Language of document : ECLI:EU:T:2023:871

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

15 dicembre 2023 (*)

«Ricorso di annullamento – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Decisione della camera permanente della Procura europea di portare il caso in giudizio – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza»

Nella causa T‑103/23,

Victor-Constantin Stan, residente a Bucarest (Romania), rappresentato da A. Şandru e V. Costa Ramos, avvocati,

ricorrente,

contro

Procura europea, rappresentata da L. De Matteis, F.-R. Radu e E. Farhat, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia (relatrice), presidente, M. Jaeger e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, e segnatamente:

–        il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2023,

–        l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Procura europea con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2023,

–        le osservazioni del ricorrente sull’eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2023,

–        le istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Parlamento europeo depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 3, il 14 e il 22 giugno 2023,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. Victor-Constantin Stan, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della camera permanente n. 4 della Procura europea del 9 dicembre 2022 con la quale quest’ultima ha rinviato a giudizio la causa che lo riguarda (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 22 dicembre 2021 la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timişoara (Direzione nazionale anticorruzione – servizio territoriale di Timişoara, Romania) ha registrato le denunce di due persone riguardo alla possibile commissione di reati.

3        Con decisione del 20 gennaio 2021, il procuratore europeo delegato incaricato del caso in Romania ha chiesto l’avocazione del caso registrato presso la Direzione nazionale anticorruzione – servizio territoriale di Timişoara.

4        Il 27 gennaio 2022 il procuratore europeo delegato incaricato del caso in Romania ha avviato un’indagine. A suo avviso, a partire dal 2018, diverse persone hanno commesso reati che consentivano loro di ottenere illegalmente fondi provenienti dal bilancio dell’Unione europea e dal bilancio dello Stato rumeno.

5        Il 28 giugno 2022, a seguito di un’ordinanza del 27 giugno 2022 del procuratore europeo delegato incaricato del caso in Romania, il ricorrente ha acquisito lo status di imputato per fatti, commessi in qualità di coautore, di acquisizione illegale di fondi rumeni, puniti dall’articolo 306 del codice penale rumeno. Secondo il procuratore europeo delegato incaricato del caso in Romania, nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2018 e il 31 agosto 2021, il ricorrente avrebbe presentato all’Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timișoara (Agenzia di Timişoara per le piccole e medie imprese, l’incentivazione degli investimenti e la promozione delle esportazioni, Romania) documenti falsi, inesatti e incompleti riguardanti progetti depositati da sei società al fine di ottenere fondi provenienti dal bilancio nazionale rumeno.

6        Il 9 dicembre 2022 la camera permanente n. 4 della Procura europea ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha rinviato a giudizio il procedimento riguardante in particolare il ricorrente archiviando la parte relativa a fatti di corruzione e falsificazione che non lo riguardava.

7        Il 19 dicembre 2022 il procuratore europeo delegato incaricato del caso in Romania ha presentato la requisitoria e il ricorrente è stato giudicato dinanzi al Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) per il reato di acquisizione illecita di fondi.

 Conclusioni delle parti

8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e gli atti conseguenti;

–        dichiarare, se del caso, inapplicabili le disposizioni del regolamento interno della Procura europea in contrasto con il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1).

9        Con l’eccezione di irricevibilità, la Procura europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare il ricorrente alle spese.

10      In risposta all’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Procura europea;

–        in subordine, riservare la propria decisione fino alla pronuncia sul merito della causa.

 In diritto

11      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità del ricorso o sulla sua competenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Procura europea ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità del ricorso, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

12      La Procura europea deduce tre motivi di irricevibilità. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale non sia competente a statuire sulla domanda di annullamento della decisione impugnata per il motivo che l’articolo 263 TFUE non si applica nella fattispecie agli atti procedurali della stessa. In secondo luogo, essa rileva che il ricorrente non è legittimato ad agire. In terzo luogo, essa ritiene che, essendo il ricorso principale irricevibile, l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, debba essere respinta in quanto irricevibile.

13      Per quanto riguarda il primo motivo di irricevibilità, la Procura europea afferma che il presente ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, è irricevibile in quanto la decisione impugnata è soggetta ad un controllo giurisdizionale solo alle condizioni previste dall’articolo 42 del regolamento 2017/1939, le quali non sono soddisfatte nel caso di specie.

14      A tal proposito, la Procura europea sostiene che l’articolo 263 TFUE non si applichi ai suoi atti procedurali. In forza dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 costituirebbe una lex specialis rispetto all’articolo 263 TFUE. L’ambito del controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea, previsto da detto articolo 42, poggerebbe su diversi pilastri, i quali, congiuntamente, costituirebbero un sistema diretto ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie procedurali sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

15      Il primo pilastro sarebbe rappresentato dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, secondo cui il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi rientra nella competenza dell’organo giurisdizionale nazionale competente conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ad avviso della Procura europea, l’attribuzione di tale competenza agli organi giurisdizionali nazionali è una conseguenza diretta e naturale del fatto che i casi esaminati dalla Procura europea sono deferiti all’organo giurisdizionale nazionale competente. Inoltre, da un lato, in virtù della normativa vigente, solo i giudici nazionali sarebbero competenti ad applicare contemporaneamente il diritto nazionale e il diritto dell’Unione. Dall’altro, nell’ambito delle sue attività di indagine e azione penale, la Procura europea applicherebbe sia il diritto dell’Unione sia il diritto nazionale. Il fatto di affidare il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea a un organo giurisdizionale nazionale competente ad applicare sia il diritto nazionale sia il diritto dell’Unione costituirebbe una garanzia del diritto a un ricorso effettivo riconosciuto alle persone oggetto di indagini della Procura europea. Così, il regolamento 2017/1939 consentirebbe una deroga parziale ai principi del diritto dell’Unione riguardanti la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea a controllare gli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, sancita, tra l’altro, dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), in quanto consente agli organi giurisdizionali nazionali di controllare gli atti della Procura europea e di invalidarli qualora violino il diritto nazionale.

16      La Procura europea aggiunge che, qualora l’atto procedurale della Procura europea oggetto di esame da parte di un organo giurisdizionale nazionale sia considerato contrario a una disposizione del diritto dell’Unione, l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1939 impone agli organi giurisdizionali nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale in ordine alla validità di detto atto, conformemente all’articolo 267 TFUE. Inoltre, l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939 stabilirebbe un’eccezione alla regola sancita al paragrafo 1 di tale articolo, al fine di includere qualsiasi situazione residuale nella quale non sia possibile un ricorso a livello nazionale avverso una decisione della Procura europea di archiviare un caso, e troverebbe applicazione solo qualora il controllo giurisdizionale sia richiesto sulla base del diritto dell’Unione.

17      La Procura europea precisa inoltre che, nel caso di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento 2017/1939 relativo agli atti giuridici della Procura europea che non sono qualificati quali atti procedurali destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, affinché il ricorso sia ricevibile devono essere soddisfatte tutte le condizioni per proporre un ricorso, ai sensi all’articolo 263 TFUE.

18      Infine, la Procura europea sottolinea le conseguenze, sia sul proprio funzionamento sia su quello della Corte di giustizia dell’Unione europea, della ricevibilità dei ricorsi di annullamento diretti contro i suoi atti procedurali, diversi da quelli previsti in via eccezionale all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939. Da un lato, le indagini della Procura europea sarebbero ritardate, mentre la Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe trasformata in corte d’appello penale per un gran numero di cause penali. Dall’altro, dichiarare ricevibili detti ricorsi di annullamento sarebbe contrario alle disposizioni di cui all’articolo 86 TFUE e al regolamento 2017/1939.

19      Il ricorrente afferma che il suo ricorso è ricevibile. A suo avviso, l’approccio propugnato dalla Procura europea è contrario al diritto dell’Unione. L’articolo 42 del regolamento 2017/1939 non soddisferebbe i requisiti del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo previsti all’articolo 47 della Carta e pregiudicherebbe la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, prevista dall’articolo 19 TUE, volta a garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati dell’Unione e il rispetto dell’autonomia del sistema giuridico dell’Unione.

20      In primo luogo, il ricorrente sottolinea che il controllo giurisdizionale è un meccanismo che garantisce il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo. Il principio di effettività, strettamente connesso al rispetto del diritto a un ricorso effettivo, imporrebbe che i singoli abbiano accesso a ricorsi adeguati ed effettivi per la tutela dei loro diritti e delle loro libertà conformemente al diritto dell’Unione. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito solo interpretando l’articolo 42 del regolamento 2017/1939 nel senso che esso consente alle persone fisiche di proporre un ricorso di annullamento avverso le decisioni della Procura europea dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Analogamente, gli organi giurisdizionali nazionali non avrebbero «la competenza o la capacità di riconoscere che una decisione della camera permanente» della Procura europea è contraria al diritto dell’Unione, cosicché il rispetto del diritto dei singoli a un ricorso effettivo dipenderebbe dalla volontà di tali organi giurisdizionali di ricorrere al meccanismo del rinvio pregiudiziale. La competenza dei giudici nazionali sarebbe limitata a valutare se i motivi del ricorrente facciano sorgere dubbi sufficienti sulla validità della misura di cui trattasi affinché venga accolta una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal ricorrente. I singoli non potrebbero quindi ricorrere liberamente al procedimento pregiudiziale. Il rifiuto, da parte di un giudice nazionale, di accogliere la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’imputato comporterebbe un rischio elevato che il diritto dell’Unione non trovi applicazione o sia applicato erroneamente.

21      Sussisterebbero inoltre divergenze per quanto riguarda «la misura in cui i giudici nazionali dei diversi Stati membri si avvalgono effettivamente della possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale», il che potrebbe condurre a situazioni discriminatorie tra i cittadini dei diversi Stati membri. Ad avviso del ricorrente, si può ritenere che non vi sia un vero e proprio controllo giurisdizionale sugli atti adottati dalla Procura europea nel corso dei procedimenti penali condotti dai procuratori europei delegati in Romania.

22      Il ricorrente sostiene che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 «divide indebitamente la competenza» della Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima avrebbe ricordato che «il controllo giurisdizionale negli Stati membri deve essere effettuato conformemente al diritto dell’Unione e che la [sua] competenza (...) non può essere aggirata o esclusa da norme di diritto derivato». Peraltro, secondo il ricorrente, il ricorso ai soli giudici nazionali al fine di ottenere la tutela giurisdizionale del diritto dell’Unione può condurre a interpretazioni incoerenti e pregiudicare i principi armonizzati della normativa dell’Unione. Egli sostiene che sottrarre gli atti della Procura europea alla competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione equivale a privarlo del ricorso al quale avrebbe diritto in forza dell’articolo 47 della Carta.

23      In secondo luogo, il ricorrente afferma che il riferimento, di cui all’articolo 86, paragrafo 2, TFUE, all’esercizio di un’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali è un’eccezione, riconosciuta alla Procura europea, che riguarda la mera fase processuale, ma che non può essere interpretata in maniera estensiva né essere considerata tale da ostare alla competenza specifica attribuita agli organi giurisdizionali dell’Unione. Il ricorrente aggiunge che dall’interpretazione letterale e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 3, TFUE risulta che la disposizione in parola non prevede espressamente la possibilità di derogare alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di controllo giurisdizionale degli atti adottati dalla Procura europea né implicitamente quella di limitare tale competenza. L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 2017/1939 dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con le altre norme e i principi dell’Unione in materia giurisdizionale che tengono conto del diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.

24      In terzo luogo, il ricorrente sostiene che le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento, previste all’articolo 263, quarto comma, TFUE, sono soddisfatte nel caso di specie. Infatti, sotto un primo profilo, la decisione impugnata, per sua stessa natura, avrebbe un effetto diretto sulla situazione giuridica del ricorrente, sotto un secondo profilo, detta decisione riguarderebbe direttamente il ricorrente e inciderebbe concretamente sulla sua situazione giuridica, sotto un terzo profilo, il ricorrente avrebbe un interesse legittimo all’annullamento di detta decisione e, sotto un quarto profilo, il termine di due mesi per proporre il ricorso contro la decisione impugnata sarebbe stato rispettato.

25      In limine, occorre ricordare che il meccanismo previsto dal legislatore per garantire il riesame degli atti processuali della Procura europea è un meccanismo sui generis (v., per analogia, ordinanze del 13 giugno 2022, Mendes de Almeida/Consiglio, T‑334/21, EU:T:2022:375, punto 40, e del 25 ottobre 2022, WO/Procura europea, T‑603/21, non pubblicata, EU:T:2022:683, punto 36). Secondo il considerando 88 del regolamento 2017/1939, tale meccanismo mira a garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

26      Per quanto riguarda gli atti procedurali della Procura europea, il loro controllo giurisdizionale è previsto all’articolo 42 del regolamento 2017/1939. Più in particolare, il paragrafo 1 di tale articolo dispone, segnatamente, che gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi siano soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Il paragrafo 2 del medesimo articolo precisa che, conformemente all’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti procedurali della Procura europea, nella misura in cui una tale questione di validità sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro direttamente sulla base del diritto dell’Unione, sull’interpretazione o la validità di disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il regolamento 2017/1939, e sull’interpretazione degli articoli 22 e 25 di detto regolamento relativamente a eventuali conflitti di competenza tra la Procura europea e le autorità nazionali competenti.

27      L’articolo 42 del regolamento 2017/1939 prevede espressamente la competenza del giudice dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, soltanto per le decisioni della Procura europea di archiviare un caso, nella misura in cui siano contestate direttamente sulla base del diritto dell’Unione, nonché per le decisioni della Procura europea che incidono sui diritti degli interessati, ai sensi del capo VIII del regolamento 2017/1939, e per le decisioni della Procura europea che non sono atti procedurali, quali quelle riguardanti il diritto di accesso del pubblico ai documenti, o le decisioni di rimozione di procuratori europei delegati adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, o di qualsiasi altra decisione amministrativa.

28      Nel caso di specie, occorre sottolineare che la decisione impugnata, per quanto riguarda il ricorrente, costituisce un atto procedurale della Procura europea che non rientra nelle decisioni di cui all’articolo 42, paragrafi 3 e 8, del regolamento 2017/1939. Per contro, la parte della decisione impugnata relativa a fatti di corruzione e di falsificazione che dispone l’archiviazione del caso non riguarda il ricorrente.

29      Orbene, il ricorrente ritiene che il Tribunale dovrebbe dichiararsi competente, basandosi su un’interpretazione dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, per conformarsi ai requisiti, segnatamente, del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, e per non pregiudicare la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea allo scopo di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati e il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

30      Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso ad un’interpretazione estensiva è possibile solo nella misura in cui essa è compatibile con il testo della disposizione di cui trattasi e che finanche il principio dell’interpretazione conforme a una norma di forza vincolante superiore non può servire a fondare un’interpretazione contra legem (v., per analogia, sentenze del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 61, e del 5 ottobre 2020, Brown/Commissione, T‑18/19, EU:T:2020:465, punto 111).

31      Con riferimento all’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1939, non è possibile negare che la lettera di tali disposizioni sia inequivocabile, in quanto esse attribuiscono agli organi giurisdizionali nazionali la competenza esclusiva a conoscere degli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 3 di tale articolo e la sorte riservata a talune decisioni della Procura europea di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, e che è solo in via pregiudiziale che la Corte conosce della validità di detti atti alla luce delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché dell’interpretazione o della validità delle disposizioni del regolamento 2017/1939.

32      Chiedendo al Tribunale di annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, di dichiararsi competente, in forza di un’interpretazione dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 alla luce del diritto a un ricorso effettivo, il ricorrente propone un’interpretazione contra legem, che non può quindi essere ammessa.

33      In siffatto contesto, è opportuno precisare che, pur ipotizzando che il ricorrente non si limiti a chiedere un’interpretazione estensiva dell’articolo 42 del regolamento 2017/1939 per affermare la competenza del Tribunale nel caso di specie e intenda censurare la decisione impugnata contestando, mediante l’eccezione di illegittimità, la validità di detto articolo alla luce dell’articolo 19 TUE, occorre rilevare che, data l’incompetenza del Tribunale a conoscere del ricorso principale, siffatta censura non può essere ammessa.

34      In generale, quanto ai requisiti di tutela giurisdizionale effettiva, è utile ricordare che, nell’ambito del controllo giurisdizionale previsto dal regolamento 2017/1939, la Corte è segnatamente competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a conoscere delle questioni di interpretazione e di validità degli atti procedurali della Procura europea e di disposizioni del diritto dell’Unione, ivi compreso il regolamento in parola, come confermato dall’articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

35      Nella fattispecie, occorre osservare che il ricorrente può, in linea di principio, contestare dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti gli atti procedurali della Procura europea di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e, in tale ambito, eccepire l’illegittimità degli stessi. Spetterà alla Corte, qualora adita dal giudice nazionale, pronunciarsi sulla validità di detto articolo 42 nonché, se del caso, su quella del regolamento interno alla luce del regolamento 2017/1939 e delle altre disposizioni di diritto dell’Unione che il ricorrente fa valere nel suo ricorso.

36      Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla Procura europea e, di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata da quest’ultima e, pertanto, respingere il presente ricorso in considerazione dell’incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso, senza che occorra inoltre pronunciarsi sulle conclusioni relative alle disposizioni del regolamento interno della Procura europea, le quali riguardano il merito della controversia.

37      Conformemente all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un’eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si decide sull’istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell’esame dell’eccezione al merito. Inoltre, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’intervento rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile. Nella specie, posto che il ricorso è stato integralmente rigettato per incompetenza del Tribunale, non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Parlamento europeo.

 Sulle spese

38      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Procura europea, conformemente alla domanda di quest’ultima, fatta eccezione per quelle relative alle istanze di intervento.

39      In applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione sull’istanza di intervento, le spese dell’istante e delle parti principali relative all’istanza di intervento sono compensate. Di conseguenza, il ricorrente, la Procura europea, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo.

3)      Il sig. Victor-Constantin Stan è condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Procura europea, fatta eccezione per quelle relative alle istanze di intervento.

4)      Il sig. Stan, la Procura europea, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

Lussemburgo, 15 dicembre 2023

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Lingua processuale: il rumeno.