Language of document :

Ricorso proposto il 27 marzo 2024 – XH / Commissione europea

(Causa T-1083/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: M. Stanek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione R/351/23 del 17/10/2023, adottata dall’autorità investita del potere di nomina (AIPN) in risposta al reclamo della ricorrente del 17 giugno 2023;

risarcire alla ricorrente le perdite e i danni subiti, come precisato nel ricorso in esame, per quanto riguarda le conseguenze della decisione citata 1 ;

condannare la convenuta a farsi carico dell’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su:

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari che impone all’AIPN di procedere all’assegnazione dei funzionari nel solo interesse del servizio, prescindendo da altri fattori quali la cittadinanza;

ripercussioni negative del trasferimento, che non sarebbe stato effettuato nel solo interesse del servizio ma sarebbe stato influenzato da irregolarità commesse dall’AIPN, in contrasto con le disposizioni che richiedono che le azioni siano nel solo interesse del servizio;

ulteriori azioni di ritorsione, in particolare la violazione degli articoli 90, paragrafo 2, 1, 12 e 12 bis dello Statuto dei funzionari e la violazione degli articoli 4 e 9 del Regolamento n. 883/2013 1 ;

violazione degli obblighi di riservatezza – violazione degli articoli 17, paragrafo 1, e 19 dello Statuto dei funzionari, che danno rilievo all’obbligo di non divulgazione delle informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni salva autorizzazione, tanto più durante l’iter giudiziario;

conflitto di interessi e irregolarità procedurali, in particolare violazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 11 bis dello Statuto dei funzionari;

accesso alla giustizia e a un processo equo: difetto di motivazione e violazione dell’articolo 19 dello Statuto dei funzionari.

Secondo motivo, vertente su:

inadempimento del dovere di assistere – violazione degli articoli 12 bis, 12 e 24 dello Statuto dei funzionari;

l’ammissibilità della ricorrente a ricevere l’assistenza di cui agli articoli 12 bis, 12 e 24 dello Statuto dei funzionari è stata negata sulla base di un suo coinvolgimento in scenari quali un eventuale licenziamento, un procedimento penale avviato dall’OLAF e un procedimento disciplinare per gravi infrazioni. Un simile approccio è considerato prematuro e costituisce potenzialmente una violazione della presunzione d’innocenza;

violazione della presunzione d’innocenza: escludere l’assistenza sulla base della mera partecipazione a indagini o a procedimenti disciplinari presuppone una colpa, il che è contrario al principio fondamentale della presunzione d’innocenza come indicato all’articolo 9 del citato regolamento n. 883/2013.

____________

1     La ricorrente chiede il risarcimento di EUR 25 000 per danni morali subiti quale diretta conseguenza di asserite infrazioni amministrative e procedurali. Si afferma che l’importo richiesto sia commisurato al rilevante stress emotivo, al pregiudizio alla reputazione e agli svantaggi professionali sofferti dalla ricorrente a causa delle asserite violazioni dello Statuto dei funzionari dell’UE e delle disposizioni correlate.

1     Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).