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Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 maggio 2024 – Lattanzio KIBS e a./Commissione

(Causa T-113/24 R)

(«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Esclusione dalle procedure d’appalto e dalla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dal FES – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Lattanzio KIBS SpA (Milano, Italia), CY, CV (rappresentanti: B. O’Connor and M. Hommé, avvocati)

Convenuta: Commissione Europea (rappresentanti: P. Rossi, F. Behre e F. Moro, agenti)

Oggetto

Con la loro domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, i ricorrenti chiedono la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea del 13 dicembre 2023 con la quale la Lattanzio KIBS è esclusa dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1), o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi oggetto di tali regolamenti.

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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