Language of document : ECLI:EU:T:2013:269

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

28 maggio 2013 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Istituzione rappresentata da un avvocato – Spese ripetibili»

Nella causa T‑278/07 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione (T‑278/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑59 e II‑B‑1‑407),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, N. J. Forwood (relatore), I. Pelikánová, A. Dittrich e L. Truchot, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2007, il sig. Luigi Marcuccio ha proposto impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 maggio 2007, Marcuccio/Commissione (F‑2/06, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑137 e II‑A‑1‑749), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee di chiudere il procedimento relativo alla concessione delle prestazioni previste dall’articolo 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee a seguito di un infortunio di cui il ricorrente è stato vittima.

2        Con sentenza in data 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione (T‑278/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑59 e II‑B‑1‑407), il Tribunale ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale procedimento.

3        Con lettera del 3 maggio 2011 indirizzata al sig. Marcuccio, con copia al suo avvocato, la Commissione gli ha ricordato, segnatamente, che con lettera dell’8 luglio 2010 essa aveva già trasmesso al suo avvocato un elenco di nove sentenze e ordinanze – tra le quali la predetta sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione – nelle quali egli era stato condannato alle spese e altresì gli importi delle spese sostenute dalla Commissione in ciascuna causa. L’importo reclamato nella presente causa ammonta a EUR 4 500, versati all’avv. A. Dal Ferro in base ad un contratto di assistenza legale datato 25 settembre 2007. Con lettera in data 5 maggio 2011 indirizzata al ricorrente, con copia al suo avvocato, la Commissione ha rettificato un errore materiale riguardante unicamente l’indicazione dell’importo complessivo reclamato nei confronti del ricorrente a titolo delle spese nell’ambito di 24 cause, tra le quali la presente causa.

4        Non essendo stato raggiunto alcun accordo tra le parti riguardo alle spese ripetibili, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2012, in applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese con la quale ha invitato il Tribunale a fissare l’importo delle spese da essa ripetibili nella causa conclusasi con la predetta sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione, nell’ammontare pari a EUR 4 500 e a condannare il sig. Marcuccio alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

5        Nelle osservazioni depositate il 21 agosto 2012 il sig. Marcuccio conclude che il Tribunale voglia ordinare che gli sia notificata la domanda presentata dalla Commissione e che dal fascicolo siano espunti i documenti 7, 9 e 10, dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese o, in subordine, fissare l’importo delle spese ripetibili nell’ammontare di EUR 1 400 e condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché alle spese che il Tribunale abbia inutilmente sostenuto in relazione al presente procedimento.

6        In forza dell’articolo 14 del regolamento di procedura e su proposta della Sezione delle impugnazioni il Tribunale ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

 In diritto

 Sulla domanda di notifica della domanda di liquidazione delle spese

7        Vanno anzitutto respinte le affermazioni del sig. Marcuccio con le quali quest’ultimo deduce la violazione del principio del contraddittorio in quanto la presente domanda è stata notificata al suo difensore, avv. G. Cipressa, invece che a lui stesso. Occorre in proposito ricordare che, nella sua impugnazione nella causa conclusasi con la predetta sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione, il sig. Marcuccio ha eletto domicilio presso l’avv. G. Cipressa conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, e all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, cosicché la notifica della domanda di liquidazione delle spese nella stessa causa è stata validamente fatta a detto avvocato a norma dell’articolo 100 di tale regolamento. Poiché il sig. Marcuccio in tal modo è stato messo in condizione di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, diritto che egli ha peraltro esercitato, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato. Deve essere di conseguenza respinta la sua conclusione diretta a vedersi notificare la domanda della Commissione.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

8        Occorre del pari respingere gli argomenti del sig. Marcuccio che mettono in discussione la ricevibilità della presente domanda per il fatto che non gli sarebbero pervenute le lettere del 3 e del 5 maggio 2011 (v. supra, punto 3), cosicché nessuna contestazione circa le spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura sarebbe ravvisabile al momento dell’introduzione della presente domanda. In proposito, pur se è vero che la Commissione ha presentato prova solo dell’invio della lettera del 5 maggio 2011, il sig. Marcuccio non contesta il fatto che l’avv. Cipressa abbia ricevuto la lettera dell’8 luglio 2010 e neppure che quest’ultima si riferisse alla causa per la quale è stata presentata la presente domanda e che menzionasse l’importo di EUR 4 500 quale importo ripetibile a titolo delle spese, né confuta il fatto di non essere pervenuto ad un accordo con la Commissione sull’importo delle spese ripetibili. Inoltre, il sig. Marcuccio non afferma né di aver comunicato alla Commissione che il mandato dell’avv. Cipressa, che continua tuttora a rappresentarlo nella presente causa, non riguardava, o non riguardava più, le conseguenze dell’esecuzione della sentenza che l’aveva condannato alle spese o un eventuale procedimento di liquidazione delle spese, né che l’avv. Cipressa abbia edotto la Commissione riguardo a tali circostanze. Quanto all’argomento secondo cui le lettere datate 3 e 5 maggio non presentano giustificativi che consentano di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, è sufficiente osservare che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie richieste nella fase di presa di contatto che precede la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese. A tal riguardo, il principio del contraddittorio è pienamente rispettato dinanzi al Tribunale nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 92, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Di conseguenza, alla luce delle circostanze della fattispecie, si deve considerare, da un lato, che il sig. Marcuccio è stato messo in condizione di contestare l’importo richiesto dalla Commissione in esecuzione della citata sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione, e, d’altro lato, che l’atteggiamento del sig. Marcuccio equivale ad una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

9        Il lasso di tempo inferiore ai due anni intercorso tra la pronuncia della predetta sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione, e l’invio della lettera dell’8 luglio 2010 non è peraltro irragionevole dal momento che, a fronte di una serie di controversie che la vedono opposta al ricorrente, una corretta gestione della situazione giustifica che la Commissione comunichi al ricorrente le proprie pretese riguardanti diverse cause fino ad allora definite. Come risulta dalla lettera del 3 maggio 2011, del cui contenuto il sig. Marcuccio non ha contestato la veridicità, la lettera dell’8 luglio 2010 conteneva richieste di pagamento delle spese sostenute in nove cause, l’ultima delle quali era stata definita il 23 marzo 2010. In tali circostanze il sig. Marcuccio non avrebbe in nessun caso ragione di ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto a recuperare le spese da essa sostenute. Devono essere pertanto respinti gli argomenti del sig. Marcuccio, secondo i quali la domanda della Commissione non sarebbe stata proposta entro un termine ragionevole. Pertanto, mancando un accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, deve essere dichiarata ricevibile la domanda della Commissione e deve essere determinato l’importo delle spese ripetibili dalla Commissione nella causa conclusasi con la citata sentenza del 20 ottobre 2008, Marcuccio/Commissione.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ripetibilità delle spese sostenute dalla Commissione

10      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, al consulente o all’avvocato.

11      Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, punto 13).

12      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per gli agenti o i difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 14).

13      Nel determinare le spese ripetibili il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 15).

14      A tal proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, punti 10 e 11). Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa (ordinanza Kerstens/Commissione, cit., punto 21). Non può quindi parlarsi di una violazione del principio della parità di trattamento tra i ricorrenti allorché l’istituzione convenuta decide di avvalersi delle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa è rappresentata dai propri agenti.

15      Qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un’istituzione di reclamare integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità «oggettiva» di avvalersi delle prestazioni di tale avvocato costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, il fatto di tener conto della presenza di uno o più agenti a fianco dell’avvocato di cui trattasi si concilia con il potere di valutazione rimesso al giudice dell’Unione nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (v. supra, punti da 10 a 12).

 Sull’importo delle spese ripetibili

16      Ai fini della valutazione, in base ai criteri enumerati al precedente punto 12, del carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini della causa, indicazioni precise devono essere fornite dal richiedente (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 23, e del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 27, e la giurisprudenza citata).

17      Nella fattispecie, riguardo in primo luogo all’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per la Commissione, occorre tener conto del fatto che l’impugnazione del sig. Marcuccio presentava sei motivi, vertenti, in primo luogo, sullo snaturamento e sul travisamento dei fatti, in secondo luogo, su un difetto assoluto di motivazione, in terzo luogo, sulla falsa applicazione della nozione di atto che arreca pregiudizio, in quarto luogo, sull’omessa pronuncia su un punto fondamentale ed essenziale della controversia e sulla violazione dell’obbligo del clare loqui, in quinto luogo, su una violazione del principio di diritto «ei incumbit probatio qui dicit et non qui negat» e, in sesto luogo, su vizi di procedura inficianti il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Alla luce di quanto precede risulta che può essersi generata una quantità di lavoro superiore a quella che ci si potrebbe attendere tenuto conto delle caratteristiche della causa.

18      In secondo luogo, relativamente all’oggetto, alla natura e all’interesse economico della controversia, si deve rilevare che tali motivi erano diretti contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto in quanto irricevibile la domanda d’annullamento di una presunta decisione della Commissione di chiudere un procedimento relativo alla concessione delle prestazioni previste all’articolo 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Essi rimettevano in discussione la valutazione del Tribunale della funzione pubblica sotto una serie di profili relativamente ai quali la Commissione era tenuta a prendere posizione, come essa ha fatto nell’ambito della sua comparsa di risposta.

19      In terzo luogo, relativamente all’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché alle difficoltà della causa, risulta dai criteri che precedono che esse non erano particolarmente elevate.

20      Nella fattispecie, la Commissione reclama un importo di EUR 4 500 corrispondente alla somma forfettaria convenuta con il suo avvocato esterno. Va preliminarmente ricordato che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese (v. ordinanza della Corte del 10 settembre 2009, C. A. S./Commissione, C‑204/07 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 13, e la giurisprudenza citata; v. ordinanze del Tribunale del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 29, e del 31 marzo 2011, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 55, e la giurisprudenza citata). Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo delle spese, giacché il giudice si fonda su criteri pretori ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente, come è stato ricordato al precedente punto 16.

21      A tal riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 17 ore, fatturate a EUR 250 l’ora, il numero complessivo delle sue ore di lavoro consistendo queste ultime, in particolare, nell’analisi dell’ordinanza impugnata e dell’atto di impugnazione, nella ricerca della giurisprudenza e nella redazione della comparsa di risposta nonché nella comunicazione con gli agenti della Commissione al fine di finalizzare il fascicolo. Essa indica altresì che il suo avvocato esterno stima in EUR 250 l’importo delle spese d’ufficio collegate alla causa in questione.

22      Alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, appare che tanto il numero di ore indicato dall’avvocato esterno della Commissione quanto la sua tariffa oraria sono adeguati. Per quanto riguarda le spese dell’avvocato, si deve necessariamente constatare che non è stata apportata alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute dall’avvocato. Orbene, l’inadeguatezza di ciò che è menzionato a titolo di spese d’avvocato rispetto all’importo stimato di queste ultime avrebbe reso particolarmente necessario che fosse presentata una prova siffatta. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 20, verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili fissandone l’importo totale nell’ammontare di EUR 4 300, che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

23      Poiché tale conclusione non si fonda sugli allegati 7, 9 e 10 della domanda di liquidazione delle spese, non va accolta la domanda del sig. Marcuccio diretta al loro stralcio dal fascicolo. Peraltro, non avendo il comportamento della Commissione provocato, nell’ambito del presente procedimento, spese per il Tribunale che avrebbero potuto essere evitate, non è necessario dar seguito alla domanda del sig. Marcuccio diretta a far condannare la Commissione a rifondere una qualunque somma al Tribunale.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

L’importo totale delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 4 300.

Lussemburgo, 28 maggio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.