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SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 18 luglio 2007 avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-2/06, Luigi Marcuccio/Commissione

(Causa T-278/07 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Riccorente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

-    in ogni caso, annullare in toto l'Ordinanza impugnata;

in via principale, accogliere le conclusioni formulate dall'attore nel primo grado di giudizio della causa de qua);

condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese onorari e diritti di procedura da quest'ultimo sopportati ed inerenti questo ricorso d'appello;

in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica, emessa in data 11 maggio 2007 nella causa F-2/06 Marcuccio/Commissione, che ha respinto come irricevibile il ricorso introdotto dall'attore.

A sostegno delle sue pretensioni il ricorrente fa valere:

-    che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato e travisato i fatti e le affermazioni del ricorrente negli scritti della causa a qua. Viene sottolineato in particolare a questo riguardo che l'esistenza materiale della decisione controversa nella causa de qua si evince senza ombra di dubbio anche dal testo della nota della Convenuta datata 29 luglio 2005, che prevede la possibilità di riaprire in qualsiasi momento un fascicolo archiviato. Il riferimento a questa possibilità non lascerebbe dubbio alcuno quanto al fatto che non solo la decisione controversa nella causa di qua era stata effettivamente emessa, ma altresì che essa era stata addirittura effettivamente eseguita;

-    che erra in diritto il giudice che emana un'ordinanza di irricevibilità manifesta di un ricorso, a fortiori per un motivo di ordine pubblico quale l'inesistenza di un atto arrecante pregiudizio nel caso di un ricorso per annullamento, a seguito di un tentativo di composizione amichevole (il tentativo), tanto più in assenza di una specifica e puntuale motivazione sul punto.

-    Il ricorrente è stato irrimediabilmente leso nel suo diritto alla difesa in quanto, non essendo stato informato della prosecuzione della causa, non ha potuto fare alcunché per meglio difendere le proprie ragioni. Si afferma su questo punto che alla nota del Tribunale della funzione pubblica con la quale comunicava al ricorrente l'esperimento, non ha fatto seguito però alcuna comunicazione, ne in forma scritta né in nessun'altra forma, inerente la prosecuzione della causa né, tanto meno, l'esito del tentativo. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha emanato l'ordinanza impugnata addirittura più di sei mesi dopo l'esperimento. Ad abundantiam, nell'ordinanza non vi è menzione del tentativo.

-    Infine, il ricorrente fa valere un difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché l'errata e falsa applicazione della nozione di decisione arrecante pregiudizio.

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