Con lettera del 4 ottobre 1995 (in prosieguo: la «lettera 4 ottobre 1995» o la
«decisione impugnata»), il membro della Commissione incaricato delle questioni
di concorrenza ha rifiutato di dar seguito alla richiesta di rimborso delle ricorrenti
nei seguenti termini: «In your letter of 24 November 1993 you asked the Commission to review the
position of your clients (the Swedish respondents") in light of the Court's
judgment of 31 March 1993. More specifically, you requested the Commission to
return the fines relating to the infringements found in the parts of its decision
which had been annulled by the aforesaid judgment. Having received a preliminary
reaction of my services (letter of 4 February 1994 signed by the Director General
for Competition), you reiterated your request in your letters of 8 April, 24 October
and 21 December 1994.
I do not see any possibility to accept your request. Article 3 of the decision
imposed a fine on each of the producers on an individual basis. Consequently, in
point 7 of the operative part of its judgment, the Court annulled or reduced the
fines imposed on each of the undertakings who were applicants before it. In the
absence of an application of annulment on behalf of your clients, the Court did not
and indeed could not annul the parts of Article 3 imposing a fine on them. It
follows that the obligation of the Commission to comply with the judgment of the
Court has been fulfilled in its entirety by the Commission reimbursing the fines paid
by the successful applicants. As the judgment does not affect the decision with
regard to your clients, the Commission was neither obliged nor indeed entitled to
reimburse the fines paid by your clients.
As your clients' payment is based on a decision which still stands with regard to
them, and which is binding not only on your clients but also on the Commission,
your request for reimbursement cannot be granted».
[«Nella Sua lettera del 24 novembre 1993, Ella ha chiesto alla Commissione di
riesaminare la situazione dei Suoi clienti (in prosieguo: i destinatari svedesi") alla
luce della sentenza pronunciata dalla Corte il 31 marzo 1993. Più in particolare,
Ella ha chiesto alla Commissione il rimborso delle ammende relative alle infrazioni
accertate nelle parti della sua decisione che sono state annullate dalla detta
sentenza. Dopo un primo riscontro da parte dei miei servizi (lettera del 4 febbraio
1994, firmata dal direttore generale della concorrenza), Ella ha reiterato la Sua
richiesta nelle lettere in data 8 aprile, 24 ottobre e 21 dicembre 1994.
Non vedo alcuna possibilità di dar seguito alla Sua richiesta. L'art. 3 della decisione
infliggeva un'ammenda a ciascuno dei produttori su base individuale. Di
conseguenza, al punto 7 del dispositivo della sua sentenza, la Corte ha abolito o
ridotto le ammende inflitte a ciascuna delle imprese ricorrenti nelle cause dinanzi
ad essa proposte. In mancanza di un ricorso di annullamento a nome dei Suoi
clienti, la Corte non ha annullato né poteva farlo le parti dell'art. 3 in cui si
imponeva loro un'ammenda. Di conseguenza, la Commissione ha integralmente
soddisfatto il suo obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte quando ha
rimborsato le ammende versate dalle ricorrenti che hanno visto accolti i loro ricorsi.
Dato che la sentenza non infirma la decisione in ordine ai Suoi clienti, la
Commissione non era né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le
ammende da esse pagate.
Dato che il pagamento effettuato dai Suoi clienti è fondato su una decisione che
è sempre valida per quanto li riguarda, e che ha sempre efficacia vincolante non
solo per loro, ma anche per la Commissione, la Sua richiesta di rimborso non può
essere accolta»].
Procedimento e domande delle parti
16. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1995,
le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
17. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
e ha invitato la Commissione a pronunciarsi, all'udienza, sulla pertinenza eventuale
della sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59,
SNUPAT/Alta Autorità (Racc. pag. 97).
18. All'udienza dell'11 settembre 1996, sono state sentite le difese orali e le rispostedelle parti alle questioni del Tribunale composto dai signori H. Kirschner,
presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici.
19. A seguito del decesso del giudice Kirschner, avvenuto il 6 febbraio 1997, la
presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui porta la firma,
conformemente all'art. 32 del regolamento di procedura.
20. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 4 ottobre 1995;
ingiungere alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte 31 marzo 1993 comporta, e, in
particolare, di rimborsare alle ricorrenti le ammende pagate da ciascuna di
esse o dalle imprese nei cui diritti ed obblighi esse sono succedute, fino agli
importi indicati all'allegato 6 al ricorso;
ingiungere alla Commissione di pagare, a decorrere dalla data del
pagamento delle ammende da parte dei destinatari svedesi e sino al
rimborso degli importi richiesti, interessi su tali importi;
inizialmente al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione
monetaria al momento del pagamento delle ammende, poi al tasso
applicato dall'Istituto monetario europeo, entrambi maggiorati di un
punto e mezzo, o
al tasso attivo di base della Banca Nazionale del Belgio, maggiorato
di un punto;
fino all'ammontare degli interessi indicati all'allegato 9 al ricorso;
condannare la Commissione alle spese.
21. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine respingerlo;
condannare le ricorrenti alle spese.
Sul primo capo della domanda, diretto all'annullamento della pretesa decisione
contenuta nella lettera 4 ottobre 1995
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
22. La Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda di annullamento in quanto
la lettera 4 ottobre 1995 è la mera conferma della decisione pasta di legno nei
limiti in cui essa riguarda le ricorrenti. Pertanto, la detta lettera non costituirebbe
un atto impugnabile.
23. La lettera 4 ottobre 1995 non conterrebbe alcun elemento nuovo rispetto alla
decisione pasta di legno che modifichi la situazione giuridica delle ricorrenti. Essa
si limiterebbe a confermare che la decisione pasta di legno resta valida per quanto
riguarda le ricorrenti e che non vi è quindi motivo per tornare su tale decisione.
24. Benché il ricorso tenda all'annullamento di una nuova decisione che si asserisce
contenuta nella lettera 4 ottobre 1995, quest'ultima riguarderebbe in realtà la
decisione pasta di legno. Dato che il termine per proporre un ricorso di
annullamento contro la decisione pasta di legno è scaduto da molto tempo, il
presente ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.
25. Le ricorrenti fanno valere che la lettera 4 ottobre 1995 costituisce un atto
impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
26. Infatti, la detta lettera dovrebbe intendersi come una nuova decisione rispetto alla
decisione pasta di legno. Essa esprimerebbe per la prima volta il punto di vista
della Commissione per quanto riguarda gli obblighi che ad essa incombono in forza
della sentenza 31 marzo 1993 e, sulla base di tale punto di vista, la sua decisione
di non rimborsare le ammende versate dalle ricorrenti e dalle imprese nei cui diritti
e obblighi esse sono succedute.
27. Sarebbe quindi inesatto sostenere che la lettera 4 ottobre 1995 non contiene alcun
elemento che non risulti già dalla decisione pasta di legno. In tale decisione, la
Commissione affermava che le ricorrenti avevano commesso diverse infrazioni alle
regole di concorrenza, ordinava loro di porvi fine e infliggeva loro ammende.
Invece, nella sua lettera 4 ottobre 1995, la Commissione avrebbe per la prima volta
deciso, in maniera inequivocabile e definitiva, di non rimborsare le ammende.
28. Si tratterebbe di un atto che pregiudica immediatamente e in maniera irreversibile
la situazione giuridica delle imprese interessate (sentenza della Corte 11 novembre
1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, e sentenza del Tribunale
18 dicembre 1992, cause T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e
a./Commissione, Racc. pag. II-2667).
Giudizio del Tribunale
29. Il Tribunale ricorda, preliminarmente, che, secondo una giurisprudenza costante,
sono irricevibili i ricorsi diretti contro decisioni meramente confermative di
decisioni precedenti che non siano state tempestivamente impugnate (sentenza
della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish
Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e sentenza del Tribunale 14 luglio
1995, causa T-275/94, Groupement des cartes bancaires «CB»/Commissione, Racc.
pag. II-2169, punto 27). Infatti, un atto con il quale ci si limiti a confermare un atto
precedente non darebbe agli interessati la possibilità di rimettere in discussione la
validità dell'atto confermato (sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità,
citata, Racc. pag. 142).
30. Nella fattispecie, occorre constatare che, con la loro lettera del 24 novembre 1993,
le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare, alla luce della
motivazione della sentenza 31 marzo 1993, gli effetti giuridici della decisione pasta
di legno nei loro confronti. In particolare, esse hanno chiesto alla Commissione di
procedere al rimborso delle ammende relative alle infrazioni accertate nelle parti
della detta decisione annullate dalla sentenza 31 marzo 1993.
31. Tale richiesta di riesame è stata respinta con lettera 4 ottobre 1995, in quanto la
Commissione aveva soddisfatto al suo obbligo di conformarsi alla sentenza 31
marzo 1993 rimborsando le ammende versate nei limiti in cui queste ultime erano
state abolite dalla sentenza della Corte.
32. Al fine di risolvere la questione se il rifiuto della Commissione di riesaminare la
legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui riguarda le ricorrenti
costituisca o no un atto meramente confermativo, è indispensabile esaminare
anzitutto se, nella fattispecie, l'art. 176 del Trattato le imponesse un tale riesame.
33. Infatti, il Tribunale considera che solo in tale caso di specie l'atto, contenuto nella
lettera della Commissione 4 ottobre 1995, vertente implicitamente sulla portata
degli obblighi ad essa imposti dall'art. 176 del Trattato a seguito della sentenza 31
marzo 1993, dovrebbe considerarsi come una nuova decisione impugnabile
nell'ambito di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 26
aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e.a./Commissione,
Racc. pag. 2181, punti 8, 32 et 33), poiché quest'ultima decisione dovrebbe ritenersi
adottata in un contesto giuridico nuovo rispetto a quello in cui la decisione pasta
di legno è stata adottata.
34. Dato che la questione di stabilire se la sentenza 31 marzo 1993 abbia per
conseguenza un obbligo di riesaminare la legittimità della decisione pasta di legno
nella parte in cui riguarda le ricorrenti rientra nel merito della controversia, occorre
esaminare la questione della ricevibilità unitamente al merito.
Sul merito
Argomenti delle parti
35. Le ricorrenti deducono un motivo unico, relativo al fatto che la Commissione,
rifiutando di riesaminare, alla luce della sentenza 31 marzo 1993, la decisione pasta
di legno per quanto le riguarda e di rimborsare le ammende da esse pagate, ha
disatteso le conseguenze giuridiche che discendono dalla sentenza della Corte 31
marzo 1993. Tale motivo si articola in due parti.
36. In una prima parte del motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha
violato il principio comunitario secondo il quale una sentenza di annullamento ha
l'effetto di rendere l'atto impugnato, nella fattispecie la decisione pasta di legno,
nullo e non avvenuto erga omnes e ex tunc.
37. Dall'art. 174, primo comma, del Trattato, risulterebbe che l'efficacia erga omnes
di una sentenza di annullamento riguarda tanto le decisioni, come quella
controversa nel caso di specie, quanto i regolamenti, dato che la detta disposizione
non fa distinzioni per quanto riguarda gli effetti giuridici di una declaratoria di
nullità in relazione ai vari tipi di atti.
38. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la decisione pasta di legno non
dovrebbe essere considerata come un insieme di decisioni individuali, ma dovrebbe
intendersi come una sola decisione, diretta a parecchie imprese. Tale valutazione
sarebbe corroborata dalle considerazioni, espresse dalla Corte nella sentenza 31
marzo 1993, secondo cui la Commissione non ha tentato di spiegare come le
infrazioni accertate all'art. 1, nn. 1 e 2, del dispositivo della decisione riguardassero
ogni singolo destinatario precisando fra quali parti e in quali periodi la
concertazione sarebbe avvenuta.
39. L'efficacia erga omnes di una sentenza di annullamento sarebbe inoltre sancita da
una giurisprudenza consolidata (v. sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa
2/54, Italia/Alta Autorità, Racc. pag. 75; 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta
Autorità, Racc. pag. 125 e causa 4/54, ISA/Alta Autorità, Racc. pag. 177; 28 giugno
1955, causa 5/55, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 263, e 22 marzo 1961,
SNUPAT/Alta Autorità, citata; conclusioni dell'avvocato generale M. Lagrange per
la sentenza della Corte 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa
en Schaake e a., Racc. pagg. 57 e 77; conclusioni dell'avvocato generale Gand per
l'ordinanza della Corte 5 ottobre 1969, causa 50/69 R, Germania/Commissione,
Racc. pagg. 449 e 454; conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe
per la sentenza della Corte 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, Compagnie
d'approvisionnement et des Grands moulins de Paris/Commissione, Racc. pagg. 391
e 411; sentenze della Corte 25 novembre 1976, causa 30/76, Küster/Parlamento,
Racc. pag. 1719, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Reischl per tale
sentenza, Racc. pag. 1730; 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc.
pag. 665; 13 maggio 1981, causa 66/80, International Chemical Corporation, Racc.
pag. 1191; sentenza Asteris e a./Commissione, citata; 2 marzo 1989, causa 359/87,
Pinna, Racc. pag. 585, nonché conclusioni dell'avvocato generale Lenz per tale
sentenza, paragrafi 13-16 e 29).
40. Le ricorrenti rilevano che, se il giudice comunitario ha il potere di limitare gli
effetti erga omnes delle sue sentenze (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 29
giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e T-36/91,
ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847), la Corte non ha fatto uso di tale potere nella
sentenza 31 marzo 1993. A differenza di ciò che è stato fatto per il n. 4, i nn. 1 e
2 dell'art. 1 della decisione pasta di legno sarebbero stati annullati senza alcuna
limitazione quanto agli effetti di tale annullamento, di modo che gli accertamenti
in essi contenuti sarebbero stati annullati anche per quanto riguarda le ricorrenti.
41. Il punto 7 del dispositivo della sentenza, secondo il quale «le ammende inflitte alle
ricorrenti sono abolite», non può, secondo le ricorrenti, modificare tale valutazione.
Il riferimento, alle «ricorrenti» sarebbe stato inserito al solo scopo di distinguere
le imprese le cui ammende sono state integralmente annullate dalla Corte da quelle
le cui ammende sono state da quest'ultima confermate in tutto o in parte.
42. Ne consegue, secondo le ricorrenti, che la sentenza della Corte 31 marzo 1993
obbliga la Commissione, al fine di evitare ogni arricchimento senza causa, a
revocare la decisione pasta di legno in quanto essa ha inflitto ai destinatari svedesi
ammende per le infrazioni constatate in tali punti e a procedere ad un rimborso
parziale di tali ammende, maggiorate da interessi ad un tasso corrispondente al
vantaggio rappresentato dalla disponibilità di tali somme.
43. In una seconda parte del motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha
violato l'art. 176 del Trattato.
44. Infatti, tale norma obbligherebbe l'istituzione interessata ad adottare i
provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, non
solo nei confronti delle parti in causa, ma anche nei confronti di altre parti.
L'obbligo di conformarsi ad una sentenza comporterebbe per l'istituzione
convenuta, in particolare, l'obbligo di riesaminare i casi analoghi alla luce della
sentenza. Nella fattispecie, la Commissione sarebbe in particolare tenuta a far sì
che i destinatari svedesi in situazioni analoghe a quella delle ricorrenti dinanzi alla
Corte siano posti nella stessa situazione di queste ultime (sentenze della Corte 22
marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, citata; e parimenti 6 marzo 1979, causa 92/78,
Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, e 5 marzo 1980, Könecke/Commissione,
citata).
45. A tal fine, l'istituzione interessata dovrebbe esaminare non soltanto il dispositivo
della sentenza, ma anche la motivazione di quest'ultima (sentenza Asteris e
a./Commissione, citata). A questo proposito, le ricorrenti sottolineano che la
sentenza 31 marzo 1993 contiene considerazioni di ordine generale che si applicano
anche agli accertamenti relativi alle infrazioni ad esse imputate.
46. Esse ricordano in particolare che la Corte ha annullato l'art. 1, n. 1, della decisione
pasta di legno in quanto la Commissione non aveva spiegato il valore probatorio
di talune prove documentali e non aveva dimostrato che la concertazione sui prezzi
fosse la sola spiegazione plausibile degli indizi di parallelismo di comportamento
da essa fatti valere. Allo stesso modo, esse sottolineano che l'art. 1, n. 2, è stato
annullato in quanto l'accertamento dell'infrazione controversa non era stato
menzionato nella comunicazione degli addebiti, il che aveva costituito una
violazione del diritto alla difesa, viziando così il procedimento avviato dalla
Commissione nei confronti di ciascuno dei destinatari di tale comunicazione degli
addebiti successivamente accusati di aver preso parte a tale infrazione. Tutte le
ammende pagate a seguito di tali accertamenti avrebbero quindi dovuto essere
rimborsate.
47. La Commissione ricorda che la questione essenziale che si pone nella fattispecie
è quella di stabilire se un'impresa, a cui la Commissione abbia inflitto un'ammenda
per infrazione alle regole di concorrenza e che abbia pagato tale ammenda senza
proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione, possa reclamare poi il
rimborso dell'ammenda stessa per il motivo che il giudice comunitario ha annullato
le ammende inflitte ad altre imprese che hanno tempestivamente proposto ricorsi
di annullamento vedendo accolte le proprie domande.
48. A suo parere, la soluzione di tale questione dev'essere negativa in quanto ledecisioni che infliggono ammende sono decisioni individuali rivolte a destinatari
distinti. Solo il destinatario potrebbe direttamente proporre ricorso di annullamento
contro tale decisione. Ora, se un destinatario decide di non proporre tale ricorso
di annullamento entro i termini a tal fine previsti, la decisione, ai sensi dell'art. 189
del Trattato, resterebbe valida nei suoi confronti e vincolante in tutti i suoi
elementi. Non esisterebbe quindi alcun motivo che imponga o consenta alla
Commissione di rimborsare, anche parzialmente, le ammende di cui trattasi.
Accogliere la domanda delle ricorrenti equivarrebbe ad eludere il termine previsto
dall'art. 173 del Trattato.
49. La Commissione contesta la tesi delle ricorrenti secondo la quale l'annullamento
da parte della Corte dell'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di legno avrebbe
effetto erga omnes, di modo che essa sarebbe tenuta a rimborsare le ammende
pagate a seguito degli accertamenti contenuti in tali due disposizioni.
50. Essa sostiene, al riguardo, che le ricorrenti confondono la disciplina giuridica delle
decisioni e quella dei regolamenti. Mentre i regolamenti comportano effetti giuridici
per categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, le decisioni
sarebbero atti amministrativi individuali, che incidono sulla situazione giuridica di
singoli destinatari. Il semplice fatto che le decisioni con cui sono state inflitte le
ammende alle ricorrenti siano state adottate contestualmente alle decisioni
riguardanti altre imprese implicate non modificherebbe assolutamente la natura
individuale di ciascuna decisione. Se l'annullamento di un regolamento può avere
effetti generali, l'annullamento di una decisione, invece, incide solo sulla situazione
giuridica del ricorrente che ha visto accolta la propria domanda.
51. Poiché la decisione pasta di legno costituisce in realtà un insieme di decisioni
individuali rivolte ai vari destinatari e accompagnate da ammende inflitte
individualmente, la sentenza 31 marzo 1993 non avrebbe effetto erga omnes nel
senso sostenuto dalle ricorrenti. Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla
formulazione del dispositivo della sentenza, secondo la quale la Corte ha abolito
o ridotto «le ammende inflitte alle ricorrenti», ossia le ammende inflitte alle
imprese che avevano proposto ricorso. La Corte non avrebbe potuto annullare le
ammende inflitte ai destinatari svedesi.
52. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui essa avrebbe violato l'art. 176 del
Trattato, la Commissione ribatte che essa ha integralmente adempiuto al proprio
obbligo di conformarsi alla sentenza 31 marzo 1993 rimborsando le ammende
versate dalle ricorrenti che hanno visto accolte le proprie domande dinanzi alla
Corte. Quanto ai destinatari svedesi, ricorrenti nella presente controversia, essa non
sarebbe né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le loro ammende.
53. Infine, la Commissione sostiene che l'asserzione delle ricorrenti, secondo cui essa
sarebbe tenuta a far sì che i destinatari svedesi in situazioni analoghe a quella delle
ricorrenti dinanzi alla Corte siano posti nella stessa situazione di queste ultime, è
manifestamente errata. Infatti, i destinatari svedesi non si troverebbero nella stessa
situazione degli altri destinatari della decisione poiché non hanno appunto proposto
ricorso di annullamento entro il termine previsto dall'art. 173 del Trattato.
54. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale, la Commissione, durante l'udienza,
ha fatto valere che la soluzione fornita nella citata causa SNUPAT/Alta Autorità
non è trasponibile al caso di specie. Infatti, vi sarebbero notevoli differenze tra il
contesto in cui si situa la presente controversia e quello in cui rientrava la causa
SNUPAT (v., a parte la citata sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità,
sentenze della Corte 17 luglio 1959, cause 32/58 e 33/58, SNUPAT/Alta Autorità,
Racc. pag. 269, e 12 luglio 1962, causa 14/61, Hoogovens/Alta Autorità, Racc. pag.
471). In primo luogo, l'impresa SNUPAT, contrariamente ai destinatari svedesi,
avrebbe effettivamente utilizzato, in tempo utile, tutti i rimedi giuridici esperibili
per impugnare le decisioni dell'Alta Autorità che le arrecavano pregiudizio. In
secondo luogo, la causa SNUPAT avrebbe riguardato un regime di perequazione
che, per sua natura, creava un collegamento fra i trattamenti riservati dell'Alta
Autorità alle varie imprese. Infatti, gli esoneri concessi a talune imprese avevano
automaticamente come conseguenza contributi più elevati per le altre, tra cui la
ricorrente SNUPAT. Un siffatto collegamento tra i destinatari non esisterebbe nel
caso di specie.
Giudizio del Tribunale
55. Innanzi tutto si deve esaminare la tesi delle ricorrenti secondo cui la sentenza 31
marzo 1993 ha avuto effetto erga omnes. Secondo le ricorrenti, la sentenza ha
annullato i primi due numeri dell'art. 1 della decisione pasta di legno senza limitare
l'ambito di tale annullamento, di modo che gli accertamenti operati dalla
Commissione quanto alle infrazioni appurate nelle dette disposizioni sarebbero stati
annullati anche per quanto le riguarda.
56. Questa tesi non può essere accolta. Infatti, se nulla vieta alla Commissione di
statuire con un'unica decisione in merito a varie infrazioni, anche se talune di
queste non siano imputabili a taluni destinatari, purché la decisione consenta a
qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo
carico (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73,
54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Coöperatieve Vereniging «Suiker Unie» e
a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 111), il Tribunale considera che la
decisione pasta di legno, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica,
deve intendersi come un insieme di decisioni individuali con cui si accerta (o si
accertano) nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie l'infrazione (o le
infrazioni) ad essa imputata (o imputate) e con cui si infligge eventualmente
un'ammenda. Pertanto, la Commissione, se avesse voluto, avrebbe potuto adottare,
formalmente, più decisioni individuali distinte, di accertamento delle infrazioni
all'art. 85 da essa appurate.
57. Tale valutazione è inoltre suffragata dal tenore letterale del dispositivo della
decisione pasta di legno, dispositivo in cui si accertano per ciascuna impresa, in via
individuale, le infrazioni ad essa imputate e si infliggono, di conseguenza, ammende
individuali ai destinatari della decisione (v., in particolare gli artt. 1 e 3 della
decisione pasta di legno).
58. Ai sensi dell'art. 189 del Trattato, ciascuna di tali decisioni individuali facenti parte
della decisione pasta di legno è obbligatoria in tutti i suoi elementi per il
destinatario da essa designato. Qualora un destinatario non abbia proposto, in base
all'art. 173, un ricorso di annullamento contro la decisione pasta di legno nei limiti
in cui essa lo riguarda, tale decisione resta pertanto valida e vincolante nei suoi
confronti (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C-188/92,
TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 13).
59. Pertanto, se un destinatario decide di proporre un ricorso di annullamento, al
giudice comunitario sono sottoposti solo gli elementi della decisione che riguardano
l'interessato. Invece, gli elementi della decisione relativi ad altri destinatari, che non
siano stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice
comunitario è chiamato a decidere.
60. Quest'ultimo, nell'ambito di un ricorso di annullamento, può pronunciarsi solo
sull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti. Di conseguenza, una
decisione come la decisione pasta di legno può essere annullata solo per quanto
riguarda i destinatari che abbiano visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice
comunitario.
61. Il Tribunale considera quindi che occorre interpretare i punti 1 e 2 del dispositivo
della sentenza della Corte nel senso che l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di
legno sono annullati solo nei limiti in cui riguardano le parti che abbiano visto
accolti i loro ricorsi dinanzi alla Corte. Tale valutazione è inoltre corroborata dal
punto 7 del dispositivo della sentenza, secondo il quale solo «le ammende inflitte
alle ricorrenti» sono abolite o ridotte.
62. Si deve constatare al riguardo che la giurisprudenza fatta valere dalle ricorrenti a
sostegno della tesi di un effetto erga omnes, come la Commissione ha giustamente
sostenuto, è priva di pertinenza nel caso di specie dato che ciascuna delle sentenze
citate riguarda punti di diritto diversi, che rimandano a fattispecie del tutto
particolari.
63. Da quanto precede risulta che la prima parte del motivo deve quindi essere
respinta.
64. Occorre poi esaminare la seconda parte del motivo relativa ad una violazione
dell'art. 176 del Trattato, in quanto la Commissione avrebbe disatteso il proprio
obbligo di riesaminare la legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui
essa riguarda i destinatari svedesi.
65. Ai sensi dell'art. 176, primo comma, del Trattato, «l'istituzione o le istituzioni da
cui emana l'atto annullato (...) sono tenute a prendere i provvedimenti che
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».