1987, la
Commissione precisa quanto segue nella decisione (punto 132 del preambolo):
«Anche se la collusione tra i produttori si è probabilmente concretata nell'accordo
vero e proprio, che dava priorità ai prezzi rispetto ai quantitativi di produzione,
soltanto negli ultimi mesi del 1987, ciò non significa comunque che il
comportamento tenuto nei diciotto mesi precedenti si sottragga all'ambito
d'applicazione dell'articolo 85». Dal momento che l'inizio della collusione sugli
arresti degli impianti nonché della collusione sulle quote di mercato risale alla fine
del 1987, questa affermazione della Commissione non può che riguardare la
collusione sui prezzi.
- 145.
- Ora, poiché la ricorrente non nega di aver partecipato a pratiche concordate in
materia di prezzi (v. supra, punto 55), la legittimità di tale qualificazione non
dev'essere esaminata.
- 146.
- Poiché nessuno degli argomenti della ricorrente è stato accolto, il motivo dev'essere
respinto.
Sul motivo riguardante la legittimità del sistema di scambi di informazioni della Fides
Argomenti delle parti
- 147.
- La ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il sistema
di scambi di informazioni della Fides costituisse un elemento essenziale
dell'attuazione dei presunti accordi sulle quote e le quantità. Infatti, i dati trasmessi
alla Fides nell'ambito del sistema di scambi di informazioni sarebbero stati
aggregati per paese e non avrebbero pertanto consentito il controllo di un qualsiasi
accordo o comportamento concordato.
- 148.
- I dati scambiati in relazione agli ordini inevasi, come elaborati dalla Fides,
avrebbero offerto ai produttori soltanto un'immagine complessiva della situazione
del mercato. Quanto allo scambio dei dati aggregati, relativi solo agli ordini già
eseguiti, esso non avrebbe potuto ledere la concorrenza ma avrebbe rappresentato
invece la base per i provvedimenti singolarmente adottati dai produttori (arresti dei
macchinari, vendite sui mercati dei paesi terzi, ecc.).
- 149.
- Per quanto riguarda le relazioni sulle capacità, quelle diffuse dalla Fides avrebbero
sostanzialmente riportato dati già noti sul mercato e contenuti in manuali
disponibili e accessibili a tutti.
- 150.
- La Commissione rileva come le informazioni scambiate siano state utilizzate per
programmare un comportamento concordato di tutto il settore in materia di prezzi
e di quantità (punto 134 del preambolo della decisione).
- 151.
- Inoltre, le informazioni sulle capacità, lette congiuntamente alle informazioni
relative agli ordini inevasi, avrebbero consentito ai produttori di cartoncino di
venire a conoscenza del tasso di utilizzazione delle capacità del settore. Ora, le
informazioni relative agli ordini inevasi non sarebbero state accessibili ai clienti e
non vi sarebbe stata pertanto alcuna trasparenza complessiva del mercato. Inoltre,
per valutare l'importanza delle relazioni sulle capacità, si dovrebbe tener conto del
complesso dei dati scambiati.
- 152.
- La Commissione afferma che uno scambio di informazioni attuato per una
concertazione rientra di per sé nell'ambito di applicazione dell'art. 85 del Trattato.
Di conseguenza, sarebbe irrilevante stabilire se le statistiche riguardanti gli ordini
contenessero dati identificabili.
Giudizio del Tribunale
- 153.
- L'art. 1 della decisione stabilisce che le imprese che vi sono menzionate hanno
violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche
concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato
informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli
impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a
sostegno delle misure di cui sopra», vale a dire ad una collusione sui prezzi, ad una
collusione sulle quote di mercato nonché ad una collusione sugli arresti degli
impianti.
- 154.
- Per quanto riguarda il sistema di scambi d'informazioni della Fides, la decisione
dev'essere interpretata, alla luce del suo dispositivo e del punto 134 del preambolo,
nel senso che la Commissione ha considerato tale sistema incompatibile con
l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata.
- 155.
- Secondo il punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione, il sistema di
scambi di informazioni della Fides «era uno strumento essenziale che consentiva:
di seguire l'andamento delle quote di mercato;
di controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere
la piena utilizzazione delle capacità;
di decidere se era possibile introdurre gli aumenti concordati di prezzo;
di determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine».
- 156.
- Risulta peraltro dalla decisione che le statistiche della Fides sono state esaminate
e discusse nell'ambito del PWG. Infatti, il punto 57, primo comma, del preambolo,
che rinvia altresì al punto 63 dello stesso, precisa quanto segue: «In ciascuna
riunione del PWG era analizzata l'evoluzione delle quote di mercato sulla base
di statistiche provvisorie». Inoltre, il punto 69, primo comma, del preambolo
puntualizza che «era possibile procedere ad un confronto tra gli ordini inevasi di
ciascuna settimana e le capacità disponibili, dati dai quali il PWG poteva valutare
la situazione globale della domanda nell'industria del cartoncino».
- 157.
- Si deve ritenere che queste allegazioni della Commissione sono fondate.
- 158.
- In primo luogo, la ricorrente non contesta che le statistiche della Fides siano state
discusse in seno al PWG.
- 159.
- In secondo luogo, la Commissione ha correttamente considerato che le statistiche
della Fides erano state utilizzate, in seno a quell'organismo, da un lato per «seguire
l'andamento delle quote di mercato» (punto 134, terzo comma, primo trattino) e,
dall'altro, per «controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da
mantenere la piena utilizzazione delle capacità» e per «determinare i necessari
tempi d'arresto delle macchine» (punto 134, terzo comma, trattino secondo e
quarto).
- 160.
- Infatti, per quanto riguarda l'utilizzazione delle statistiche della Fides allo scopo di
«seguire l'andamento delle quote di mercato», la Stora ha ammesso che «se
l'analisi delle statistiche faceva emergere divari troppo rilevanti tra il livello delle
vendite dei gruppi nazionali, i membri del PWG [...] si incitavano reciprocamente
e si impegnavano a limitare le fluttuazioni sui mercati nazionali» (allegato 39 alla
comunicazione degli addebiti, punto 19).
- 161.
- Del pari, l'allegato 43 alla comunicazione degli addebiti (punto 1.1), precisa quanto
segue:
«Le fluttuazioni dell'offerta sui mercati nazionali venivano esaminate e discusse
durante ciascuna riunione del PWG (vale a dire ogni due o tre mesi) sulla base
delle statistiche provvisorie della Fides (...). Queste statistiche venivano elaborate
su base mensile e il dato totale era calcolato sull'anno civile e non in base al totale
dell'anno considerato. Le fluttuazioni risultanti dalle statistiche non riflettevano
necessariamente in modo esatto la situazione definitiva di fine anno, onde
l'impossibilità di fondarsi con sicurezza su tali fluttuazioni.
Sarebbe stato assurdo che i principali produttori rappresentati nel PWG
discutessero nei dettagli delle quote di mercato su base nazionale quando i
produttori non erano in grado di determinare la destinazione finale delle loro
consegne.
(...)
Le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG
riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali
totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva
sin dal mese di marzo dell'anno successivo».
- 162.
- Quanto all'utilizzazione delle statistiche della Fides per «controllare le condizioni
della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle
capacità» e per «determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine», si deve
far riferimento alla dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli
addebiti, punto 5) che ha puntualizzato quanto segue:
«In collegamento con le iniziative in materia di prezzi del 1987, vi era la necessità
di mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi (politica del prezzo
prioritario rispetto alla quantità). Nel 1988 e nel 1989, i produttori hanno lavorato
al massimo della propria capacità o in una misura molto vicina. Nel 1990, la
concomitanza di una maggiore capacità e di una crescita ridotta della domanda ha
indotto i produttori a ricorrere ad arresti degli impianti allo scopo di salvaguardare
l'equilibrio tra la produzione e il consumo. (...) I produttori erano in grado di
dedurre, basandosi sulle relazioni annuali sulla capacità, la durata degli arresti
necessari, inducendosi reciprocamente ad applicare tempi di arresto sufficienti per
mantenere l'equilibrio tra la produzione e la domanda. (...) i tempi di arresto non
venivano applicati dalla totalità dei produttori, con la conseguenza che alcuni tra
essi, generalmente i più importanti, subivano in proporzione danni maggiori in
termini di quantità nel loro sforzo per mantenere i livelli di prezzo» (v., in questo
senso, il punto 25 del medesimo documento).
- 163.
- Le dichiarazioni della Stora sono indirettamente avvalorate dagli allegati 73 e 75
alla comunicazione degli addebiti. Risulta infatti dall'allegato 73 (v. supra, punti 109
e seguenti) che il direttore commerciale, responsabile delle vendite del gruppo
Mayr-Melnhof/FS-Karton in Germania, il signor Katzner, ha proposto al direttore
generale della ricorrente in Austria una modifica del sistema di scambi di
informazioni della Fides, in vigore all'epoca dei fatti (pag. 5, n. 5, nella parte
intitolata «Kontrolle»). Nell'allegato 75 (pag. 11), risposta della ricorrente ad una
richiesta di informazioni, viene precisato che le «regole della Fides sono state
successivamente modificate più o meno nel senso delle proposte» menzionate
nell'allegato 73 (v. altresì punto 63, secondo comma, del preambolo della
decisione). Alla luce del tenore complessivo dell'allegato 73, la richiesta di modifica
del sistema di scambi d'informazioni della Fides, formulata dal signor Katzner, va
interpretata nel senso che tale sistema non consentiva un sufficiente controllo
dell'evoluzione delle quote di mercato e/o l'esame dei tempi di arresto e doveva
pertanto essere perfezionato per garantire l'esercizio di un controllo più efficace.
- 164.
- Alla luce di questi elementi probatori nonché del fatto che la Commissione ha
correttamente accertato che la ricorrente ha preso parte ad una collusione sui
tempi di arresto e ad una collusione sulle quote di mercato in seno al PWG, il
presente motivo dev'essere respinto.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
Argomenti delle parti
- 165.
- La ricorrente fa valere, in via principale, che, per quanto riguarda il divieto di
futuri scambi di informazioni, la formulazione dell'art. 2 della decisione è troppo
imprecisa e generica e non consente di determinare il tipo di dati che potranno
legittimamente essere oggetto di scambi nell'avvenire. Infatti, si potrebbe ritenere
che pressoché tutti i sistemi di scambi di informazioni rientrino nell'ambito di
applicazione di tale divieto.
- 166.
- Inoltre, l'art. 2 della decisione sarebbe privo di oggetto in quanto riguarda misure
già accantonate con la ristrutturazione del sistema di scambi d'informazioni e la
creazione dell'associazione CEPI-Cartonboard (v. punto 106 del preambolo della
decisione).
- 167.
- In subordine, la ricorrente fa valere che l'art. 2 della decisione dev'essere annullato
in quanto vieta lo scambio di qualsiasi dato, anche in forma aggregata, riguardante
la situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, vale a dire di dati
strettamente statistici [v. la comunicazione della Commissione relativa ad accordi,
decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU
1968 C 75, pag. 3, rettificata nella GU C 84, pag. 14) nonché la Settima relazione
sulla politica di concorrenza (punto 7)].
- 168.
- Tuttavia, lo scambio di informazioni del genere non potrebbe ledere il principio
secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la
condotta che egli intende seguire sul mercato (sentenza del Tribunale 17 dicembre
1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punto 240). Infatti, lo
scambio di dati di natura esclusivamente storica e non identificabili sarebbe vietato
dal Trattato soltanto quando è accompagnato da una collaborazione più intensa tra
le imprese.
- 169.
- Infine, la ricorrente fa valere che l'art. 2 della decisione pregiudica l'esito della
notifica del sistema di scambi d'informazioni effettuata alla Commissione
dall'associazione CEPI-Cartonboard. La Commissione, ricevendo una notifica del
genere, avrebbe l'obbligo di accertare se sussistano i requisiti per la concessione di
un'esenzione. Ora, il sistema di scambi d'informazioni notificato dalla CEPI-Cartonboard riguarderebbe per l'appunto lo scambio di dati storici relativi alla
situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi.
- 170.
- La Commissione contesta l'affermazione secondo cui il divieto di futuri scambi
d'informazioni sarebbe troppo impreciso. Infatti, sarebbe sufficiente che il
dispositivo e il preambolo della decisione individuino il comportamento
anticoncorrenziale a cui occorre porre fine (sentenza della Corte 16 dicembre 1975,
cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73,
Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124). Nel caso di specie,
già l'art. 2, primo comma, da lett. a) a lett. c), della decisione conterrebbe una
descrizione dettagliata della natura dello scambio d'informazioni vietato. Per di più,
gli accertamenti di fatto riguardanti le informazioni scambiate sarebbero stati
descritti esaurientemente ai punti 61-68, 105 e 106 del preambolo della decisione.
Nella decisione, inoltre, sarebbero stati descritti con precisione gli effetti restrittivi
prodotti dagli scambi d'informazioni sulle condizioni di concorrenza (punti 134 e
166 del preambolo). Di conseguenza, la portata del divieto risulterebbe
chiaramente dalla lettura congiunta dell'art. 2 della decisione e del suo preambolo.
- 171.
- Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 2 della decisione sarebbero state esposte
soltanto le spiegazioni relative alla forma che potrebbe assumere uno scambio di
informazioni lecito.
- 172.
- La Commissione nega altresì che la portata del divieto sia troppo estesa. Infatti, il
sistema di scambi d'informazioni sarebbe stato incompatibile con l'art. 85 del
Trattato anche dopo le modifiche introdotte dal PWG il 27 novembre 1991 (punti
105 e 106 del preambolo della decisione). Per vagliare lo scambio d'informazioni,
andrebbe preso in considerazione l'elevato livello di concentrazione del settore
nonché la conoscenza approfondita della struttura e della politica delle diverse
imprese, risultanti dalla collaborazione di vecchia data in seno al PG Paperboard.
In mercati soggetti a concentrazione, il gioco della concorrenza si fonderebbe
essenzialmente sull'incertezza e sul segreto esistenti tra i maggiori offerenti in
ordine alle condizioni del mercato. Ora, lo scambio di informazioni sugli ordini
inevasi, effettuato ad intervalli ravvicinati, renderebbe il mercato artificialmente
trasparente a tal punto che lo spazio rimanente per il gioco della concorrenza non
potrebbe più essere utilizzato.
- 173.
- Inoltre, lo scambio settimanale di statistiche sugli ordini pervenuti, unitamente alle
relazioni sulle capacità, consentirebbe di venire a conoscenza dell'utilizzazione delle
capacità nel settore e di programmare gli arresti della produzione a livello
settoriale. I produttori potrebbero mantenere in tal modo l'equilibrio tra l'offerta
e la domanda e contrastare la diminuzione dei prezzi in caso di contrazione della
domanda. Per riscontrare la presenza di tali effetti, l'identificazione dei dati non
sarebbe pertinente né tanto meno lo sarebbe il fatto che i dati portino su ordini già
evasi. La Commissione avrebbe pertanto correttamente concluso che gli scambi
d'informazioni sulla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi,
anche in forma aggregata, sono vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato, conclusione
questa che è coerente con le informazioni ottenute durante l'istruzione della
pratica.
- 174.
- Per quanto riguarda, infine, il sistema di scambi d'informazioni notificato
dall'associazione CEPI-Cartonboard, la Commissione ricorda che esso va distinto
dallo scambio d'informazioni che è stato oggetto della decisione, poiché, in
particolare, la CEPI-Cartonboard ha apportato talune modifiche al suo sistema al
fine di tener conto delle riserve espresse dalla Commissione. Di conseguenza, la
questione di un'eventuale esenzione non andava esaminata nell'ambito del presente
procedimento.
Giudizio del Tribunale
- 175.
- Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla
predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro,
per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo
o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile,
compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di
utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita
riguardanti individualmente gli altri produttori; o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole
imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune
dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il
controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a
qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei
mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese
(come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere
non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di
singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del
portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della
capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla
capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla
divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite
che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento
comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni
rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da
qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle
informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei
singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente
decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle
informazioni».
- 176.
- Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato
in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora
la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'articolo
85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a
porre fine all'infrazione constatata.
- 177.
- Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17
può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui
illegittimità sia stata accertata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite
6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione,
punto 45 e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e
ITP/Commissione, Racc. pag. I-740, punto 90), ma anche quello di adottare in
futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa
T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).
- 178.
- Inoltre, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata
alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la
portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla
detta infrazione. Gli obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere
i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale
a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che
sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v.
sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione,
Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).
- 179.
- Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della ricorrente secondo cui la
Commissione avrebbe commesso un errore di diritto adottando l'art. 2 della
decisione senza aver preso posizione sulla compatibilità con l'art. 85 del sistema di
scambi d'informazioni notificato dall'associazione CEPI-Cartonboard, occorre
rilevare che la notifica effettuata dalla detta associazione il 6 dicembre 1993
riguarderebbe un nuovo sistema di scambi d'informazioni, distinto da quello
esaminato dalla Commissione nella decisione. La Commissione, adottando l'art. 2della decisione impugnata, non ha potuto conseguentemente vagliare la legittimità
del nuovo sistema nell'ambito di tale decisione. Essa poteva quindi limitarsi ad
esaminare il precedente sistema di scambi d'informazioni, prendendo posizione al
riguardo nell'art. 2 della decisione.
- 180.
- Inoltre, va respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non
potrebbe avvalersi del suo potere di rivolgere ingiunzioni alle imprese in forza
dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, in quanto tali ingiunzioni riguarderebbero
aspetti del sistema di scambi d'informazioni accantonati prima dell'adozione della
decisione. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che la ricorrente contesta la portata
materiale delle ingiunzioni contenute nell'art. 2 della decisione, il che dimostra
l'interesse legittimo della Commissione a precisare la portata degli obblighi
incombenti alle imprese, tra cui la ricorrente (v., nel medesimo senso, sentenza
della Corte 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483, punti 26
a 28).
- 181.
- Per stabilire poi se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2
della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei
vari divieti che esso impone alle imprese.
- 182.
- Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta
per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica
concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle
infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle
imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di
conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto
i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
- 183.
- Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse
riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni
commerciali.
- 184.
- L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro
ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere
direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese
concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto
alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sia stata dichiarata dalla Commissione nella
decisione.
- 185.
- Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo
scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato.
- 186.
- Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma
del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei
quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia
di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e
tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
- 187.
- Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo
preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va
rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si
evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard
(soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di
norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti
e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso
a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di
prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
- 188.
- Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione
che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per
sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno
scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per
l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
- 189.
- Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2,
primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del
secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il
contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, e eventualmente in
quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi,
tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere
limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla
luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- 190.
- La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato
il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva
un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della
decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1
della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato
effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del
Trattato.
- 191.
- E' alla luce di tale interpretazione, fornita dalla Commissione, della compatibilità
nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato, che occorre valutare
la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett.
c), della decisione.
- 192.
- Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni
commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici
aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre,
l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, vieta lo scambio di talune
informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto
per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
- 193.
- Un divieto del genere, che mira ad impedire lo scambio di informazioni di natura
esclusivamente statistica, che non rivestono carattere di informazioni individuali o
imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero
essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare
la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta nella decisione che la
Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale
configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che
un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini
anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del
Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti
anticoncorrenziali.
- 194.
- Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere
annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla
predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro,
per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo
o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile,
compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di
utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita
riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese
(come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere
qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli
produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
A - Sul motivo riguardante l'esistenza di manifesti errori di diritto o di fatto commessi
in sede di determinazione dell'importo generale delle ammende
- 195.
- Il motivo è articolato in cinque parti. Ciascuna di esse sarà oggetto di un esame
separato.
Sulla prima parte del motivo, relativa ad errori in cui sarebbe incorsa la Commissione
nella determinazione della portata delle infrazioni
- 196.
- Richiamandosi ai motivi dedotti a sostegno della sua domanda di annullamento
dell'art. 1 della decisione, la ricorrente sostiene che il livello generale delle
ammende dovrebbe essere considerevolmente ridotto. Infatti, la Commissione non
avrebbe dimostrato l'esistenza di accordi o di pratiche concordate diretti alla
ripartizione del mercato e al controllo dell'offerta, né l'esistenza di accordi in
materia di prezzi.
- 197.
- Si deve ricordare che il complesso dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno
della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione sono stati respinti.
- 198.
- Di conseguenza, la prima parte del presente motivo non può essere accolta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa all'assenza di una disciplina particolareggiata
del mercato del cartoncino nella Comunità
Argomenti delle parti
- 199.
- La ricorrente fa valere che le infrazioni contestate, supponendo anche che siano
state commesse, non configurerebbero una disciplina «particolareggiata [del]
mercato del cartoncino nella Comunità» (punto 168, quinto trattino, del preambolo
della decisione). Le presunte infrazioni avrebbero avuto, invece, un'incidenza
soltanto generale sulla concorrenza.
- 200.
- In tale contesto, la decisione conterrebbe indicazioni contraddittorie sulla natura
delle misure anticoncorrenziali che sarebbero state attuate. Ad esempio, l'asserita
collusione sulla ripartizione del mercato verrebbe descritta, al punto 52 del
preambolo, come un consenso generale a non aumentare le rispettive quote di
mercato, mentre al punto 60 si farebbe menzione di discussioni annuali sulle quote
di mercato. In ogni caso, non si tratterebbe di una disciplina particolareggiata del
mercato del cartoncino, a maggior ragione in quanto la Commissione non avrebbe
neanche sostenuto l'esistenza di una concertazione diretta a fissare quote per
ciascuna qualità di cartoncino.
- 201.
- La Commissione afferma, basandosi sulle constatazioni formulate nella decisione,
che i produttori hanno disciplinato dettagliatamente il mercato del cartoncino.
Giudizio del Tribunale
- 202.
- E' già stato constatato che la Commissione ha dimostrato l'esistenza, imputandoli
alla ricorrente, degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 della
decisione, vale a dire una collusione sui prezzi, una collusione sugli arresti degli
impianti ed una collusione sulle quote di mercato. E' stato altresì constatato che
i partecipanti alle riunioni del PWG, tra cui la ricorrente, hanno concluso un
accordo alla fine del 1987. Inoltre, la ricorrente non contesta il fatto che le date e
lo schema d'invio delle lettere di annuncio fossero orchestrati dal PWG e che il
JMC ne fosse informato (v., in particolare, punto 73 del preambolo della
decisione), né che il JMC avesse ad oggetto la definizione delle modalità di
svolgimento delle iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese
e per i maggiori clienti (punto 44, secondo comma, secondo trattino, del
preambolo).
- 203.
- Infine, la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui «il
cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità» né che «le
imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresenta[vano] virtualmente
l'intero mercato» (punto 168, secondo e quarto trattino, del preambolo della
decisione).
- 204.
- Alla luce di quanto sopra, essa non può fondatamente contestare l'affermazione
della Commissione secondo cui le imprese che hanno partecipato all'infrazione
hanno imposto una disciplina «particolareggiata al mercato del cartoncino nella
Comunita» (punto 168, quinto trattino, del preambolo).
- 205.
- La seconda parte del motivo non può pertanto essere accolta.
Sulla terza parte del motivo, secondo cui la segretezza e la dissimulazione non possono
essere considerate alla stregua di aggravanti dell'infrazione
Argomenti delle parti
- 206.
- Secondo la ricorrente, la Commissione ha ritenuto che il fatto che siano state
adottate iniziative complesse per dissimulare la natura e la portata della collusione
costituisse un elemento aggravante (punti 167 e 168 del preambolo della decisione).
- 207.
- L'assenza di verbali ufficiali o di documenti riguardanti le riunioni del PWG e del
JMC non potrebbe in alcun modo configurare un'iniziativa complessa.
L'affermazione della Commissione secondo cui sarebbero state intraprese iniziative
al fine di evitare che i partecipanti alle riunioni prendessero appunti è priva di
riscontro. Quand'anche fossero dimostrate, misure del genere non costituirebbero
comunque iniziative complesse. In ogni caso, dal momento che la Commissione
aveva già erroneamente considerato che le infrazioni erano state commesse
intenzionalmente, essa non avrebbe potuto prendere in considerazione anche lepresunte iniziative destinate a dissimulare l'intesa.
- 208.
- Quanto all'asserita orchestrazione anticipata delle date di applicazione degli
aumenti di prezzo, la ricorrente sottolinea come la concertazione in materia di
prezzi abbia necessariamente implicato una concertazione per l'attuazione degli
aumenti, quanto meno per le imprese «capofila». Dal momento che la
Commissione aveva considerato che le infrazioni erano state commesse
intenzionalmente, essa non avrebbe potuto fondarsi altresì su elementi che
presentano un nesso necessario con la violazione intenzionale.
- 209.
- La Commissione ritiene del tutto legittima la sua considerazione secondo cui si
deve tener conto del ricorso alla segretezza per valutare la gravità dell'infrazione.
Infatti, le violazioni intenzionali delle regole di concorrenza non sarebbero
necessariamente associate a misure volte alla dissimulazione. Nel caso di specie, i
partecipanti all'intesa avrebbero non soltanto convenuto di non conservare appunti
sulle discussioni svolte (verbale dell'audizione dinanzi alla Commissione, pag. 46),
ma anche minuziosamente programmato lo svolgimento delle varie iniziative in
materia di prezzi (punto 73 del preambolo della decisione). La Commissione
avrebbe quindi correttamente ritenuto che il ricorso alla segretezza costituisse una
circostanza aggravante dell'infrazione, che andava presa in considerazione ai fini
del calcolo delle ammende.
Giudizio del Tribunale
- 210.
- Ai sensi del punto 167, terzo comma, del preambolo della decisione, «un aspetto
particolarmente grave dell'infrazione è costituito dal fatto che, nel tentativo di
dissimulare l'esistenza del cartello, le imprese sono arrivate al punto di orchestrare
in anticipo le date e l'ordine cronologico degli annunci relativi ai nuovi aumenti di
prezzo da parte di ciascun produttore principale». Nella decisione si rileva inoltre
che «i produttori avrebbero potuto, sulla base di questo complesso schema
collusivo, attribuire la serie degli aumenti di prezzo uniformi, regolari e su scala
industriale nel settore del cartoncino al fenomeno del comportamento
oligopolistico» (punto 73, terzo comma del preambolo). Infine, a tenore del punto
168, sesto trattino, del preambolo, la Commissione ha fissato il livello generale delle
ammende tenendo conto del fatto che «sono state adottate iniziative complesse per
dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali
o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note;
scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano
annunciati in modo da poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader,
ecc.)».
- 211.
- La ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui le
imprese hanno programmato le date e la successione delle lettere che
annunciavano gli aumenti di prezzo. Inoltre, per quanto riguarda la conclusione
della Commissione, secondo cui tale orchestrazione delle date e della successione
delle lettere di annuncio degli aumenti aveva lo scopo di cercare di dissimulare
l'esistenza della concertazione sui prezzi, la ricorrente non ha fornito alcuna
spiegazione atta a dimostrare che la concertazione sulle date e sulla successione
delle lettere di annuncio degli aumenti avrebbe perseguito un obiettivo diverso da
quello accertato dalla Commissione.
- 212.
- Quanto all'assenza di verbali ufficiali nonché all'assenza pressoché totale di
qualsiasi nota interna sulle riunioni del PWG e del JMC, esse costituiscono, alla
luce del numero di tali riunioni, della durata nel tempo e della natura delle
discussioni svolte, una prova sufficiente della conclusione della Commissione
secondo cui i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.
- 213.
- Risulta da quanto precede che le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei
detti organismi erano non solo consapevoli dell'illiceità del loro comportamento,
ma hanno altresì adottato misure dirette a dissimulare la collusione. Pertanto, la
Commissione ha giustamente considerato tali misure come circostanze aggravanti
nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.
- 214.
- La terza parte del motivo va quindi respinta.
Sulla quarta parte del motivo, secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente
ritenuto che l'intesa avesse «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi»
Argomenti delle parti
- 215.
- La ricorrente contesta che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare
i suoi obiettivi» (punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione).
Basandosi sulla sua descrizione delle caratteristiche del mercato del cartoncino (v.
supra, punti 48 e seguenti), nonché sulla relazione LE, essa sostiene che nulla
consente di ritenere che l'evoluzione dei prezzi non sarebbe stata del tutto identica
in assenza di ogni concertazione tra i produttori.
- 216.
- Essa afferma che le constatazioni della Commissione in ordine all'evoluzione dei
costi e del ricavo delle vendite nel settore del cartoncino sono prive di validità nei
suoi confronti. Inoltre, i dati relativi al margine operativo contenuti nella decisione
(punto 16 del preambolo) sarebbero fuorvianti. Infatti, l'ammortamento dei costi
di capitale rappresenterebbe il 27% circa del prezzo medio del cartoncino. Ora, la
Commissione non avrebbe tenuto conto di quest'elemento ai fini del calcolo del
margine operativo medio dei produttori. Di conseguenza, l'affermazione secondo
cui tale margine operativo medio è del 20% circa per il periodo 1986-1991
evidenzierebbe in realtà una perdita reale vicina al 7%.
- 217.
- A sostegno delle sue affermazioni secondo cui la concertazione in materia di prezzi
non ha avuto ripercussioni sul mercato, la ricorrente si richiama ad alcune tabelle
che riporterebbero l'evoluzione del suo listino rispetto alla dinamica dei prezzi lordi
da essa effettivamente ottenuti sul mercato. Queste tabelle, che raffigurerebbero
l'evoluzione dei prezzi per un campione di clienti e di qualità di cartoncino
rappresentativi sui suoi principali mercati nazionali, evidenzierebbero il divario
sensibile esistente tra i prezzi di listino e i prezzi di transazione.
- 218.
- La Commissione sottolinea, in via preliminare, che vanno distinti due tipi di effetti
delle iniziative in materia di prezzi sul mercato. Per quanto riguarda il primo, vale
a dire il fatto che i prezzi concordati in seno al PG Paperboard siano stati utilizzati
come base di trattativa con i clienti, la sua esistenza non viene contestata dalla
ricorrente. Pertanto, sarebbe inconcepibile che gli effetti del secondo tipo,
consistenti in ripercussioni delle iniziative di aumento sui prezzi effettivi del
mercati, non si siano anch'essi verificati, dal momento che la base di trattativa dei
prezzi stabilita dal venditore avrebbe sempre un'incidenza sul prezzo di transazione.
Ciò varrebbe a maggior ragione dal momento che tutti i venditori avrebbero avuto
la medesima base di trattativa.
- 219.
- Inoltre, i produttori di cartoncino si sarebbero adoperati, nelle loro trattative con
i clienti, per imporre gli aumenti di prezzo concordati (v. allegato 73 alla
comunicazione degli addebiti, pag. 2).
- 220.
- Indubbiamente, non vi sarebbe stata sempre la possibilità d'imporre gli aumenti
nella medesima misura a tutti i clienti e in tutti i mercati (punti 100-102 del
preambolo della decisione). Tuttavia, come risulterebbe da numerosi documenti
interni redatti dai produttori stessi (documenti C-4-1 e C-11-11), difficoltà del
genere nell'attuazione degli aumenti di prezzo non dimostrerebbero che essi non
abbiano avuto successo.
- 221.
- Neppure le tabelle citate dalla ricorrente sarebbero atte ad inficiare gli
accertamenti della Commissione. Il valore probatorio di tale tabelle non potrebbe
essere riconosciuto, segnatamente in quanto farebbero apparire aumenti di prezzo
applicati senza alcuna regolarità. Per di più, anche se la ricorrente afferma che le
tabelle presentano l'evoluzione dei prezzi fatturati per un campione di clienti e di
qualità rappresentativo, essa non avrebbe però precisato i criteri utilizzati per
selezionare tali fatture.
- 222.
- Per quanto riguarda la relazione LE, essa non dimostrerebbe che non vi è stato
alcun nesso tra i prezzi annunciati e i prezzi di transazione. Per contro, le tabelle
10 e 11 della detta relazione evidenzierebbero chiaramente che l'evoluzione dei
prezzi di transazione si era mediamente adeguata ai prezzi annunciati. Per il
periodo 1988-1989, lo studio metterebbe persino in luce una relazione lineare tra
tali prezzi, circostanza questa che sarebbe stata peraltro riconosciuta dall'autore
dello studio durante l'audizione dinanzi alla Commissione (verbale, pagg. 21 e 28).
Di conseguenza, gli aumenti uniformi dei listini avrebbero consentito ai produttori
di cartoncino di effettuare rilevamenti precisi dei prezzi di transazione.
- 223.
- Infine, non sarebbe pertinente accertare se gli aumenti uniformi dei listini erano
stati effettivamente decisi, come afferma la ricorrente, in funzione dell'evoluzione
dei costi. Peraltro, le indicazioni contenute nella decisione, riguardanti l'evoluzione
dei costi nonché la definizione del margine operativo, sarebbero state tratte dalla
relazione LE.
Giudizio del Tribunale
- 224.
- A termini del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la
Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende, tenendo conto in
particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare
i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti
sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.
- 225.
- Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione,
il Tribunale ritiene che è sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti
della collusione sui prezzi. Infatti, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi,
gli unici contestati dalla ricorrente, consente di valutare in termini generali il
successo conseguito dall'intesa, poiché le collusioni sui tempi di arresto e sulle
quote di mercato perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative
concordate in materia di prezzi.
- 226.
- Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti
complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente
dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi
confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del
cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere, non sono
sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione. Inoltre,
l'affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione si sarebbe basata, al
punto 16 del preambolo della decisione, su un'errata definizione del margine
operativo medio dei produttori di cartoncino, è anch'essa priva di pertinenza.
Infatti, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia preso in considerazione
il margine operativo, così definito, nella sua valutazione degli effetti sul mercato
della collusione sui prezzi, né peraltro che il margine operativo realizzato avrebbe
dovuto essere preso in considerazione ai fini di tale valutazione.
- 227.
- Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è
stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è
basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro
complesso, come un successo dai produttori stessi.
- 228.
- Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza
contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati
dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati
così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi
di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto
comma, del preambolo della decisione).
- 229.
- Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di
transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la
Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di
prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al
fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del
preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto
concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti,
soprattutto per grossi ordinativi e che «l'aumento medio netto conseguito dopo
aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo
globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo).
Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, studio economico
realizzato ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione per conto di talune
imprese destinatarie della decisione, essa afferma che sussisteva, nel periodo
considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei
prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali
o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti
effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure
con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante
l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo
comma, del preambolo).
- 230.
- Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione
ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tral'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la
prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi,
conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul
mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti
comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi
annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di
transazione siano identici agli aumenti annunciati.
- 231.
- Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli
aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della
Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi
del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da
numerosi produttori, tra cui la ricorrente.
- 232.
- Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo
temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del
periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale
riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione
LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso
stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i
prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro,
un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo
nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo
1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali
variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda
(v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).
- 233.
- Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella
relazione e, in particolare, ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi
annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11,
pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato
soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.
- 234.
- In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un
terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei
prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in
assenza di qualsiasi collusione. In proposito, la Commissione, evidenziando come
le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati
programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una
tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun
effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo
della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che
consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del
mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori
economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con
lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò
anche nel periodo esaminato dalla decisione.
- 235.
- Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di
concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito
ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello
che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come
ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in
considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti,
la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo
potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi.
Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile
nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua
propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in
assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il
livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione
tra i produttori non può essere ritenuta valida.
- 236.
- Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione
sui prezzi non è dimostrata.
- 237.
- Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione
soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento
per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi
obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti
da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare
il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su
documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza
constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto
valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano
i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo
concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle
dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha
riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.
- 238.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati
dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà
la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in
materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione
accertata nel caso di specie (v. infra, punto 262).
Sulla quinta parte del motivo, riguardante la presa in considerazione di un margine
operativo errato
Argomenti delle parti
- 239.
- La ricorrente ribadisce che la Commissione ha ritenuto erroneamente che le
imprese del settore del cartoncino avessero realizzato un margine operativo del
20% nel periodo 1986-1991. Infatti, basandosi su questo dato, la Commissione non
avrebbe tenuto conto degli ingenti costi di capitale del settore (v., supra, punto
216). Benché non risulti esplicitamente dalla decisione che tale elemento sia stato
preso in considerazione per la determinazione del livello generale delle ammende,
questo errore avrebbe avuto un'incidenza sostanziale in quanto il riferimento al
margine operativo sarebbe ripetuto più volte nella decisione. Inoltre, la valutazione
del vantaggio finanziario che le imprese hanno potuto trarre dal proprio
comportamento anticoncorrenziale sarebbe, secondo la Commissione stessa, un
elemento determinante per il calcolo delle ammende (XXI Relazione sulla politica
di concorrenza, punto 139). Tale errore dovrebbe comportare una riduzione
considerevole dell'ammenda.
- 240.
- La Commissione sostiene che il margine operativo medio dei produttori di
cartoncino non è stato preso in considerazione per il calcolo dell'ammenda. Inoltre,
nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza, essa si sarebbe limitata a
menzionare i possibili criteri generali per il calcolo di un'ammenda. Infine, le
indicazioni relative al margine operativo, figuranti al punto 116 del preambolo della
decisione, sarebbero esatte, in quanto tratte dalla relazione LE.
Giudizio del Tribunale
- 241.
- Occorre constatare che il margine operativo medio realizzato dai produttori di
cartoncino non figura tra gli elementi presi in considerazione per determinare il
livello generale delle ammende nonché l'importo delle ammende individuali (v.
punti 167-169 del preambolo della decisione).
- 242.
- In ogni caso, risulta dal punto 16, ultimo comma, del preambolo della decisione che
le indicazioni relative al margine operativo medio dei produttori di cartoncino
provengono dalla relazione LE. Risulta altresì (nota 1 a piè di pagina) che la
Commissione non ha trascurato la circostanza che il detto margine operativo medio
era stato calcolato senza prendere in considerazione l'ammortamento dei costi di
capitale.
- 243.
- Ne consegue che l'argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione si
sarebbe basata su un'errata definizione del beneficio realizzato dai produttori di
cartoncino, è privo di fondamento.
- 244.
- Di conseguenza, la quinta parte del motivo non può essere accolta.
- 245.
- Il motivo dev'essere pertanto respinto nel suo complesso.
B - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 nonché del principio della parità di
trattamento per quanto riguarda il livello generale delle ammende
Argomenti delle parti
- 246.
- La ricorrente riconosce che la Commissione ha la facoltà di elevare il livello delle
ammende in una decisione rispetto alla sua prassi precedente, qualora lo reputi
necessario al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione (sentenza della Corte
7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion
française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 108, e sentenza
ICI/Commissione, citata). Cionondimeno, la Commissione avrebbe trasgredito
l'art. 190 del Trattato e il principio della parità di trattamento procedendo, come
ha fatto nel caso di specie, ad un aumento arbitrario del livello delle ammende
senza fornire alcuna giustificazione al riguardo.
- 247.
- La ricorrente mette poi a confronto le aliquote base delle ammende (7,5% del
fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino per i «membri
ordinari» e 9% per le presunte «capofila») con l'importo complessivo delle
ammende inflitte con le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito di
pratiche precedenti [v., ad esempio, decisione della Commissione 23 aprile 1986,
86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la «decisione
Polipropilene»), e decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE,
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.866,
LDPE, GU 1989 L 74, pag. 21)]. Essa ne deduce che l'aliquota base delle
ammende, applicata nel caso di specie, è notevolmente più elevata delle aliquote
precedentemente stabilite e che, per quanto riguarda le presunte imprese
«capofila», l'aliquota è quasi raddoppiata. Inoltre, l'importo complessivo delle
ammende sarebbe di gran lunga maggiore di quello delle ammende inflitte in
precedenza.
- 248.
- Richiamandosi alla decisione su cui è intervenuta la sentenza del Tribunale 21
febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione (Racc. pag. II-289), essa nega
peraltro che il comportamento contestato nel caso di specie possa considerarsi
particolarmente grave rispetto alle pratiche sulle quali la Commissione ha dovuto
pronunciarsi in passato.
- 249.
- L'errore nella valutazione della gravità dell'infrazione sarebbe ulteriormente
confermato da un confronto con il livello delle ammende inflitte con la decisione
della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura
d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento,
GU L 343, pag. 1).
- 250.
- La ricorrente conclude che il livello delle ammende inflitte nel caso di specie fa
apparire un aumento notevole, se non addirittura esorbitante, rispetto al livello
applicato in pratiche analoghe. Essa sottolinea che il membro della Commissione
responsabile delle questioni di concorrenza ha rilevato, in un discorso pronunciato
il 16 settembre 1994, come nel caso di specie la Commissione avesse maggiorato
le ammende in modo sostanziale rispetto alla sua prassi anteriore.
- 251.
- Supponendo anche che la Commissione non sia, in generale, tenuta a motivare in
termini esaurienti le sue decisioni con riguardo alle ammende, sarebbe necessario
che essa spieghi le ragioni per le quali si è allontanata in modo palese dalla prassi
decisionale seguita fino ad allora in materia di ammende (v., in tal senso, sentenza
della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers
peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punti 30-33, e sentenza del
Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland
Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 35).
- 252.
- Infine, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4
novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), che sancirebbe il diritto al controllo
giurisdizionale, in quanto soltanto una maggiore trasparenza consentirebbe di
stabilire se la Commissione abbia rispettato, in concreto, il principio della parità di
trattamento.
- 253.
- La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17,
essa può infliggere ammende il cui importo può raggiungere fino al 10 % del
fatturato annuale complessivo delle imprese coinvolte nell'infrazione. L'aliquota
applicata nel caso di specie si collocherebbe con ampi margini all'interno dei limiti
previsti da tale regolamento, poiché sarebbe stato preso in considerazione soltanto
il fatturato relativo alle vendite di cartoncino nella Comunità.
- 254.
- Inoltre, la Commissione potrebbe elevare in ogni momento il livello delle
ammende, nei limiti fissati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario perassicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza e in particolare
al fine di garantire l'effetto di dissuasione delle ammende (sentenza Musique
Diffusion française e a./Commissione, già citata, punti 106-109). In tale ambito, essa
non sarebbe vincolata dalle sue decisioni precedenti (sentenza ICI/Commissione,
citata, punti 382 e 385) e sarebbe quindi irrilevante stabilire se il caso di specie sia
comparabile a pratiche anteriori o se essa abbia notevolmente elevato il livello
generale delle ammende. In ogni caso, il livello delle ammende non sarebbe stato
elevato né in modo arbitrario né in modo sostanziale rispetto alle pratiche
precedenti.
- 255.
- Infine, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto che l'infrazione constatata
fosse particolarmente grave.
Giudizio del Tribunale
- 256.
- In forza dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante
decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano
commesso una violazione delle disposizioni dell'articolo 85, n. 1 del Trattato,
ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione
di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume
d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese
che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda
occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
Per giurisprudenza della Corte, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione
di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso
di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia
stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere
obbligatoriamente in considerazione (ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P,
SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
- 257.
- Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle
ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo),
nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
« la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati
costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante
valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente
l'intero mercato;
il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche
istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina
particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e
portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione
per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi
e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da
poter sostenere che le imprese seguivano l'impresa leader, ecc.;
il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
- 258.
- Per di più, il Tribunale ricorda come sia pacifico che ammende di un livello base
pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese
destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state
inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e
alle altre imprese.
- 259.
- Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle
ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste
delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e,
pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di
rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione
abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di
infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello se ciò si rivela
necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
(v., in particolare, citate sentenze Musique Diffusione française e a./Commissione,
punti 105-108, e ICI/Commissione, punto 385).
- 260.
- In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le
circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto
diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il
livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della
Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la
Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di
cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione
Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza
attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle
ammende. Peraltro, come già constatato dal Tribunale, le misure complesse
adottate dalle imprese per dissimulare l'esistenza dell'infrazione costituiscono un
aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle
infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.
- 261.
- In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della
violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che
sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e,
in particolare, dalla decisione Polipropilene.
- 262.
- Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo
della decisione evidenziano in modo sufficiente le ragioni che hanno indotto la
Commissione a determinare il livello complessivo delle ammende applicato e
giustificano adeguatamente tale livello. Il Tribunale ha comunque già accertato che
gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per
determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in
parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non
incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata.
Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli
aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una
base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per
constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per
effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della
sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in
ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello
generale delle ammende stabilito dalla Commissione.
- 263.
- Infatti, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la
Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo
tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua
valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza Groupement
des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, citata, punto 31).
- 264.
- Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
C - Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato in sede di calcolo
dell'importo delle ammende individuali
Argomenti delle parti
- 265.
- La ricorrente fa valere che la mera elencazione, al punto 169 del preambolo della
decisione, dei criteri stabiliti per fissare le ammende individuali non costituisce una
motivazione sufficiente. Infatti, la decisione non conterrebbe alcuna indicazione che
consenta di desumere come siano state strutturate le varie ammende né di
verificare se sia giustificata la distinzione effettuata tra le diverse imprese per
quanto riguarda le ammende. Su tale punto s'imporrebbe una motivazione più
dettagliata, soprattutto quando, come nel caso di specie, sia stata operata una
differenziazione profonda tra le imprese. Particolarmente in quanto determinate
circostanze sulle quali la Commissione si è fondata non si sarebbero verificate, il
controllo giurisdizionale dell'importo delle ammende individuali presupporrebbe
che il Tribunale venga a conoscenza dell'importanza che la Commissione ha
attribuito a ciascuna circostanza considerata alla stregua di un'aggravante. Ciò
sarebbe tanto più necessario quando, come nel caso di specie, sussistono elementi
dai quali appare che le imprese che non hanno rinunciato ad esercitare i propri
diritti di difesa contro le accuse della Commissione si sono viste infliggere
un'ammenda ben più onerosa.
- 266.
- D'altro canto, la Commissione avrebbe riconosciuto la necessità di motivare
maggiormente il metodo da essa applicato per distinguere le varie imprese poiché,
durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994, avrebbe fornito indicazioni
in proposito divulgando persino la formula matematica che asseriva di non aver
utilizzato. La motivazione, tuttavia, dovrebbe costituire parte integrante della
decisione stessa.
- 267.
- Infine, la decisione non spiegherebbe le ragioni per le quali la Commissione ha
ritenuto che la ricorrente non dovesse beneficiare di una riduzione dell'ammenda,
benché non avesse contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti,
le principali allegazioni di fatto della Commissione. La Commissione avrebbe
dovuto precisare, nella decisione, gli elementi di fatto ammessi o non contestati
durante il procedimento amministrativo dalle imprese che hanno fruito di una
riduzione dell'importo delle loro ammende.
- 268.
- La Commissione ritiene che la decisione contenga un'esposizione sufficiente dei
motivi determinanti per il calcolo dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa. Infatti,
i criteri elencati al punto 169 del preambolo della decisione andrebbero letti alla
luce della motivazione nel suo complesso (sentenza ICI/Commissione, citata, punto
355). Ora, per l'appunto, la decisione conterrebbe numerose indicazioni sulla
valutazione individuale espressa nei confronti della ricorrente (in particolare ai
punti 8, 9, 36 e seguenti e 170-173 del preambolo).
- 269.
- La Commissione nega che la motivazione contenuta nella decisione non consenta
il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità. A suo
parere, la ricorrente muove evidentemente dal presupposto errato che le ammende
siano state fissate in base ad una formula matematica, il che non sarebbe però
avvenuto. Infatti, l'aliquota base stabilita sarebbe stata modificata in funzione della
particolare situazione di ciascuna delle imprese interessate. Del resto, i dati di
fatturato, che rientrano nel segreto commerciale, dovrebbero essere tutelati dalla
Commissione.
- 270.
- Per quanto riguarda le riduzioni concesse per la collaborazione con la
Commissione, quest'ultima rileva come la decisione contenga indicazioni sintetiche
sugli argomenti difensivi dedotti dalle diverse imprese (punti 107-110 del
preambolo) nonché sulle valutazioni espresse dalla Commissione in ordine a tali
argomenti (punti 111-115 del preambolo). Quanto alla ricorrente, risulterebbe dai
punti 108 e 114 del preambolo che la Commissione ha ritenuto che le sue
osservazioni fossero materialmente inesatte su taluni punti essenziali e che non si
poteva quindi considerarla aver ammesso la propria responsabilità (v., altresì, punto
172 del preambolo). La ricorrente sarebbe stata quindi in grado di valutare se era
stata sanzionata in modo pertinente e senza alcuna discriminazione rispetto alle
altre imprese.
- 271.
- Infine, la Commissione ricorda che la motivazione riguardante il calcolo delle
ammende individuali è del tutto analoga a quella fornita nella decisione
Polipropilene, che è stata reputata sufficiente (sentenza ICI/Commissione, già
citata, punti 353 e 354).
Giudizio del Tribunale
- 272.
- Il Tribunale ha già ricordato lo scopo dell'obbligo di motivare le decisioni
individuali (v., supra, punto 42).
- 273.
- Per quanto riguarda una decisione che infligge, come nel caso di specie, ammende
a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla
luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran
numero di elementi (v., supra, punto 256).
- 274.
- Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la
Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto
l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione,
Racc. pag. II-1165, punto 59).
- 275.
- Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende
e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del
preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al
punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del
PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre
le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa
stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle
ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente inconsiderazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che altre otto
imprese possono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non
hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali
considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.
- 276.
- Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito
rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state
calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della
decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al
9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente,
alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine,
la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione
mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due
imprese hanno fruito a tale titolo di una riduzione pari ai due terzi dell'importo
dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione
di un terzo.
- 277.
- Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni
sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non
sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra
menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione
ai fini del calcolo delle ammende stesse.
- 278.
- Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in
base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per
calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come
«capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella
decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla
Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
- 279.
- Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del
preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa
figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario
della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi
presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione
commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 24 ottobre 1191, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). Inoltre, l'esposizione dei criteri che giustificavano le riduzioni
delle ammende e l'elencazione precisa delle imprese che hanno fruito di tali
riduzioni (punti 171 e 172 del preambolo) consentono di comprendere l'iter logico
seguito dalla Commissione. Pertanto, essa non era tenuta a spiegare in modo più
esauriente l'applicazione individuale dei detti criteri.
- 280.
- In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel
caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la
menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese
di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella
fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna
ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso
di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il
fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati
e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende non avrebbe comportato alcuna
divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione,
divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato.
Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la
Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno
dei detti elementi.
- 281.
- La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito
di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi
in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno
stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per
giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo
stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non
possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v.
sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk
Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso
senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione,
Racc. pag. II-1439, punto 136).
- 282.
- Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione
dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della
decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti
decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo
relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione
della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in
merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle
ammende inflitte. E' per la prima volta con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142) e con altre due
sentenze in stessa data (causa T-147/89, Société métallurgique de
Normandie/Commissione, Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria, e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione, Racc. pag. II-1191,
pubblicazione sommaria) che il Tribunale ha sottolineato come fosse auspicabile
che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo
dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso
giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
- 283.
- Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione
delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno
partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni
elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali
elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di
controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale
esistenza di una discriminazione.
- 284.
- Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 282, e tenuto conto del
fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento
contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo
delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle
modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla
stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare
l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.
- 285.
- Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
D - Sul motivo riguardante l'errata qualificazione della ricorrente come «capofila»
dell'intesa
Argomenti delle parti
- 286.
- La ricorrente fa valere che la Commissione l'ha considerata a torto come una delle
imprese «capofila» dell'intesa. Essa ricorda che la Commissione ha citato un unico
elemento a sostegno di questa constatazione, vale a dire il fatto che era
rappresentata in seno al PWG (punto 170 del preambolo della decisione). Tale
elemento non potrebbe considerarsi sufficiente, tanto più che la Commissione non
avrebbe spiegato perché le imprese WEIG e KNP anch'esse rappresentate nel
PWG non erano state annoverate tra le «capofila».
- 287.
- Tantomeno la ricorrente potrebbe essere considerata come una delle «capofila»
per aver assicurato la presidenza del PWG per un periodo inferiore ad un
semestre.
- 288.
- La ricorrente contesta che le imprese partecipanti alle riunioni del PWG abbiano
svolto la funzione di «promotrici» dell'intesa. Tutti i partecipanti alle riunioni dei
vari organismi del PG Paperboard avrebbero preso parte a tutte le discussioni che
possono reputarsi vietate dall'art. 85 del Trattato. Per di più, la Commissione
avrebbe essa stessa affermato che il complesso degli organismi del PG Paperboard
esercitava funzioni che rientravano in un piano globale comune diretto a restringere
la concorrenza e che ogni impresa era parte di questo piano globale.
- 289.
- La Commissione fa valere che la ricorrente dev'essere considerata come una delle
«capofila» dell'intesa per aver partecipato alle riunioni del PWG, organismo nel
quale erano state adottate le principali decisioni relative alle iniziative in materia
di prezzi nonché quelle riguardanti la politica «del prezzo prioritario rispetto alla
quantità» (punti 36-40 del preambolo della decisione). Inoltre, dal momento che
la ricorrente ha assunto per lungo tempo la presidenza del PWG, sarebbe corretto
ritenere che vi abbia svolto un ruolo particolarmente attivo.
Giudizio del Tribunale
- 290.
- Emerge dalle constatazioni effettuate in merito ai motivi dedotti dalla ricorrente
a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione che la
natura delle funzioni del PWG, come descritte nella decisione, è stata debitamente
dimostrata dalla Commissione. E' stato altresì accertato il ruolo svolto, in
particolare alla fine del 1987, dalle imprese riunite in seno a tale organismo.
- 291.
- Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese, tra
cui la ricorrente, che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo, dovevano
essere considerate come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano,
a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del
preambolo della decisione). Occorre sottolineare, in proposito, che il criterio
applicato dalla Commissione per qualificare un'impresa come una «capofila» non
è quello della presidenza del PWG, bensì quello della partecipazione alle riunioni
del detto organismo.
- 292.
- Nel caso di specie, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG sin dalla
costituzione di tale organismo. Per di più, essa non ha in alcun modo dimostrato
di aver svolto un ruolo essenzialmente passivo in seno agli organismi del PG
Paperboard.
- 293.
- L'affermazione secondo cui tutte le imprese che hanno partecipato alle riunioni dei
vari organismi del PG Paperboard vanno ritenute responsabili dell'infrazione, anche
qualora fosse fondata, non è atta a inficiare la constatazione che le imprese riunite
nel PWG hanno svolto un ruolo particolare nell'ideazione e nell'attuazione delle
attività illecite.
- 294.
- Infine, il Tribunale ritiene che la decisione contiene spiegazioni sufficienti che
consentono di valutare il ruolo svolto dalla KNP e dalla Weig. Infatti, risulta dal
punto 170, secondo comma, del preambolo, che la KNP è stata considerata come
una delle imprese «capofila» dell'intesa soltanto per il periodo relativo alla sua
partecipazione alle riunioni del PWG, vale a dire per un periodo più breve rispetto
alla durata della sua partecipazione all'intesa. Inoltre, la Commissione dichiara di
aver tenuto conto del fatto che la Weig, pur avendo aderito al PWG, non sembrava
aver svolto un ruolo importante nel determinare la politica dell'intesa (punto 170,
terzo comma, del preambolo). L'affermazione della ricorrente, secondo cui era
stata vittima di un trattamento discriminatorio rispetto alle dette imprese, è quindi
priva di fondamento.
- 295.
- Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.
E - Sul motivo riguardante la violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
- 296.
- La ricorrente fa valere la violazione dei suoi diritti della difesa. L'importo
dell'ammenda che le è stata inflitta sarebbe stata, infatti, maggiorata del 50% per
il fatto che essa aveva contestato alcune delle accuse che le erano state mosse dalla
Commissione. Di conseguenza, essa sarebbe stata sanzionata in modo più pesante
per non aver rinunciato ad esercitare i propri diritti della difesa.
- 297.
- Essa si richiama alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
secondo cui ogni tipo di pressione esercitata sulle imprese affinché esse rinuncino
a contestare le accuse mosse nei loro confronti, allo scopo di ottenere una
riduzione dell'importo dell'ammenda, sarebbe vietata dall'art. 6 della CEDU
(sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 27 febbraio 1980, Deweer, serie
A, n. 35, punti 41-47, e 25 febbraio 1993, Funke, serie A, n. 256-A, punto 44).
Inoltre, secondo la medesima Corte, le autorità competenti ad istruire la pratica
sarebbero tenute a rispettare, anche nei procedimenti in materia di concorrenza
avviati nei confronti delle imprese, le garanzie processuali sancite dall'art. 6 della
CEDU, e in particolare la presunzione d'innocenza (sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo 8 giugno 1976, Engel e a., serie A, n. 22, 21 febbraio 1984,
Oztürk, serie A, n. 73, sentenza Deweer, citata, e parere della Commissione
europea per i diritti dell'uomo nella causa Stenuit/Francia, n. 11598/85, Rapporto
30 maggio 1991, serie A, n. 232-A).
- 298.
- La ricorrente ricorda che i diritti della difesa costituiscono un principio generale del
diritto comunitario, il quale implica che le imprese non possano essere sottopostead alcuna pressione allo scopo di indurle ad ammettere la fondatezza delle censure
formulate a loro carico (sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87,
Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 35). Sarebbe stato riconosciuto, in
particolare, che l'art. 6 della CEDU va applicato ai procedimenti amministrativi
dinanzi alla Commissione (medesima sentenza, punto 30).
- 299.
- Quanto allo svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla
Commissione, la ricorrente afferma che le imprese sono state oggetto di minacce
dirette a costringerle a non contestare le allegazioni della Commissione. Essa
ricorda che la Commissione ammette di aver informato le imprese, durante il
procedimento amministrativo, del fatto che la loro eventuale collaborazione
sarebbe stata presa in considerazione per il calcolo dell'ammenda.
- 300.
- D'altro canto, i diritti della difesa della ricorrente sarebbero stati violati anche per
il fatto che essa non avrebbe avuto modo di consultare le memorie delle imprese
a cui è stata concessa una riduzione dell'ammenda per non aver contestato i
principali elementi di fatto allegati dalla Commissione. Di conseguenza, essa non
avrebbe avuto la possibilità di accertare se tali imprese avessero effettivamente
omesso di contestare le principali allegazioni di fatto e, pertanto, se essa fosse stata
vittima di una discriminazione rispetto a tali imprese.
- 301.
- La Commissione ritiene di aver il diritto di ridurre le ammende per tener conto di
una collaborazione attiva mostrata dalle imprese (sentenze del Tribunale 10 marzo
1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 341 e 342, e
ICI/Commissione, citata, punto 393). Siffatta riduzione dell'ammenda non potrebbe
considerarsi alla stregua di una violazione dei diritti della difesa delle imprese
coinvolte, a meno che la Commissione minacci d'infliggere ammende più gravi alle
imprese che non ammettono la propria responsabilità per le infrazioni.
- 302.
- Orbene, la Commissione non avrebbe esercitato alcuna pressione sulla ricorrente
per costringerla a non contestare l'esattezza della comunicazione degli addebiti.
Infatti, essa avrebbe offerto alla ricorrente la possibilità di fruire di una riduzione
dell'ammenda alle stesse condizioni proposte a tutte le altre imprese coinvolte.
- 303.
- Essa contesta la pertinenza degli argomenti tratti dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo nonché dalla sentenza Orkem/Commissione, già citata.
Risulterebbe peraltro espressamente da quest'ultima sentenza (punto 30), che la
CEDU non è affatto pertinente in relazione alla questione in esame.
- 304.
- Infine, la Commissione sottolinea che non è tenuta a rivelare, nel corso del
procedimento amministrativo, i criteri in base ai quali intende fissare l'ammenda
(sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc.
pag. 3461, punti 17 e seguenti) e che potrebbe invece limitarsi a menzionare tali
criteri nella decisione stessa. Sarebbe pertanto sufficiente che essa indichi nella
decisione il livello di collaborazione mostrato dalle diverse imprese.
Giudizio del Tribunale
- 305.
- La Commissione ha determinato il livello generale delle ammende basandosi sulle
considerazioni enunciate ai punti 167 e 168 del preambolo. Per di più, è pacifico
che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990
da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del
cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate «capofila»
dell'intesa e alle altre imprese.
- 306.
- Si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione
giustificano il livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione (v. supra,
punto 262).
- 307.
- Ai punti 169-172 del preambolo figurano gli elementi presi in considerazione dalla
Commissione per determinare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa. In
particolare, ai punti 171 e 172, la Commissione precisa che gli importi delle
ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in
considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che altre otto
imprese devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non
hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali
considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure. Durante
il procedimento dinanzi al Tribunale, la Commissione ha spiegato, in particolare,
di aver tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da
talune imprese nel procedimento svoltosi dinanzi ad essa, applicando una riduzione
dei due terzi dell'importo delle ammende inflitte a due imprese, mentre altre
imprese hanno fruito della riduzione di un terzo.
- 308.
- Poiché il livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione è stato
ritenuto giustificato alla luce dei criteri enunciati nella decisione, il Tribunale
constata che la Commissione, come ha precisato nella decisione, ha effettivamente
applicato una riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle imprese, quando
esse avevano assunto un atteggiamento di collaborazione durante il procedimento
amministrativo. L'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe
aumentato l'importo delle ammende inflitte alle imprese che avevano esercitato i
rispettivi diritti della difesa non può quindi essere accolto.
- 309.
- A tale riguardo, occorre rilevare come l'assenza di una risposta alla comunicazione
degli addebiti, la mancata presa di posizione sulle allegazioni di fatto nella risposta
alla comunicazione degli addebiti, la contestazione in tale risposta dell'essenziale
o del complesso delle allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli
addebiti, che costituiscono modalità di esercizio dei diritti della difesa durante il
procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, non possono giustificare
una riduzione dell'ammenda per una collaborazione mostrata durante il
procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione concessa a tale titolo si
giustifica soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare
un'infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, farla cessare (v. sentenza
ICI/Commissione, citata, punto 393). Ciò premesso, è lecito ritenere che un'impresa
la quale dichiari espressamente di non contestare i fatti allegati su cui la
Commissione fonda le sue censure ha contribuito ad agevolare il compito della
Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole
comunitarie di concorrenza.
- 310.
- Infine, per quanto riguarda l'art. 6 della CEDU, si deve ricordare che la Corte,
diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non ha dichiarato nella sentenza
Orkem/Commissione che tale disposizione si applica al procedimento
amministrativo dinanzi alla Commissione, ma ha soltanto contemplato l'ipotesi di
un'applicazione del genere al caso in esame, come risulta dalla stessa formulazione
letterale della sentenza (punto 30).
- 311.
- In proposito, si deve sottolineare che il Tribunale non è competente per valutare
la legittimità di un accertamento in materia di diritto della concorrenza alla luce
delle disposizioni della CEDU, in quanto queste ultime non rientrano in quanto tali
nel diritto comunitario.
- 312.
- Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte
integrante dei principi giuridici generali dei quali la Corte garantisce l'osservanza
(v., in particolare, parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I-1759, punto
33; sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14). A questo proposito la Corte e il Tribunale si ispirano alle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite
dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati
membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste a questo proposito
particolare importanza (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84,
Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, citata, punto 14). D'altro canto,
ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, «l'Unione rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario».
- 313.
- Di conseguenza, occorre valutare se, alla luce di queste considerazioni, la
Commissione abbia trasgredito il principio fondamentale del diritto comunitario che
impone la tutela dei diritti della difesa (sentenza Michelin/Commissione, citata,
punto 7), esercitando durante il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi ad
essa eventuali pressioni illecite sulla ricorrente affinché questa riconoscesse le
allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti.
- 314.
- A tale riguardo, il solo fatto di segnalare ad un'impresa coinvolta negli
accertamenti, durante il procedimento amministrativo, che poteva essere concessa
una riduzione dell'importo dell'eventuale ammenda in caso di ammissione
dell'essenziale o della totalità dei fatti allegati, senza precisare la misura di tale
riduzione, non può costituire una pressione esercitata su tale impresa.
- 315.
- In ogni caso, la ricorrente non ha spiegato in che modo la possibilità offerta dalla
Commissione durante il procedimento amministrativo di fruire di una riduzione
dell'importo dell'eventuale ammenda potesse costituire una pressione tale da
costringerla a riconoscere l'essenziale delle allegazioni di fatto contenute nella
comunicazione degli addebiti. In questo contesto, si deve peraltro rilevare che la
ricorrente ha esercitato i suoi diritti della difesa durante il procedimento
amministrativo, poiché ha effettivamente contestato l'essenziale dei fatti allegati,
sui quali la Commissione fondava le sue censure. Ne consegue che la sua
argomentazione dev'essere respinta.
- 316.
- Infine, la ricorrente non ha spiegato in che modo sarebbe stato violato il principio
della presunzione d'innocenza.
- 317.
- Quanto all'argomento secondo cui essa non ha avuto modo di verificare se fosse
stata trattata diversamente dalle altre imprese coinvolte negli accertamenti, esso
sarà esaminato nell'ambito del motivo riguardante la violazione del principio della
parità di trattamento (v. infra, punti 334 e 335).
- 318.
- Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.
F - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento per
il fatto che la ricorrente non ha fruito di una riduzione dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 319.
- La ricorrente fa valere di essere stata discriminata rispetto alle imprese la cui
ammenda è stata ridotta per il fatto che non avevano contestato i principali fatti
allegati dalla Commissione (punto 172 del preambolo della decisione).
- 320.
- Risulterebbe da una lettera della Commissione del 27 aprile 1994 che quest'ultima
le chiedeva, per poter fruire di una riduzione, di riconoscere l'esattezza materiale
delle censure, mentre avrebbe chiesto alle altre imprese soltanto di non contestare
la sostanza delle allegazioni di fatto.
- 321.
- Ora, la ricorrente non avrebbe contestato la sostanza dei fatti allegati dalla
Commissione e doveva quindi fruire di una riduzione dell'ammenda. Essa avrebbe
sempre ammesso la sua partecipazione a discussioni sui prezzi e ad aumenti dei
prezzi, dichiarando persino che discussioni del genere costituiscono, secondo la
giurisprudenza, pratiche concordate vietate dall'art. 85 del Trattato. Inoltre, la
Commissione avrebbe espressamente riconosciuto, nelle informazioni individuali
allegate alla comunicazione degli addebiti, questa collaborazione da parte della
ricorrente.
- 322.
- La ricorrente non avrebbe potuto ammettere l'esattezza della valutazione dei fatti
operata dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda le allegazioni
relative all'esistenza di accordi sui prezzi e di un'intesa perfettamente organizzata,
poiché poteva essere chiamata a risponderne dinanzi ad un tribunale nazionale.
- 323.
- La ricorrente afferma di aver collaborato attivamente con la Commissione, in
particolare proponendo, insieme a talune altre imprese, una soluzione processuale
consistente nel rinunciare ad ogni rimedio giurisdizionale in cambio di una
riduzione dell'importo dell'ammenda. Questa proposta avrebbe giustificato di per
sé una riduzione dell'ammenda.
- 324.
- Infine, dopo aver avuto modo di verificare il contenuto delle osservazioni formulate
dalle imprese a cui è stata concessa la riduzione dell'ammenda di cui trattasi, la
ricorrente conclude di essere stata vittima di una discriminazione innegabile. Essa
si richiama, al riguardo, ai principali motivi, come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, dei ricorsi proposti dalla Sarrió e dalla Enso Española (GU
1994, C 380, pagg. 20 e 22). Ne risulterebbe che, dinanzi al Tribunale, queste due
imprese contestano le allegazioni della Commissione per lo meno nella stessa
misura della ricorrente stessa. Eppure, queste due imprese avrebbero ottenuto
riduzioni delle ammende per un'asserita assenza di contestazioni. La ricorrente cita
inoltre alcuni passi delle dichiarazioni rese dal rappresentante della società Weig
durante l'audizione dinanzi alla Commissione e rinvia ai motivi dedotti da tale
impresa dinanzi al Tribunale (come descritti nella GU 1994, C 380, pagg. 16 e
seguenti). Essa ne deduce che la Weig, pur avendo ottenuto una riduzione
dell'ammenda, contesta le allegazioni della Commissione nella sua stessa misura.
- 325.
- La Commissione ricorda che non soltanto essa ha il diritto di ridurre le ammende
per tener conto di una collaborazione attiva, ma che una riduzione del genere è
talvolta persino imposta (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). La presa
in considerazione della mancata contestazione dei fatti alla stregua di una
circostanza attenuante, ai fini del calcolo dell'ammenda, sarebbe quindi giustificata,
poiché una siffatta collaborazione contribuirebbe a chiarire i fatti e ad accelerare
il procedimento.
- 326.
- La ricorrente non avrebbe mostrato in alcun modo una collaborazione attiva del
genere. Da un lato, essa avrebbe ammesso soltanto l'esistenza di pratiche
concordate, il che non costituirebbe un'ammissione dei fatti. Dall'altro, essa
avrebbe sempre negato non solo l'adozione di accordi in materia di prezzi, ma
anche ogni concertazione relativa alle quantità prodotte, alle quote di mercato e
all'attuazione pianificata delle iniziative in materia di prezzi.
- 327.
- La Commissione contesta che la soluzione suggerita dalla ricorrente per porre fine
al procedimento possa considerarsi alla stregua di una collaborazione attiva che
giustifichi una riduzione dell'importo dell'ammenda. Il fatto di rinunciare ad un
ricorso non sarebbe neanch'esso atto ad offrire un chiarimento sui fatti, né tanto
meno consentirebbe di accelerare il procedimento, poiché la Commissione non
avrebbe alcun interesse a concludere «accomodamenti» del genere con le imprese.
- 328.
- Per quanto riguarda l'asserita disparità di trattamento rispetto alle società Sarrió
e Enso Española, la Commissione sostiene che queste due imprese non avevano
comunque contestato il merito degli accertamenti di fatto della Commissione prima
della pubblicazione della decisione. Di conseguenza, la riduzione delle ammende
loro inflitte sarebbe stata giustificata. Anche il comportamento della società Weig
non sarebbe paragonabile a quello della ricorrente. Da un lato, sin dall'invio della
comunicazione degli addebiti, la Weig non avrebbe praticamente più contestato gli
accertamenti della Commissione. Dall'altro, essa avrebbe contribuito a chiarire i
fatti ottenendo una dichiarazione da parte di un consigliere d'amministrazione della
Feldmühle che aveva partecipato alle riunioni di numerosi organismi del PG
Paperboard.
Giudizio del Tribunale
- 329.
- La ricorrente ha esclusivamente ammesso, nella sua risposta alla comunicazione
degli addebiti, che talune discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG
Paperboard potevano riguardare i prezzi ed i relativi aumenti.
- 330.
- La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la
ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione
dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo.
Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha
consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e,
eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).
- 331.
- Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 309), l'impresa che dichiari espressamente
di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri
addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad
agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere
le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che
accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può
considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue
allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di
conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione
dell'ammenda.
- 332.
- Ciò non avviene quando un'impresa si astenga dal fornire una risposta alla
comunicazione degli addebiti, si limiti a dichiarare che non si pronuncia sui fatti
allegati in tale comunicazione dalla Commissione o contesti, nella sua risposta,
come ha fatto la ricorrente, l'essenziale dei fatti allegati. Infatti, assumendo un
atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non
contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare
e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. E' altresì
evidente che la proposta avanzata dalla ricorrente alla Commissione durante il
procedimento amministrativo, consistente nel rinunciare a proporre un ricorso
dinanzi al Tribunale contro l'emananda decisione, non ha potuto neanch'essa
agevolare tale compito.
- 333.
- Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del
preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo
dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla
comunicazione degli addebiti, i principali fatti addotti dalla Commissione, è
giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le
imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali
allegazioni.
- 334.
- Supponendo anche la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per
ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato
di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del
principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di
legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985,
causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i
suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una
riduzione illegittima dell'ammenda, tali argomenti non possono quindi essere
accolti.
- 335.
- Poiché il fatto che la Commissione abbia eventualmente concesso riduzioni
illegittime dell'importo di talune ammende non può comportare una riduzione
dell'ammenda inflitta alla ricorrente, quest'ultima non può far valere una violazione
dei suoi diritti della difesa derivante dal fatto di non aver potuto verificare se fosse
stata assoggettata, a tale riguardo, ad un trattamento diverso da quello riservato
alle altre imprese.
- 336.
- Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui le imprese Sarrió, Enso Española
e, entro certi limiti, Weig hanno fruito di una riduzione di un terzo della rispettiva
ammenda pur avendo contestato, nei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale avverso
la decisione, le constatazioni contenute nella decisione medesima, non è pertinente.
Infatti, la Commissione ha tenuto conto soltanto del comportamento delle imprese
durante il procedimento amministrativo per concedere una riduzione dell'importo
delle ammende.
- 337.
- Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.
G - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento in
quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe troppo elevata rispetto a quella
irrogata alla Stora
Argomenti delle parti
- 338.
- La ricorrente fa valere che, per giurisprudenza, le ammende devono essere fissate
individualmente, senza alcuna discriminazione, tenendo conto della partecipazione
di ciascuna delle imprese all'infrazione, della loro situazione sul mercato nonché
della loro situazione economica generale (v. sentenze della Corte 15 luglio 1970,
causa 44/69, Buchler/Commissione, Racc. pag. 733, Suiker Unie e a./Commissione,
citata, e 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e
a./Commissione, Racc. pag. 2435). La Corte e il Tribunale avrebbero più volte
sottolineato l'importanza del principio della parità di trattamento (sentenze della
Corte 30 gennaio 1985, causa 35/83, BAT/Commissione, Racc. pag. 363, punti 43-47, 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261
pubblicazione sommaria , punti 40 e 41, e citate sentenze del Tribunale, Dansk
Pelsdyravlerforening/Commissione, punto 52, e ICI/Commissione).
- 339.
- Alla luce di questa giurisprudenza, la ricorrente ritiene che l'argomento della
Commissione, secondo cui essa non potrebbe valersi di un eventuale trattamento
favorevole concesso alla Stora, non può ritenersi fondato.
- 340.
- Il motivo si suddivide in due parti.
- 341.
- Nella prima parte, la ricorrente fa valere che l'ammenda che le è stata inflitta è
sproporzionata rispetto a quella inflitta alla Stora.
- 342.
- Essa sottolinea come la Feldmühle abbia preso l'iniziativa di applicare
sistematicamente prezzi bassi, costringendo la ricorrente e altri produttori non
comunitari ad abbandonare la propria politica di espansione sul mercato
comunitario. I rappresentanti della Stora/Feldmühle avrebbero svolto un ruolo
particolarmente attivo nel JMC e nel PWG. Infine, nel periodo di cui trattasi, la
Stora sarebbe stata l'azienda leader sul mercato europeo del cartoncino, con una
quota di mercato pari al 14% circa.
- 343.
- Di conseguenza, l'ammenda inflitta alla Stora prima delle eventuali riduzioni
avrebbe dovuto essere notevolmente più elevata di quella della ricorrente. La
Commissione avrebbe quindi violato il principio di uguaglianza in sede di
determinazione delle ammende (sentenza ICI/Commissione, citata, punti 352 e 354
e seguenti).
- 344.
- Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la riduzione
dell'ammenda inflitta alla Stora trasgredisce altresì il principio della parità di
trattamento. In primo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente reputato la
collaborazione della Stora volontaria e spontanea. In effetti, la Stora avrebbe
«ammesso le proprie responsabilità» soltanto nove mesi dopo la presentazione
della denuncia da parte dell'associazione BPIF, denuncia la cui esistenza sarebbe
divenuta nota nel settore rapidamente, vale a dire quattro mesi dopo gli
accertamenti della Commissione, e soltanto dopo aver ricevuto le richieste di
informazioni di quest'ultima.
- 345.
- In secondo luogo, la ricorrente contesta che le «ammissioni» della Stora abbiano
effettivamente contribuito in modo decisivo all'accertamento dell'infrazione
contestata. Essa sottolinea, al riguardo, le affermazioni della Commissione secondo
cui le dichiarazioni della Stora hanno trovato conferma, in tutti i punti rilevanti, in
altri documenti.
- 346.
- In terzo luogo, la riduzione concessa alla Stora sarebbe in ogni caso sproporzionata.
Mettendo a confronto le constatazioni del Tribunale nella sentenza
ICI/Commissione, citata (punto 393), e la fattispecie in esame, la ricorrente sostiene
che il trattamento concesso alla Stora non potrebbe comunque essere più
favorevole di quello riservato all'ICI dinanzi al Tribunale.
- 347.
- In quarto luogo, essa afferma nella replica, richiamandosi in particolare alla citata
sentenza Solvay/Commissione (punti 341 e seguenti), che è discutibile che il solo
fatto di ammettere le proprie responsabilità possa essere ricompensato mediante
una riduzione concessa per la collaborazione, dal momento che le imprese sono
comunque tenute a rispondere alle richieste d'informazioni della Commissione.
- 348.
- In quinto e ultimo luogo, essa afferma nella replica che la Commissione ha imposto
ammende elevate a talune imprese per il solo fatto che non avevano interamente
aderito alla valutazione dei fatti effettuata dalla Stora. Una prassi del genere
sarebbe inaccettabile a maggior ragione in quanto la Stora sarebbe stata una delle
imprese più gravemente implicate e avrebbe quindi avuto un interesse evidente a
sminuire il proprio ruolo nell'intesa rispetto a quello delle altre imprese.
- 349.
- Secondo la Commissione, la ricorrente non contesta la legittimità della propria
ammenda bensì quella dell'ammenda inflitta alla Stora. Ora, la ricorrente non
potrebbe valersi dell'eventuale illegittimità dell'ammenda irrogata alla Stora, dal
momento che il principio che sancisce la parità di trattamento non comporta che
la ricorrente possa pretendere, qualora l'ammenda inflitta alla Stora fosse
illegittima, che le sia concesso un trattamento altrettanto illegittimo.
- 350.
- In ogni caso, l'ammenda inflitta alla Stora sarebbe adeguata. Per di più, una
violazione del principio della parità di trattamento presupporrebbe che situazioni
analoghe siano state trattate diversamente. Ora, la situazione della ricorrente non
sarebbe analoga a quella della Stora. Anche se le due imprese dovessero essere
considerate come imprese «capofila» a cui va imputata una responsabilità
particolare, sarebbe pur vero che la Stora avrebbe prontamente e ampiamente
collaborato con la Commissione, il che non sarebbe avvenuto con la ricorrente.
- 351.
- Infine, la Commissione rileva che le dichiarazioni rese dalla Stora andavano ben
oltre la portata delle richieste d'informazioni della Commissione e che la Stora non
aveva, come ha affermato la ricorrente, ritrattato la maggior parte delle ammissioni
fatte.
Giudizio del Tribunale
- 352.
- Per giurisprudenza costante il principio generale della parità di trattamento, che
rientra nei principi fondamentali del diritto comunitario, viene trasgredito soltanto
quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando
situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento
non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa
106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-170/89,Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25, e, nel medesimo senso, sentenza del Tribunale
15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, RaccPI pag. II-275, punto
50).
- 353.
- Nel caso di specie la ricorrente ha fatto valere una violazione di tale principio. Essa
sostiene che l'ammenda inflittale è stata calcolata a partire da un'aliquota base
identica a quella applicata per il calcolo dell'ammenda inflitta alla Stora, vale a dire
il 9% del fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino,
sebbene il suo ruolo nell'intesa fosse stato diverso da quello della Stora.
- 354.
- A tale riguardo, è sufficiente constatare che dalla decisione risulta che la Stora e
la ricorrente hanno partecipato ai diversi elementi costitutivi dell'intesa, avendo
preso parte alle riunioni del PWG, e che le due imprese sono state qualificate
come «capofila» dell'intesa per aver partecipato alle riunioni del detto organismo
del PG Paperboard. Ne consegue che le posizioni di tali imprese nell'ambito
dell'intesa non differiscono ed era giustificato un loro trattamento identico in sede
di calcolo dell'importo dell'ammenda. Infatti, anche supponendo che venissero
provati gli elementi invocati dalla ricorrente per dimostrare che ha svolto un ruolo
meno attivo della Stora in seno al PWG, tali elementi non sarebbero atti ad
inficiare la constatazione della Commissione relativa ai ruoli rispettivamente assunti
dalla Stora e dalla ricorrente. Di conseguenza, la prima parte del motivo dev'essere
respinta.
- 355.
- Neppure la seconda parte del motivo può essere accolta.
- 356.
- Infatti, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una
descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento
dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione
dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben
più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11
del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver
acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle
dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), è indubbio che le
dichiarazioni della Stora hanno rappresentato l'elemento di prova principale
dell'esistenza dell'infrazione. Senza queste dichiarazioni, sarebbe stato quanto meno
molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della
decisione ed, eventualmente, porvi fine.
- 357.
- Di conseguenza, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, la
Commissione non ha oltrepassato i limiti della discrezionalità di cui dispone ai fini
della determinazione dell'importo delle ammende. La ricorrente non può quindi
fondatamente sostenere che la riduzione concessa alla Stora sia sproporzionata.
- 358.
- Inoltre, non sussiste nel caso di specie una violazione del principio della parità di
trattamento poiché, diversamente dalla Stora che ha attivamente collaborato con
la Commissione, la ricorrente ha contestato gran parte degli elementi di fatto sui
quali la Commissione fondava le proprie censure. La Commissione poteva quindi
trattare tali due imprese in modo differente quando ha deciso la concessione o
l'entità della riduzione dell'importo delle ammende, poiché le loro situazioni non
erano analoghe.
- 359.
- Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto.
H - Sul motivo riguardante l'esistenza di talune circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
- 360.
- La ricorrente sostiene che taluni elementi di fatto avrebbero dovuto essere
considerati dalla Commissione alla stregua di circostanze attenuanti in sede di
fissazione dell'importo dell'ammenda.
- 361.
- In primo luogo, la ricorrente non avrebbe cercato di dissimulare documenti
compromettenti, pur essendo stata preavvisata degli accertamenti svolti dagli agenti
della Commissione.
- 362.
- In secondo luogo, essa sarebbe stata un'impresa di dimensioni medie fino alla metà
del 1990. Soltanto in quell'anno sarebbero entrati in funzione i nuovi macchinari
nel suo stabilimento di Neuss (Germania) ed avrebbe assunto il controllo delle
società Deisswil e Eerbeek, rispettivamente in aprile e in settembre (con effetto
retroattivo al 1° gennaio 1990).
- 363.
- In terzo luogo, si tratterebbe della prima infrazione nel settore del cartoncino.
- 364.
- In quarto luogo, gli aumenti del prezzo del cartoncino GD, che è quello
principalmente prodotto dalla ricorrente, sarebbero stati inferiori rispetto a quelli
del cartoncino GC. La ricorrente non avrebbe quindi potuto ottenere il margine
operativo imputato alle altre imprese.
- 365.
- In quinto e ultimo luogo, la ricorrente sostiene nella replica che la Commissione
aveva l'obbligo di tener conto, coerentemente con la sua prassi decisionale
anteriore, delle difficili condizioni esistenti nel settore del cartoncino fino al termine
degli anni 80, condizioni che escludevano la possibilità di ottenere una rendita
adeguata dal capitale investito. Andava altresì considerato il fatto che il settore di
cui trattasi è caratterizzato da fatturati elevati con utili però alquanto ridotti. Di
conseguenza, calcolare le ammende soltanto in base al fatturato dei produttori di
cartoncino li penalizzerebbe fortemente.
- 366.
- La Commissione ribatte che non era tenuta a considerare gli elementi sopra
menzionati come circostanze attenuanti.
Giudizio del Tribunale
- 367.
- Com'è già stato rilevato (v. supra, punto 256), la gravità delle infrazioni va
accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le
circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle
ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di
criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e
a./Commissione, citata, punto 54).
- 368.
- Di conseguenza, il solo fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi
decisionale anteriore, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini
della determinazione dell'importo dell'ammenda non implica che essa sia costretta
ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva. La Commissione
non aveva quindi l'obbligo di tener conto, quand'anche fosse dimostrato, del fatto
che il settore era in perdita.
- 369.
- Inoltre, la Commissione ha preso in considerazione, per determinare l'importo
dell'ammenda, il fatturato realizzato dalla ricorrente sul mercato comunitario del
cartoncino nel 1990. La posizione della ricorrente nel settore nonché l'ampiezza
dell'infrazione da essa compiuta sarebbero state considerate dalla Commissione.
- 370.
- Infine, la circostanza che l'infrazione sia, secondo la ricorrente, la prima infrazione
nel settore di cui trattasi non può costituire un'attenuante. Si deve ritenere che il
fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva
violato le norme sulla concorrenza e le abbia eventualmente inflitto una sanzione
per questo motivo, possa essere considerato come circostanza aggravante a carico
della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una
circostanza normale di cui la Commissione non sia obbligata a tener conto come
circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un'infrazione
particolarmente flagrante dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenza del Tribunale
17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, Racc. pag. II-1833, punto
317).
- 371.
- Alla luce di quanto sopra, la Commissione poteva legittimamente decidere di non
considerare come circostanze attenuanti gli elementi dedotti dalla ricorrente.
- 372.
- Ne consegue che il motivo non può essere accolto.
I - Sul motivo riguardante l'assenza di violazione intenzionale
- 373.
- La ricorrente sostiene che, all'epoca dei fatti, essa non era in alcun modo
consapevole dell'illegittimità degli scambi d'informazioni a cui partecipava.
Andrebbe considerato il fatto che essa era un'impresa di dimensioni medie, che
non disponeva di un legale, situata al di fuori della Comunità. Inoltre, la normativa
austriaca in materia di concorrenza comminerebbe sanzioni solo in caso di accordi
vincolanti, mentre, nel caso di specie, sarebbero state riscontrate soltanto pratiche
concordate.
- 374.
- Tale motivo non può essere accolto.
- 375.
- Infatti, secondo una costante giurisprudenza, affinché un'infrazione possa
considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che l'impresa si sia resa
conto di contravvenire al divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato. E' sufficiente che
essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva ad oggetto o per
effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune (sentenza della Corte
11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41,
e sentenza Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, citata, punto 157).
- 376.
- Nel caso di specie, la Commissione ha dimostrato la partecipazione della ricorrente
agli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 1 della decisione. Considerati
i comportamenti accertati, la ricorrente non poteva ignorare che essi perseguivano
l'obiettivo di restringere la concorrenza.
J - Sul motivo riguardante la presa in considerazione di un dato di fatturato errato
- 377.
- Tale motivo si suddivide in due parti, che vanno esaminate separatamente.
Sulla prima parte del motivo, secondo cui il fatturato derivante dalle vendite del
«cartoncino cenere» sarebbe stato erroneamente preso in considerazione ai fini del
calcolo dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 378.
- La ricorrente rileva che la Commissione ha calcolato l'ammenda in base al suo
fatturato del 1990, costituito da tutte le vendite di prodotti in cartoncino. Tale dato
comprenderebbe quindi quello relativo alle vendite del cartoncino cenere. Tuttavia,
la Commissione avrebbe dichiarato, in un comunicato stampa del 13 luglio 1994,
che le ammende erano state calcolate in base al fatturato di ciascuna delle imprese
destinatarie della decisione, costituito dalle vendite delle qualità di cartoncino
considerate nella decisione stessa.
- 379.
- Poiché il cartoncino cenere non rientra nelle qualità che sono oggetto di tale
decisione, il fatturato preso in considerazione come base di calcolo dell'ammenda
andrebbe ridotto di 13,1 milioni di ECU, corrispondenti alle vendite di cartoncino
cenere. L'ammenda dovrebbe essere ridotta in proporzione.
- 380.
- La Commissione fa valere che non si può ricorrere ad una formula matematica
rigorosa per il calcolo dell'ammenda. Nel caso di specie, l'ammenda sarebbe
adeguata in considerazione del fatturato complessivo della ricorrente dal momento
che le imprese non possono pretendere che si tenga conto soltanto del fatturato
relativo ai prodotti direttamente interessati dalla decisione. La Commissione rileva
l'esistenza di circostanze aggravanti, l'assenza di ogni attenuante, ricordando inoltre
che è stato assunto come base di calcolo dell'ammenda il fatturato realizzato nel
1990 (anziché nel 1993) e che ha tenuto conto soltanto del fatturato realizzato con
le vendite di cartoncino all'interno della Comunità.
- 381.
- Nella controreplica, essa sostiene di aver chiesto alla ricorrente, con lettera 8
ottobre 1993, di comunicarle specificamente il fatturato relativo al cartoncino. Nella
sua risposta datata 3 novembre 1993, la ricorrente avrebbe fornito tale dato,
facendolo precedere dal titolo «merci in cartoncino (GC, GD)». Poiché era stato
espressamente indicato nella comunicazione degli addebiti che il cartoncino cenere
non era oggetto del procedimento, la Commissione non avrebbe quindi avuto
alcuna ragione di verificare l'esattezza del dato di fatturato fornito.
Giudizio del Tribunale
- 382.
- Risulta dal punto 4, secondo comma, del preambolo della decisione che il
cartoncino cenere non è oggetto dell'infrazione presa in esame dalla decisione.
- 383.
- E' pacifico che la Commissione ha calcolato l'ammontare dell'ammenda inflitta alla
ricorrente in base al fatturato realizzato da quest'ultima sul mercato comunitario
nel 1990, mediante le sue vendite di cartoncino GC, di cartoncino GD e di
cartoncino cenere. Come ha ammesso la Commissione in udienza, risulta
esplicitamente dalle informazioni fornite dalla ricorrente alla Commissione prima
della comunicazione degli addebiti, che il dato di fatturato da essa indicato
includeva il fatturato relativo alle vendite di cartoncino cenere.
- 384.
- Occorre inoltre rilevare che, pur se la Commissione non poteva non sapere che il
fatturato sul quale si fondava includeva il fatturato relativo al cartoncino cenere,
essa non ha mai chiesto alla ricorrente di comunicarle il fatturato realizzato nel
1990 con i soli prodotti oggetto del procedimento, vale a dire il cartoncino GC e
GD e, eventualmente, il cartoncino SBS.
- 385.
- Tuttavia, come ha altresì ammesso in udienza, la Commissione si è esclusivamente
basata, per le altre imprese destinatarie della decisione, sul fatturato costituito dai
prodotti oggetto dell'infrazione accertata nella decisione.
- 386.
- Alla luce di questa constatazione nonché del fatto che la presa in considerazione
del fatturato costituito dalle vendite di cartoncino cenere ha avuto un effetto di
entità non trascurabile sull'importo dell'ammenda, tale importo dev'essere ridotto
al fine di rimuovere il trattamento discriminatorio di cui è stata vittima la ricorrente
rispetto agli altri destinatari della decisione.
- 387.
- Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua
competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione
dell'importo dell'ammenda da infliggere per l'infrazione addebitata alla ricorrente
(v., infra, punto 405).
Sulla seconda parte del motivo, secondo cui il fatturato della Deisswil e della Eerbeek
sarebbero stati erroneamente presi in considerazione ai fini del calcolo dell'importo
dell'ammenda
Argomenti delle parti
- 388.
- La ricorrente sostiene che il fatturato realizzato nel 1990 dagli stabilimenti Deisswil
e Eerbeek non avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini del calcolo
dell'ammenda.
- 389.
- Per quanto riguarda la Deisswil, essa precisa di aver acquisito una quota del 66%
di tale azienda nell'aprile 1990, con effetto dal 1° gennaio 1990, e di averne quindi
assunto il controllo. I precedenti proprietari della società, che sarebbero stati
responsabili del suo comportamento per più dei tre quarti del periodo di cui
trattasi, deterrebbero tuttora una quota della società pari al 34%. Sarebbe pertanto
iniquo imputare il complesso del fatturato della Deisswil alla ricorrente, mentre i
proprietari precedenti, che ricevono ancora un terzo degli utili, non sarebbero
interessati dall'ammenda. Di conseguenza, l'ammenda andrebbe inflitta
direttamente alla Deisswil alla stregua di quanto è stato fatto per la società
Laakmann (punto 150, terzo comma, del preambolo della decisione) oppure il
fatturato della Deisswil andrebbe imputato alla ricorrente esclusivamente pro rata
temporis (nel rapporto 13/60, in cui il denominatore della frazione corrisponde al
periodo complessivo dell'infrazione, espresso in mesi, al quale si è riferita la
Commissione per il calcolo dell'importo delle ammende individuali).
- 390.
- Per quanto riguarda la Eerbeek, la ricorrente sarebbe responsabile del
comportamento di tale società soltanto a partire dal 1° gennaio 1990, mentre prima
di tale data è stata ritenuta responsabile la società KNP (punto 150 del preambolo
della decisione). Tuttavia, basandosi sul totale del fatturato della Eerbeek nel 1990
per il calcolo dell'ammenda inflitta alla Mayr-Melnhof, la Commissione si sarebbe
discostata dalla propria valutazione poiché avrebbe utilizzato lo stesso dato per
calcolare l'ammenda inflitta alla KNP.
- 391.
- Inoltre, la ricorrente avrebbe assunto il pieno controllo della società Eerbeek
soltanto nel settembre del 1990. Essa avrebbe quindi potuto esercitare un'influenza
determinante sul suo comportamento sul mercato solo a partire da tale data.
Conformemente alla prassi seguita in materia di ammende ed ai principi delineati
dalla giurisprudenza, il fatturato della Eerbeek potrebbe essere imputato alla
ricorrente solo a partire da tale data. Il fatturato realizzato dalla Eerbeek nel 1990
(anno di riferimento) potrebbe esserle imputato soltanto per gli 8/60, vale a dire
da settembre 1990 ad aprile 1991.
- 392.
- Nella replica, la ricorrente afferma ancora che l'approccio seguito nel caso Eerbeek
e nel caso Deisswil è contraddittorio, poiché, per quanto riguarda la società
Eerbeek, la Commissione sosterrebbe che il criterio determinante è quello
dell'identità del soggetto che incassa gli utili nel periodo pertinente, mentre, per la
società Deisswil, essa negherebbe l'applicabilità di tale criterio adducendo che il
criterio determinante è quello del controllo effettivo.
- 393.
- La Commissione sostiene di aver correttamente preso in considerazione il fatturato
realizzato nel 1990 dalle imprese Deisswil e Eerbeek ai fini del calcolo
dell'ammenda. Infatti, per tale calcolo, doveva essere fissato un anno di riferimento,
vale a dire, nella fattispecie, il 1990. Le società che avevano realizzato un fatturato
più elevato in quell'anno rispetto agli altri anni sarebbero state in tal modo
sanzionate più severamente. Tuttavia, dal momento che l'anno di riferimento era
stato fissato correttamente, ciò non giustificherebbe alcuna distinzione in funzione
delle ragioni di una tale evoluzione del dato di fatturato.
- 394.
- Per quanto riguarda la Deisswil, la Commissione avrebbe debitamente tenuto conto
del fatto che la ricorrente, nel 1990, controllava pienamente tale impresa e poteva
quindi orientarne il comportamento commerciale. Di conseguenza, il fatto che la
ricorrente non abbia incassato la totalità degli utili di tale società sarebbe
ininfluente.
- 395.
- Quanto alla Eerbeek, la Commissione fa valere che il fattore decisivo è stato il
fatto che la ricorrente avesse incassato gli utili a partire dal 1° gennaio 1990 ed
aveva quindi tratto un vantaggio economico dall'infrazione sin da quella data.
- 396.
- Infine, la Commissione rileva che il fatturato della Eerbeek non è stato
illegittimamente considerato due volte.
Giudizio del Tribunale
- 397.
- La ricorrente non contesta il fatto che, alla data in cui ha assunto il controllo della
Deisswil, tanto quest'ultima società quanto la ricorrente stessa partecipavano
all'infrazione accertata nella decisione. Pertanto, essa era necessariamente a
conoscenza del comportamento anticoncorrenziale della Deisswil.
- 398.
- Di conseguenza, la Commissione poteva imputarle il comportamento della Deisswil
per il periodo precedente e per il periodo seguente la sua acquisizione dell'impresa.
Spettava alla ricorrente, in quanto società controllante, adottare nei confronti della
controllata ogni provvedimento atto ad impedirle la prosecuzione dell'infrazione,
la cui esistenza le era nota. Ora, la ricorrente non contesta che il comportamento
illecito della Deisswil si sia protratto dopo la data alla quale ne ha assunto il
controllo.
- 399.
- Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente includere, ai fini del
calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il fatturato realizzato dalla Deisswil sul
mercato comunitario del cartoncino nel 1990, anno di riferimento che non viene
contestato dalla ricorrente. Ne consegue altresì che è non pertinente accertare se
la Commissione avrebbe potuto infliggere l'ammenda, o parte di essa, alla società
Deisswil stessa o ai precedenti proprietari di tale società.
- 400.
- Per quanto riguarda la Eerbeek, al punto 150, secondo comma, del preambolo
della decisione, viene precisato quanto segue:
«[Mayr-Melnhof] è anche responsabile della partecipazione all'infrazione di (...)
Mayr-Melnhof Eerbeek BV (secondo la nuova denominazione sociale di KNP
Vouwkarton) dalla data della sua acquisizione il 1° gennaio 1990. La responsabilità
della partecipazione di KNP Vouwkarton prima dell'acquisizione spetta pertanto
a KNP e non viene in alcun modo attribuita a [Mayr-Melnhof] per questo
periodo».
- 401.
- Malgrado tali indicazioni, la Commissione ha preso in considerazione, ai fini del
calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il complesso del fatturato
realizzato dalla Eerbeek sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 (anno di
riferimento), senza riferirlo pro rata temporis al solo periodo in cui tale impresa
era stata controllata dalla ricorrente. In tal modo, essa non ha tenuto conto della
sua stessa constatazione secondo cui la ricorrente era responsabile della
partecipazione all'infrazione della società KNP Vouwkarton/Eerbeek soltanto dal
1° gennaio 1990.
- 402.
- Poiché la Commissione ha esplicitamente ammesso, in udienza, di aver commesso
un errore al riguardo, occorre procedere ad una riduzione dell'importo
dell'ammenda.
- 403.
- Si deve inoltre precisare che, sebbene la Eerbeek sia stata acquisita dalla ricorrente
nella misura del 100% nel settembre 1990, quest'ultima non contesta che tale
acquisizione abbia prodotto i suoi effetti dal 1° gennaio 1990. Di conseguenza,
poiché la ricorrente non poteva non essere a conoscenza del comportamento
illecito della società che acquisiva (nel medesimo senso, v. supra, punto 397), la
Commissione poteva legittimamente ritenere che la ricorrente dovesse assumere
la responsabilità di un comportamento del genere da parte della detta impresa sin
dal 1° gennaio 1990.
- 404.
- Risulta da tutto quanto precede che i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno
della sua domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione devono essere
respinti, mentre il motivo dedotto a sostegno della sua domanda di annullamento
dell'art. 2 della decisione dev'essere parzialmente accolto.
- 405.
- Dev'essere concessa una riduzione dell'importo dell'ammenda per tener conto, da
un lato, del fatto che è stato erroneamente preso in considerazione il fatturato
realizzato dalla ricorrente con le vendite di cartoncino cenere, ai fini della
determinazione dell'importo dell'ammenda e, dall'altro, del fatto che la ricorrente
era responsabile del comportamento della Eerbeek soltanto dal 1° gennaio 1990.
- 406.
- Poiché nessuno degli altri motivi dedotti dalla ricorrente giustifica una riduzione
dell'ammenda, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa
l'importo di tale ammenda in 17 000 000 di ECU.
Sulle spese
- 407.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, Il Tribunale può ripartire
le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto
parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze
decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché un quarto delle
spese sostenute dalla ricorrente e che quest'ultima sopporterà i tre quarti delle
proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13
luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo
85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 Cartoncino) è annullato, ad eccezione
dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente
alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono
in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da
qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto
identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente
informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi
di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi
di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle
imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in
modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il
comportamento di singoli produttori».
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione
94/601 è fissato in 17 000 000 di ECU.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché un quarto delle spese
sostenute dalla ricorrente.
5) La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.
VesterdorfBriët
Lindh
Potocki Cooke
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf
Indice
Fatti all'origine della controversia
II - 2
Procedimento
II - 6
Conclusioni delle parti
II - 7
Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione
II - 8
A - Sui motivi relativi alla violazione di forme sostanziali
II - 8
Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato
II - 8
Argomenti delle parti
II - 8
Giudizio del Tribunale
II - 9
Sul motivo riguardante la violazione dei requisiti in materia probatoria, imposti
dal diritto comunitario
II - 10
B - Sui motivi riguardanti la violazione di norme fondamentali
II - 10
Sul motivo relativo all'assenza di accordi in materia di prezzi
II - 10
Argomenti delle parti
II - 10
Giudizio del Tribunale
II - 13
Sul motivo relativo all'inesistenza di accordi e pratiche concordate, riguardanti
la presunta politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità»
II - 16
Argomenti delle parti
II - 16
Giudizio del Tribunale
II - 19
1. Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle
quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo
dell'offerta
II - 19
2. Sul comportamento effettivo della ricorrente
II - 25
3. Sulla qualificazione giuridica della concertazione diretta al
congelamento delle quote di mercato e della concertazione diretta
al controllo dell'offerta
II - 26
Sul motivo riguardante l'inesistenza di un piano industriale comune volto a
limitare la concorrenza
II - 26
Argomenti delle parti
II - 26
Giudizio del Tribunale
II - 27
Sul motivo riguardante la legittimità del sistema di scambi di informazioni della
Fides
II - 28
Argomenti delle parti
II - 28
Giudizio del Tribunale
II - 29
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
II - 31
Argomenti delle parti
II - 31
Giudizio del Tribunale
II - 33
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
II - 38
A - Sul motivo riguardante l'esistenza di manifesti errori di diritto o di fatto
commessi in sede di determinazione dell'importo generale delle ammende
II - 38
Sulla prima parte del motivo, relativa ad errori in cui sarebbe incorsa la
Commissione nella determinazione della portata delle infrazioni
II - 38
Sulla seconda parte del motivo, relativa all'assenza di una disciplina
particolareggiata del mercato del cartoncino nella Comunità
II - 39
Argomenti delle parti
II - 39
Giudizio del Tribunale
II - 39
Sulla terza parte del motivo, secondo cui la segretezza e la dissimulazione non
possono essere considerate alla stregua di aggravanti dell'infrazione
II - 40
Argomenti delle parti
II - 40
Giudizio del Tribunale
II - 41
Sulla quarta parte del motivo, secondo cui la Commissione avrebbe
erroneamente ritenuto che l'intesa avesse «riscosso notevole successo nel
realizzare i suoi obiettivi»
II - 41
Argomenti delle parti
II - 42
Giudizio del Tribunale
II - 43
Sulla quinta parte del motivo, riguardante la presa in considerazione di un
margine operativo errato
II - 46
Argomenti delle parti
II - 47
Giudizio del Tribunale
II - 47
B - Sui motivi relativi alla violazione dell'art. 190 nonché del principio della parità
di trattamento per quanto riguarda il livello generale delle ammende
II - 48
Argomenti delle parti
II - 48
Giudizio del Tribunale
II - 49
C - Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato in sede di calcolo
dell'importo delle ammende individuali
II - 52
Argomenti delle parti
II - 52
Giudizio del Tribunale
II - 53
D - Sul motivo riguardante l'errata qualificazione della ricorrente come «capofila»
dell'intesa
II - 56
Argomenti delle parti
II - 56
Giudizio del Tribunale
II - 57
E - Sul motivo riguardante la violazione dei diritti della difesa
II - 58
Argomenti delle parti
II - 58
Giudizio del Tribunale
II - 60
F - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento per
il fatto che la ricorrente non ha fruito di una riduzione dell'ammenda
II - 62
Argomenti delle parti
II - 62
Giudizio del Tribunale
II - 64
G - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento in
quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe troppo elevata rispetto a quella
irrogata alla Stora
II - 65
Argomenti delle parti
II - 66
Giudizio del Tribunale
II - 68
H - Sul motivo riguardante l'esistenza di talune circostanze attenuanti
II - 69
Argomenti delle parti
II - 69
Giudizio del Tribunale
II - 70
I - Sul motivo riguardante l'assenza di violazione intenzionale
II - 71
J - Sul motivo riguardante la presa in considerazione di un dato di fatturato errato
II - 71
Sulla prima parte del motivo, secondo cui il fatturato derivante dalle vendite del
«cartoncino cenere» sarebbe stato erroneamente preso in considerazione ai
fini del calcolo dell'ammenda
II - 71
Argomenti delle parti
II - 71
Giudizio del Tribunale
II - 72
Sulla seconda parte del motivo, secondo cui il fatturato della Deisswil e della
Eerbeek sarebbero stati erroneamente presi in considerazione ai fini del
calcolo dell'importo dell'ammenda
II - 73
Argomenti delle parti
II - 73
Giudizio del Tribunale
II - 74
Sulle spese
II - 76