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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof - Austria) – Shamso Abdullahi / Bundesasylamt

(Causa C-394/12)1

(Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune d’asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo – Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo – Portata del sindacato giurisdizionale)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Asylgerichtshof

Parti

Ricorrente: Shamso Abdullahi

Convenuto: Bundesasylamt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Asylgerichtshof - Interpretazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1), e segnatamente degli articoli 10, 16, 18 e 19 di tale regolamento, nonché interpretazione del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (GU L 222, pag. 3) - Cittadina somala che ha attraversato le frontiere dell’Unione in Grecia, per poi recarsi, attraverso paesi terzi e l’Ungheria, in Austria, dove ha presentato, meno di 12 mesi dopo il suo primo ingresso nel territorio dell’Unione, una domanda di asilo - Determinazione dello Stato membro competente ad esaminare tale domanda di asilo

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 GU C 343 del 10.11.2012.