Language of document : ECLI:EU:T:2008:452

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 ottobre 2008

Causa T‑278/07 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Infortunio sul lavoro – Decisione di chiudere il procedimento di applicazione dell’art. 73 dello Statuto – Assenza di atto che arreca pregiudizio – Impugnazione infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Rigetto – Qualificazione giuridica dei fatti

(Art. 225 A CE)

2.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Ricorso a misure di organizzazione del procedimento – Misure che non ostano all’adozione di una tale ordinanza

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 64 e 111; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

1.      L’impugnazione può essere fondata unicamente su motivi riguardanti la violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Il Tribunale della funzione pubblica ha competenza esclusiva, da una parte, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altra, a valutare tali fatti. Tuttavia, quando il Tribunale della funzione pubblica ha accertato o valutato i fatti, il Tribunale di primo grado è competente, ai sensi dell’art. 225 A CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale della funzione pubblica ne ha tratto.

(v. punto 20)

Riferimento: Corte 27 novembre 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento (Racc. pag. I‑9197, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Il ricorso a misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, come un tentativo di componimento amichevole della controversia, non è di per sé tale da ostare all’adozione di un’ordinanza motivata sul fondamento dell’art. 111 dello stesso regolamento, purché ricorrano le condizioni previste da tale disposizione.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento: Corte 19 gennaio 2006, causa C‑547/03 P, AIT/Commissione (Racc. pag. I‑845, punto 30)