Language of document : ECLI:EU:C:2022:187

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 10 marzo 2022(1)

Causa C716/20

RTL Television GmbH

contro

Grupo Pestana S.G.P.S., S.A.,

SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo – Nozione di ritrasmissione via cavo – Distribuzione al pubblico simultanea e integrale via cavo di un’emissione di un programma televisivo destinato ad essere ricevuto dal pubblico – Soggetto che opera la distribuzione che non è un organismo di radiodiffusione – Distribuzione sui televisori di camere di hotel»






1.        Un’emittente radiotelevisiva ha il diritto di impedire la messa in onda e di riscuotere un canone per la ritrasmissione dei suoi programmi gratuiti, ricevuti da una struttura alberghiera per mezzo di un’antenna parabolica e trasmesse via cavo coassiale nelle sue camere a beneficio degli ospiti? Questa ritrasmissione costituisce una «ritrasmissione via cavo» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE (2) e può attribuire specifici diritti in capo all’emittente radiotelevisiva, in presenza di una normativa nazionale che sembra ampliare il catalogo dei diritti attribuiti dal diritto dell’Unione?

I.      Quadro giuridico

A.      Diritto dell’Unione

2.        L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, recita:

«( )

Ai fini della presente direttiva, ritrasmissione via cavo è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

3.        L’articolo 8 della direttiva 93/83, intitolato «Diritto di ritrasmissione via cavo», afferma:

«(1)      Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori».

4.        L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 93/83, intitolato «Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo», recita:

«(1)      Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari di diritti d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva».

5.        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE (3), intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«(1)      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(2)      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(…)

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

(3)      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

6.        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE (4), intitolato «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico»:

«(3)      Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

B.      Diritto portoghese

7.        Ai sensi dell’articolo 176, paragrafi 9 e 10 del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, (Codice portoghese del diritto d’autore e dei diritti connessi, in prosieguo: il «CDADC») (5):

«9.      Un organismo di radiodiffusione è un ente che effettua emissioni di radiodiffusione sonora o visiva, intendendosi per emissione di radiodiffusione la diffusione di suoni o immagini, o la loro rappresentazione, separatamente o cumulativamente, su filo o via etere, in particolare su onde hertziane, tramite fibre ottiche, via cavo o satellite, destinata alla ricezione da parte del pubblico.

10.      La ritrasmissione è la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione».

8.        Ai sensi dell’articolo 187 del CDADC:

«(1)       Le emittenti hanno il diritto di autorizzare o proibire:

(a)      la ritrasmissione delle loro trasmissioni via radio;

(b)      la fissazione delle loro trasmissioni su un supporto fisico, sia che si tratti di trasmissioni su filo o senza filo;

(c)      la riproduzione della fissazione delle loro trasmissioni, quando non sono state autorizzate o se si tratta di una fissazione effimera e la riproduzione ha fini diversi da quelli per cui è stata fatta;

(d)      la messa a disposizione del pubblico delle loro trasmissioni, su filo o senza filo, comprese quelle via cavo o via satellite, in modo da potervi accedere da un luogo e in un momento scelti individualmente dal pubblico;

(e)      la comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni, quando tale comunicazione avviene in un luogo pubblico e dietro pagamento di una tassa d’ingresso.

(2)      I diritti previsti dal presente articolo non si applicano a un distributore via cavo che si limita a ritrasmettere le trasmissioni degli organismi di radiodiffusione.

(3)      Si presume che la persona il cui nome o denominazione è stato indicato come tale nella trasmissione in questione, secondo la prassi consolidata, sia titolare di diritti di vicinato in una trasmissione».

9.        Ai sensi degli articoli 3 (Definizioni) e 8 (Estensione ai titolari di diritti connessi) del decreto legge 333/97 (6):

«Articolo 3

Ai fini del presente decreto:

(a)      “satellite”: qualsiasi dispositivo artificiale collocato nello spazio che permette la trasmissione di segnali di radiodiffusione destinati alla ricezione da parte del pubblico;

(b)      “comunicazione al pubblico via satellite”, l’atto di introdurre, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una catena ininterrotta di comunicazione che porta al satellite e ritorna a terra;

(c)      “ritrasmissione via cavo”: la distribuzione al pubblico, trattata simultaneamente e integralmente via cavo, di una trasmissione primaria di programmi televisivi o radiofonici destinati ad essere ricevuti dal pubblico.

(…)

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli 178, 184 e 187 del CDADC e degli articoli 6 e 7 del presente decreto legge si applicano agli artisti, ai produttori di registrazioni sonore e video e agli organismi di diffusione per quanto riguarda la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni, registrazioni sonore, registrazioni video e trasmissioni, nonché per quanto riguarda la ritrasmissione via cavo».

II.    Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.      RTL TELEVISION GmbH è una società con sede in Germania che si occupa della diffusione di programmi radio e televisivi attraverso diversi canali destinati ad essere ricevuti dal grande pubblico.

11.      La diffusione dei programmi TV attraverso le proprie reti televisive avviene mediante «segnale aperto», ovvero senza che la ricezione di questi all’interno delle abitazioni private sia subordinata al pagamento di un canone.

12.      RTL Television (in prosieguo: «RTL»), uno dei canali televisivi appartenenti alla società sopra citata, opera sul territorio di diversi Stati membri offrendo una serie di programmi televisivi (film, serie tv, spettacoli, documentari, eventi sportivi, notizie e rubriche di attualità) ai propri spettatori.

13.      Tali programmi, nonostante siano destinati al pubblico residente in Germania, Austria e Svizzera, possono essere captati mediante segnale satellitare su tutto il territorio europeo, e quindi anche in Portogallo, attraverso il semplice utilizzo di un’antenna parabolica.

14.      RTL ha concluso diversi contratti di licenza con operatori televisivi e con strutture alberghiere situate in diversi Stati membri dell’Unione.

15.      Il Grupo Pestana S.G.P.S. (in prosieguo: il «Gruppo Pestana») è la società madre di uno dei più grandi gruppi portoghesi operante nel settore alberghiero, di cui fa parte anche la società controllata Salvor, Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A. (in prosieguo: la «Salvor»). Quest’ultima, che vede il proprio capitale detenuto al 98,8% dal Grupo Pestana, gestisce diversi alberghi in Portogallo e, in particolare, gli hotel «D. João II» e «Alvor Praia».

16.      Come sottolineato da RTL, gli hotel «D. João II» e «Alvor Praia» hanno, per un periodo che va almeno da maggio 2013 a febbraio 2014, ricevuto le emissioni del satellite di RTL, attraverso antenne paraboliche installate nei propri alberghi, e le hanno trasmesse, mediante cavi coassiali, sui televisori installati nelle camere.

17.      Per questo motivo, RTL ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal de Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale, Portogallo), contro il Gruppo Pestana e la Salvor, affinché fosse dichiarato che la ricezione e la ritrasmissione delle emissioni della rete RTL nelle camere degli hotel «D. João II» e «Alvor Praia» costituisse un atto di comunicazione al pubblico delle emissioni di RTL ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC e un atto di ritrasmissione di tali emissioni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto legge n. 333/97 e quindi, in quanto tale, fosse sottoposta ad una previa autorizzazione da parte di RTL.

18.      In particolare, RTL ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC, in caso di atto di comunicazione al pubblico di opere protette, gli organismi di radiodiffusione godano di una serie di diritti, come quello di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie emissioni.

19.      Tali diritti sarebbero stati, poi, secondo RTL, ulteriormente ampliati da quanto previsto all’articolo 8 del decreto legge n. 333/97, ai sensi del quale gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo delle proprie trasmissioni, nei termini previsti dall’articolo 3, lettera c), e quindi anche nel caso di «distribuzione al pubblico, trasmessa contemporaneamente e interamente via cavo, di una trasmissione primaria di programmi televisivi o radiofonici destinati alla ricezione da parte del pubblico».

20.      Il Tribunal de Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale) ha, tuttavia, respinto il ricorso di RTL osservando che la trasmissione delle emissioni televisive della rete RTL nelle camere degli hotel appartenenti al Gruppo Pestana e alla società Salvor potesse essere considerata come un atto di comunicazione al pubblico ma che le condizioni per l’esercizio del diritto esclusivo di cui all’articolo 187, paragrafo 1, lettera e), non fossero soddisfatte.

21.      Tale Tribunale osservava, altresì, che la fattispecie oggetto del giudizio non potesse essere considerata un atto di ritrasmissione, dal momento che non era stato posto in essere da un organismo di radiodiffusione.

22.      RTL ha impugnato la sentenza del Tribunal de Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale) dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo).

23.      Il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha confermato quanto stabilito in primo grado respingendo, quindi, le pretese avanzate da RTL.

24.      RTL ha presentato ricorso di riesame straordinario della decisione del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di “ritrasmissione via cavo”, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, debba essere interpretata nel senso di comprendere non solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un’emissione di un altro organismo di radiodiffusione, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un’emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).

2)      Se la distribuzione in simultanea dei programmi di un’emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 del Consiglio del 27 settembre 1993».

III. Analisi giuridica

A.      Osservazioni preliminari

25.      Le due questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio sono sintetizzabili, in sostanza, in un’unica questione: un’emittente radiotelevisiva ha il diritto di impedire la messa in onda e di riscuotere un canone per la ritrasmissione delle sue trasmissioni, ricevute da una struttura alberghiera per mezzo di una semplice antenna parabolica e trasmesse via cavo coassiale nelle sue camere a beneficio degli ospiti?

26.      La pretesa della parte ricorrente in via principale si basa sull’assunto che la normativa portoghese estenderebbe i diritti di cui gode l’emittente televisiva nei confronti dei terzi che effettuano atti di comunicazione al pubblico sulla base del diritto dell’Unione, nel caso in cui tale ritrasmissione avvenga «via cavo».

27.      In altre parole, il diritto portoghese, nell’attuare la direttiva 93/83, avrebbe introdotto a favore delle emittenti radiotelevisive il diritto di poter vietare la ritrasmissione e, in ogni caso, di poter pretendere il pagamento di un canone nelle situazioni in cui un soggetto ritrasmetta «via cavo» i programmi free on air di un’emittente radiotelevisiva.

28.      Secondo la linea interpretativa di RTL, seguita con qualche dubbio dal giudice nazionale, il legislatore portoghese avrebbe introdotto una diversa nozione di «distributore via cavo» rispetto a quella ricavabile dal diritto dell’Unione: coloro che svolgono tale attività professionalmente attraverso reti cablate classiche sarebbero in via interpretativa equiparati a soggetti, come le imprese alberghiere che, captando il segnale free on air attraverso il satellite, riproducono il segnale, attraverso un cavo coassiale, nelle camere degli ospiti.

29.      La questione ruota dunque attorno alla nozione di «ritrasmissione via cavo» e, soprattutto, a chi possa essere considerato «distributore via cavo», se cioè sia necessario che quel soggetto sia esso stesso un organismo di radiodiffusione, se sia sufficiente che utilizzi una qualsiasi tecnologia «via cavo», o se invece, e a me appare la soluzione più corretta, debba trattarsi di un «distributore professionale via cavo» che opera attraverso reti tradizionali via cavo.

30.      Situazioni come quella oggetto della causa odierna, a mio parere, in linea con quanto convincentemente dedotto dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte e in udienza, sono invece ascrivibili alla categoria della comunicazione al pubblico, con le condizioni previste dal diritto dell’Unione, perché la ritrasmissione di un programma televisivo free on air possa dar luogo a specifici diritti a favore delle emittenti radiotelevisive.

31.      A titolo preliminare mi sembra utile chiarire fin d’ora, in linea con la giurisprudenza della Corte, che sono due le categorie di soggetti che possono far valere diritti di proprietà intellettuale relativi ad emissioni televisive: da un lato, gli autori delle opere interessate e, dall’altro, gli enti di radiodiffusione, o emittenti radiotelevisive (7).

32.      Per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive, esse possono invocare il diritto di fissazione delle loro emissioni previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, o il diritto di comunicazione al pubblico delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva medesima o, ancora, il diritto di riproduzione delle fissazioni delle nuove emissioni, sancito dall’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29  (8).

33.      Per una migliore chiarezza espositiva esaminerò congiuntamente le questioni giuridiche alla base delle proposte di risposta alle due questioni pregiudiziali alla luce della loro stretta interconnessione e proporrò un’unica risposta articolata.

34.      L’analisi che svolgerò partirà da una sintetica descrizione delle finalità, della natura e del contesto storico e tecnologico in cui è stata emanata la direttiva 93/83, dall’analisi delle nozioni di cavo, ritrasmissione via cavo e distributore via cavo, attraverso un sintetico esame delle diverse direttive richiamate e della giurisprudenza della Corte pertinente.

35.      Giungerò così al cuore della questione e cioè al rapporto tra la nozione di ritrasmissione via cavo e comunicazione al pubblico per qualificare la fattispecie oggetto del presente giudizio.

1.      Finalità e contesto della direttiva 93/83

36.      Le disposizioni della direttiva 93/83, adottata come risposta all’avvento di nuove tecnologie per gli «operatori via cavo», vanno inserite nel loro specifico contesto storico e tecnologico e lette alla luce della giurisprudenza della Corte affinché si possa addivenire ad un’interpretazione sistematica e coerente delle stesse, rispetto alle regole europee in materia di proprietà intellettuale.

37.      La direttiva 93/83 sulla radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo ha «un ambito certo e abbastanza limitato, vale a dire promuovere i servizi paneuropei di radiodiffusione facilitando la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo di programmi radiotelevisivi» (9).

38.      In altre parole, questa direttiva è stata adottata per facilitare, da un lato, la radiodiffusione via satellite e, dall’altro, la ritrasmissione via cavo, promuovendo, all’articolo 9 della direttiva stessa, la concessione di licenze per la ritrasmissione via cavo di un programma da parte di società di gestione collettiva (10).

39.      Essa non ha, dunque, come obiettivo quello di attribuire dei diritti ma quello di rendere possibile un uso completo delle nuove tecnologie per la comunicazione introdotte in quel determinato periodo storico (satellite e cavo) e, in particolare, quello di superare alcune carenze nel sistema contrattuale all’interno del mercato per la concessione di licenze transfrontaliere in caso di ritrasmissione via cavo (11).

40.      Più precisamente, dall’articolo 8 della direttiva 93/83 risulta che la direttiva non impone agli Stati membri di stabilire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo o di definire la portata di tale diritto. Essa prevede semplicemente l’obbligo per gli Stati membri di garantire che la ritrasmissione via cavo di trasmissioni provenienti da altri Stati membri avvenga sul loro territorio nel rispetto dei diritti d’autore esistenti e dei diritti connessi.

41.      La direttiva in questione prevede poi un grado di armonizzazione minima nel senso che non esclude la possibilità di prevedere forme di negoziazione contrattuale dei diritti connessi alle operazioni di trasmissione satellitare e via cavo (12).

42.      La Corte ha, infatti, chiarito che la direttiva 93/83 «prevede l’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi unicamente in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di trasmissioni provenienti da altri Stati membri» (13).

43.      Gli aspetti disciplinati e armonizzati sono relativi, come detto, alla promozione della concessione di licenze per la ritrasmissione via cavo di un programma da parte di società di gestione collettiva.

44.      Questo tuttavia non significa, come si vedrà, che nell’attuazione della direttiva 93/83 le nozioni del diritto dell’Unione possano essere utilizzate in un’accezione diversa da quella stabilita e da ciò possa evincersi l’attribuzione di diritti in contrasto con l’interpretazione sistematica della direttiva stessa.

B.      Questioni pregiudiziali

1.      Sulla nozione di «distributore via cavo»

45.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, per ritrasmissione via cavo si intende la ritrasmissione di un’emissione primaria da uno Stato membro ad un altro attraverso un sistema di redistribuzione via cavo. Inoltre, tale ritrasmissione deve essere simultanea, invariata ed integrale rispetto all’emissione primaria che può, a sua volta, avvenire su filo o senza filo, su onde hertziane o via satellite. Infine, viene specificato che l’oggetto dell’emissione primaria, e quindi della ritrasmissione, deve sostanziarsi in programmi radiotelevisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

46.      Agli articoli 8 e 9, si legge che le condizioni per esercitare il diritto di ritrasmissione via cavo devono essere soddisfatte da un «distributore via cavo».

47.      La direttiva 93/83 non definisce però la nozione di «cavo» né quella di «distributore via cavo», dandole per presupposte e, dunque, non consente di evincere quali siano gli organismi che possono effettuare la «ritrasmissione via cavo».

48.      Sebbene la Corte non abbia mai direttamente affrontato in una sentenza tale questione, appaiono convincenti, e in linea con l’interpretazione che si propone, le parole dell’avvocato generale Øe nelle conclusioni nella causa ITV 2 (ITV Broadcasting e a., C‑275/15, EU:C:2016:649).

49.      Le osservazioni svolte dall’avvocato generale Øe erano relative a una controversia differente rispetto a quella odierna, in cui erano in discussione non già i diritti degli organismi di radiodiffusione ma i diritti d’autore; le disposizioni del diritto dell’Unione evocate nel giudizio, poi, non erano precisamente quelle contenute nella direttiva 93/83 (14).

50.      Tuttavia, il ragionamento seguito può essere a mio avviso utile anche per la causa odierna, nella misura in cui si offre una convincente interpretazione della nozione di «cavo» e di «distributore via cavo» valida per l’intero corpus di norme relative ai diritti d’autore e ai diritti connessi.

51.      La nozione di «cavo» non appare soltanto nella direttiva 2001/29, ma è utilizzata anche in talune direttive che costituiscono il fondamento della direttiva 2001/29, vale a dire le direttive 92/100, 93/83 e 93/98.

52.      Affinché siano rispettate le esigenze di unicità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, afferma l’avvocato generale Øe, «le nozioni utilizzate da tutte le direttive di cui sopra devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa in un contesto legislativo preciso» (15).

53.      Dal momento che nessuna delle direttive summenzionate prevede una definizione della nozione di «cavo», occorre, quindi, interpretare tale nozione alla luce del contesto (tecnologico) entro il quale essa s’inserisce e degli obiettivi perseguiti dalle direttive.

54.      Prosegue l’avvocato generale Øe affermando che «Riguardo al contesto in cui s’inserisce la nozione di “cavo”, occorre rilevare che tale nozione è utilizzata, in tutte le direttive di cui trattasi, in relazione ad altre tecnologie, segnatamente quella della diffusione via “satellite”. Peraltro, l’espressione “su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite”, utilizzata nell’articolo 2, lettera e), e nell’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, lascia intendere che le nozioni di “cavo” e di “satellite” rappresentano, rispettivamente, specificazioni delle più ampie nozioni di “filo” e “via etere”» (16).

55.      Anche la direttiva 93/83 contiene una netta distinzione tra «radiodiffusione via satellite» e «ritrasmissione via cavo» e, pertanto, mi sembra convincente l’argomento secondo cui, facendo riferimento agli obiettivi della direttiva 2001/29, l’avvocato generale Øe afferma che si suppone che il legislatore dell’Unione abbia scelto in modo assolutamente consapevole la terminologia adottata nella citata direttiva. In altre parole, occorre considerare che il legislatore dell’Unione, se avesse voluto conferire alla nozione di «cavo» ai sensi della direttiva 2001/29 un significato neutrale dal punto di vista tecnologico, avrebbe optato per una nozione più generica, o, quanto meno, avrebbe precisato che la nozione di «cavo» comprendeva altre tecnologie (17).

56.      Conclude l’avvocato generale Øe sul punto: «Tutte le considerazioni che precedono conducono alla conclusione che la nozione di “cavo”, di cui all’articolo 9, della direttiva 2001/29, è limitata alle reti cablate classiche gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali» (18).

57.      Ritengo questa argomentazione trasponibile anche al caso odierno: pur essendo differenti gli obiettivi della direttiva 2001/29 (19) da quelli della direttiva 93/83, ricordo che quest’ultima ha come obiettivo quello di rendere possibile un uso completo delle nuove tecnologie per la comunicazione introdotte in quel determinato periodo storico (satellite e cavo) e, in particolare, quello di superare alcune carenze nel sistema contrattuale all’interno del mercato per la concessione di licenze transfrontaliere in caso di ritrasmissione via cavo.

58.      Non si tratta, pertanto, alla luce del contesto tecnologico e storico e delle finalità delle direttive, di fissare il significato di una nozione del diritto dell’Unione rendendola insensibile ai cambiamenti tecnologici ma soltanto di interpretare il sistema in cui nelle diverse direttive pertinenti le nozioni di «cavo» e di «ritrasmissione via cavo» sono utilizzate, al solo fine di concludere che il «distributore via cavo» non può che essere un soggetto che utilizza per scopi professionali la rete tradizionale via cavo, alternativa a quella satellitare nella summa divisio della direttiva 93/83.

59.      Dunque, da un lato, con riferimento alla prima questione pregiudiziale, ritengo che essa potrebbe essere il frutto di una confusione terminologica della nozione di «ritrasmissione» tra i contenuti delle diverse fonti citate dal giudice del rinvio.

60.      Non mi sembra, infatti, dubitabile che la «ritrasmissione via cavo» possa essere effettuata anche da soggetti che non sono organismi di radiodiffusione: è sufficiente che si tratti di «distributori (professionali) via cavo».

61.      Ciò non sposta però i termini della questione per la soluzione del caso che ci occupa, e mette inevitabilmente il focus sulla seconda questione pregiudiziale: come sopra argomentato, il termine «distributore via cavo» deve avere il suo significato tradizionale, tenendo conto della tecnologia prevalente al momento dell’adozione della direttiva 93/83 e, in particolare, delle reti via cavo tradizionali e dei loro distributori professionali.

2.      Sulla nozione di «atto di comunicazione al pubblico» per le ritrasmissioni nelle strutture alberghiere

62.      Occorre, a mio avviso, prendere in esame la nozione di «atto di comunicazione al pubblico» che, come vedremo, meglio si addice ad inquadrare la fattispecie oggetto della causa odierna piuttosto che rispetto alla nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83.

63.      È infatti sulla base di tale nozione che il diritto dell’Unione, nel caso di ritrasmissioni da parte di altri soggetti, attribuisce diritti agli autori e, al ricorrere di determinate condizioni, alle emittenti.

64.      Per quanto attiene alla giurisprudenza sulla comunicazione al pubblico da parte di imprese alberghiere, la Corte ha affermato nella sentenza Egeda (20) che il fatto che un istituto alberghiero riceva segnali televisivi per via satellitare o terrestre e li distribuisca via cavo nelle sue varie camere costituisce un atto di comunicazione al pubblico.

65.      Anche in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2001/29, numerose sentenze hanno stabilito che un’impresa alberghiera che dispone di apparecchi televisivi o radiofonici nelle sue camere d’albergo ai quali trasmette segnali di trasmissione di programmi, effettua una comunicazione al pubblico (21).

66.      In linea con le osservazioni della Commissione, ritengo che l’attività di un’impresa alberghiera che trasmette il segnale ricevuto nelle camere a beneficio degli ospiti possa essere considerata come una comunicazione di opere al pubblico ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, relativamente agli autori.

67.      Tuttavia, per quanto riguarda le emittenti, questa attività deve essere considerata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 (22).

68.      Sebbene, pertanto, l’attività dell’impresa alberghiera possa essere considerata una comunicazione al pubblico, le condizioni fissate dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte (23) per l’esercizio di diritti da parte delle emittenti sono riconducibili sostanzialmente allo specifico vantaggio economico di cui beneficia il soggetto che ritrasmette il programma televisivo emesso in chiaro dall’organismo di radiodiffusione (per es. il biglietto d’ingresso).

3.      Inquadramento della fattispecie oggetto della causa odierna e risposta alle questioni pregiudiziali

69.      Chiariti i termini della nozione di «ritrasmissione via cavo» e «distributore via cavo» nel diritto dell’Unione e riepilogata la nozione di comunicazione al pubblico, dedicherò alcune osservazioni alla tesi proposta dal ricorrente in via principale con particolare riferimento alle condizioni fissate perché la comunicazione al pubblico da parte di un hotel possa dar luogo a diritti a favore dell’emittente radiotelevisiva.

70.      Ciò al fine di concludere per la riconducibilità della fattispecie oggetto della causa odierna ad una comunicazione al pubblico e non già ad una ritrasmissione via cavo.

71.      L’interpretazione proposta dal ricorrente in via principale, secondo cui la ritrasmissione di programmi televisivi free on air da parte delle imprese alberghiere a favore dei clienti ospiti nelle stanze rappresenti al tempo stesso una comunicazione al pubblico e una ritrasmissione via cavo, con la conseguenza che le emittenti televisive potrebbero così godere di specifici diritti in ragione della riconducibilità delle suddette imprese alberghiere a un «distributore via cavo», è frutto di un equivoco.

72.      L’equivoco nasce probabilmente da due erronee interpretazioni delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, probabilmente, ma ciò sarà oggetto di specifica valutazione da parte del giudice nazionale, dell’erronea interpretazione del diritto interno alla luce di quello dell’Unione.

73.      In primo luogo, la nozione di ritrasmissione via cavo della direttiva 93/83, come ben chiarito dalla Commissione nelle sue osservazioni e come sopra riportato nel contesto di una interpretazione sistematica, è quella storica e non dinamica e dunque si riferisce alla ritrasmissione effettuata da un soggetto che professionalmente è un operatore via cavo attraverso reti via cavo tradizionali.

74.      In secondo luogo, le condizioni per la remunerazione di un atto di comunicazione al pubblico, come si è visto nel paragrafo che precede, non risiedono nella circostanza «soggettiva» della natura economica o imprenditoriale del soggetto che ritrasmette una trasmissione in chiaro (nel caso che ci occupa un gruppo alberghiero) ma nello specifico vantaggio economico che quel soggetto trae dalla stessa ritrasmissione (circostanza «oggettiva»).

75.      In terzo luogo, a mio parere, ferma la competenza del giudice nazionale a trarne le conseguenze sul caso specifico, l’interpretazione offerta da RTL secondo cui il diritto portoghese avrebbe ampliato la nozione di «ritrasmissione via cavo» di cui alla direttiva 93/83 e che pertanto, alla luce della natura di armonizzazione minima della direttiva, gli organismi di radiodiffusione godrebbero di specifici diritti non riconosciuti dalla direttiva stessa nei confronti di soggetti come le imprese alberghiere, equiparate in via interpretativa a «distributori via cavo», non è l’unica possibile e non è conforme al diritto dell’Unione.

76.      Ad avviso di RTL sarebbe necessario interpretare estensivamente la sentenza Verwertungsgesellschaft Rundfunk (24) nella parte in cui incoraggerebbe gli Stati membri a introdurre diritti supplementari per remunerare situazioni come quella che ci occupa. E in Portogallo ciò sarebbe stato fatto con le norme citate nell’ordinanza di rinvio dal giudice nazionale.

77.      Non condivido le conclusioni di RTL.

78.      Ritengo, infatti, che l’attribuzione di diritti supplementari a favore delle emittenti televisive rispetto a quelli previsti nel diritto dell’Unione avrebbe dovuto essere più esplicita e soprattutto sorretta da ragioni rinvenibili nell’interpretazione sistematica del corpus di norme contenute nel diritto europeo.

79.      Utilizzare questo farraginoso meccanismo di inquadrare la fattispecie nella ritrasmissione via cavo prevista dalla direttiva 93/83 al fine di equiparare soggetti come gli alberghi a operatori tradizionali via cavo non può a mio avviso condurre ai risultati sperati.

80.      Ritengo, che se il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che i legislatori nazionali possano introdurre, con ben definiti meccanismi di gestione individuale e collettiva, che non provochino distorsioni nei mercati, diritti aggiuntivi a quelli previsti, ciò che senz’altro non può fare il diritto nazionale è attribuire un significato diverso a nozioni definite dal diritto dell’Unione.

81.      Si potrebbe consentire, come di fatto è a mio avviso già consentito, di stipulare sulla base della libertà contrattuale accordi tra emittenti televisive e altri soggetti, e come dal fascicolo risulta sia già avvenuto, ma ciò non significa che dal diritto dell’Unione si possa trarre l’esistenza di diritti soggettivi in tal senso né che disposizioni nazionali possano farlo con il solo riferimento a nozioni di diritto dell’Unione cui si attribuirebbe un diverso contenuto.

82.      Nel caso di specie è di tutta evidenza che un albergo non trae alcun vantaggio economico specifico dalla ritrasmissione nelle stanze, ad uso degli ospiti, di programmi televisivi in chiaro dal momento che la fissazione del prezzo della stanza, nella comune esperienza, prescinde totalmente da tale circostanza.

83.      Come risulta, infatti, dalla sentenza Verwertungsgesellschaft Rundfunk (25), la comunicazione di programmi televisivi e radiofonici per mezzo di apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto d’ingresso, poiché il prezzo di una camera d’albergo costituisce il corrispettivo di un servizio di alloggio, al quale si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, alcuni servizi supplementari, come la messa in onda di programmi televisivi e radiofonici per mezzo degli apparecchi di ricezione nelle camere, che sono normalmente inclusi indistintamente nel prezzo della notte (26).

84.      La tesi proposta da RTL nelle sue osservazioni, e ribadita con enfasi in udienza, infine, secondo cui l’interpretazione che si propone, sostenuta anche dalla Commissione, rischierebbe di creare gravi pregiudizi al sistema del diritto d’autore in Europa è priva di fondamento.

85.      Innanzitutto, le pretese avanzate da RTL in qualità di organismo di radiodiffusione non hanno alcun impatto sui diritti degli autori che, come sopra visto e come noto, trovano nel diritto dell’Unione disciplina autonoma rispetto a quella dei diritti a favore degli organismi di radiodiffusione (quando non sono anche tecnicamente autori dei programmi ma trasmettono, come nel caso che ci occupa, programmi televisivi gratuiti).

86.      In secondo luogo, anche a voler considerare i diritti degli organismi di radiodiffusione, è noto che i diritti derivanti dalla ritrasmissione di programmi televisivi variano notevolmente nel sistema del diritto dell’Unione a seconda del modello di business prescelto: il sistema delle pay tv prevede un tipo di remunerazione specifica da parte degli utenti privati e commerciali (seppure normalmente in misura differenziata), la ritrasmissione libera prevede invece per l’organismo di radiodiffusione una remunerazione attraverso la raccolta pubblicitaria.

87.      Ben diverso è, infatti, il caso della trasmissione di canali «a pagamento» per i quali è richiesta normalmente all’ospite una specifica integrazione del costo della stanza e che quindi ha come conseguenza il riconoscimento di diritti economici (un canone) a favore dell’organismo di radiodiffusione (27).

88.      Sovrapporre questi due modelli di business è fuorviante.

89.      È invece proprio seguendo l’interpretazione proposta da RTL che si rischierebbero incertezze nelle interpretazioni, dal momento che si uscirebbe dall’attuale quadro descritto: la ritrasmissione via cavo è solo quella operata da operatori via cavo professionali e la comunicazione al pubblico, indipendentemente dal sistema di ritrasmissione, consente la remunerazione per gli organismi di radiodiffusione in dipendenza del modello di business adottato alle condizioni chiaramente fissate dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte.

90.      Si entrerebbe invece in un quadro nel quale, in sostanza, il solo fatto che il soggetto che ritrasmette programmi televisivi gratuiti tramite cavo coassiale all’interno di una struttura sia un soggetto che svolge attività imprenditoriale è equiparabile a un operatore professionale via cavo. Con grandi difficoltà interpretative a distinguere soggetti aventi effettivamente natura imprenditoriale, da soggetti che svolgono anche servizi pubblici o privati cittadini che svolgono attività di impresa.

91.      Quanto infine all’esistenza di specifici accordi in ragione dei quali alcuni organismi di radiodiffusione avrebbero ottenuto, per via contrattuale, una remunerazione per la ritrasmissione di programmi in chiaro da parte di gruppi alberghieri non sposta i termini della questione né mina la correttezza dell’interpretazione proposta.

92.      Si tratta, infatti, di accordi ottenuti per via negoziale sempre possibili e non vietati dal diritto dell’Unione ma da ciò non si può trarre la conseguenza che il diritto dell’Unione riconosca determinati diritti agli organismi di radiodiffusione, né che i diritti nazionali possano riconoscerli, attribuendo significati differenti a nozioni definite nel diritto dell’Unione.

4.      Sulle conseguenze per il giudice di rinvio

93.      Poche considerazioni finali dedicherò ancora alla questione del diritto interno coinvolto nella causa odierna, precisando alcuni concetti già sopra accennati.

94.      Chiariti i termini in cui a mio avviso deve essere interpretato il diritto dell’Unione restano da svolgere alcune considerazioni per offrire elementi al giudice del rinvio al fine di valutare se il diritto dello Stato membro che ospita il giudizio in via principale sia o meno conforme al diritto dell’Unione.

95.      Sarà, infatti, compito del giudice di rinvio fare applicazione dei principi del diritto dell’Unione sul diritto nazionale e valutarne pertanto la possibilità di una interpretazione conforme.

96.      Se rientra senz’altro, in linea di principio, nella discrezionalità degli Stati membri introdurre disposizioni nazionali di maggior favore a tutela degli autori ma anche degli organismi di radiodiffusione, entro i limiti fissati dal diritto dell’Unione, in linea con le considerazioni che precedono osservo quanto segue.

97.      La direttiva 93/83 non attribuisce specifici diritti agli organismi di radiodiffusione ma ha altre finalità e cioè quella di facilitare la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, promuovendo la concessione di licenze per la ritrasmissione via cavo di un programma da parte di società di gestione collettiva.

98.      Le nozioni di «cavo», «ritrasmissione via cavo» e «distributore via cavo», seppure non espressamente definite nella direttiva 93/83, possono evincersi dalle finalità della direttiva stessa, dal contesto storico e tecnologico della sua emanazione, dal sistema complessivo delle direttive pertinenti e, pertanto, vanno considerate nozioni del diritto dell’Unione.

99.      Per questi motivi, a mio avviso, le disposizioni nazionali di uno Stato membro non possono attribuire un significato diverso a quelle nozioni, neppure al fine di ampliare il catalogo dei diritti per gli organismi di radiodiffusione.

100. Ritengo, dunque, ferma restando la competenza del giudice nazionale a fare applicazione dei principi sopra esposti al diritto nazionale, che sia possibile e anzi auspicabile un’interpretazione del diritto portoghese, conforme al diritto dell’Unione, nel senso che, ferma restando la possibilità di attribuire diritti aggiuntivi agli organismi di radiodiffusione, nel limiti stabiliti dal diritto dell’Unione, non attribuisca, neppure in via interpretativa, un diverso contenuto a nozioni già definite dal diritto dell’Unione.

IV.    Conclusioni

101. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte Suprema, Portogallo) nel seguente modo.

«La nozione di “ritrasmissione via cavo”, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, si riferisce alla ritrasmissione di una trasmissione primaria da parte di distributori via cavo, che effettuano tale ritrasmissione come operatori professionali nel contesto di una rete via cavo convenzionale.

La distribuzione simultanea delle trasmissioni di un canale televisivo, diffuse via satellite, per mezzo dei vari apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo, mediante cavo coassiale, non costituisce una “ritrasmissione via cavo” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83, poiché l’impresa alberghiera non può essere considerata un distributore via cavo ai sensi di tale direttiva».


1      Lingua originale: l’italiano.


2      Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15).


3      Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


4      Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale  (GU 2006, L 376, pag. 28).


5      Decreto legge nº 63/85, che approva il Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, (Diário da República n. 61, serie I, del 14 marzo 1985, disponibile su https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34475475/view).


6      Decreto legge n. 333/97 del 27 novembre 1997, che recepisce nell’ordinamento giuridico interno la direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (DR n. 275, serie I-A, del 27 novembre 1997, disponibile su https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/406485/details/normal?q=Decreto-Lei+n.%C2%BA%20333%2F97).


7      V. sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 148).


8      V. sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 150).


9      Rosén J., The satellite and cable directive, EU Copyright Law: A Commentary, Edward Elgar Law, 2014, pag. 206.


10      Stamatoudi, I. A; Torremans, P.: EU Copyright Law: A Commentary, Edward Elgar Law, 2014, pag. 408.


11      A. Kur, T. Dreier, S. Luginbuehl, European Intellectual Property Law, Elgar, 2019, pagg. 304 e 305.


12      V. in tal senso considerando 33, 34 e 35.


13      V. sentenza del 1° marzo 2017, ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2017:144, punto 21).


14      Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la nozione di «cavo», di cui all’articolo 9 della direttiva 2001/29, fosse correlata ad una specifica tecnologia, limitata alle reti cablate classiche gestite da prestatori di servizi via cavo tradizionali, o se essa avesse invece un significato neutrale dal punto di vista tecnologico che potesse includere servizi funzionalmente analoghi trasmessi via Internet.


15      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2016:649, paragrafo 70).


16      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2016:649, paragrafo 72).


17      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2016:649, paragrafo 73).


18      V. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa ITV Broadcasting e a. (C‑275/15, EU:C:2016:649, paragrafo 74).


19      Rispondere, a livello dell’Unione, alle sfide della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi presentate dai nuovi servizi della società dell’informazione, resi possibili da internet.


20      V. sentenza del 3 febbraio 2000, EGEDA (C‑293/98, EU:C:2000:66, punto 29).


21      V. osservazioni della Commissione, punto 70 e giurisprudenza citata.


22      L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, recita che: «Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».


23      V. sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131).


24      Sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131).


25      Sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131).


26      V. sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk (C‑641/15, EU:C:2017:131, punti 24 e 27).


27      Come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29. Gli alberghi di cui trattasi distribuiscono, infatti, non «in differita», bensì simultaneamente, tramite cavo coassiale, le trasmissioni del canale televisivo RTL, diffuse via satellite, attraverso i vari apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo. Non si tratta, dunque, di una messa a disposizione del pubblico di fissazioni di trasmissioni da parte di un organismo di radiodiffusione equiparabile a un servizio di video-on-demand.