Language of document : ECLI:EU:C:2013:813

Causa C‑394/12

Shamso Abdullahi

contro

Bundesasylamt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune d’asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo – Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo – Portata del sindacato giurisdizionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di asilo – Regolamento n. 343/2003 – Metodo di interpretazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Contestazione, da parte del richiedente, della presa in carico accettata dallo Stato membro di primo ingresso – Presupposti – Carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in uno Stato membro – Rischio reale di trattamenti inumani o degradanti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4; regolamento del Consiglio n. 343/2003, artt. 10, § 1, e 19, § 2)

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la portata del ricorso di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, si deve interpretare tale regolamento non soltanto alla luce del tenore letterale delle disposizioni che lo compongono, ma altresì alla luce della sua economia generale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, in particolare dell’evoluzione che ha conosciuto rispetto al sistema in cui s’iscrive.

(v. punti 51, 62 e dispositivo)