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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – InnoLux / Commissione

(Causa T-91/11) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) – Accordi e pratiche concordate riguardanti prezzi e capacità di produzione – Competenza territoriale – Vendite interne – Vendite di prodotti finiti che incorporano i prodotti oggetto del cartello – Infrazione unica e continuata – Ammende – Metodo di arrotondamento – Competenza giurisdizionale estesa al merito»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp. (Zhunan, Taiwan) (rappresentanti: J.-F. Bellis, avvocato, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, F. Ronkes Agerbeek e A. Biolan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 – LCD) e di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dalla medesima decisione.

Dispositivo

L’importo dell’ammenda inflitta alla InnoLux Corp., già Chimei InnoLux Corp., dall’articolo 2 della decisione C (2010) 8761 def. della Commissione, dell’8 dicembre 2010, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.309 – LCD), è fissato in EUR 288 000 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La InnoLux è condannata alle spese.

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1     GU C 113 del 9.4.2011.