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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2005.

(Causa T-125/05)

Lingua processuale: il tedesco

Il 18 marzo 2005 la Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden, con sede in Dresda (Germania), rappresentata dal sig. H. Robl, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente richiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 23 dicembre 2004 di non aggiudicazione alla ricorrente;

-    annullare la decisione 23 dicembre 2004 che aggiudica l'appalto alla All Trade S.r.l.;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 23 dicembre 2004, con la quale non è stato aggiudicato alla ricorrente l'appalto n. AIDCO/A6/FP/co/2004/D/45370, contratto n. 90-127, nel procedimento di appalto per un "Progetto di ottimizzazione di un impianto per la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale", lotto 2, concernente l'installazione di un sistema automatico di controllo della qualità dell'acqua nella centrale nucleare dell'Ucraina meridionale, nonché la decisione, contestualmente notificatale, di aggiudicare tale appalto alla concorrente All Trade S.r.l.

La ricorrente sostiene che la Commissione:

-    abbia erroneamente stabilito che l'offerta della ricorrente non soddisfacesse il punto 2.2.6 delle specifiche tecniche, nonostante tutte le prestazioni offerte dalla ricorrente fossero ampiamente sufficienti e ciò fosse attestato attraverso referenze;

-    abbia erroneamente sostenuto che la ricorrente non soddisfacesse i punti 2.3.1 e 2.3.4 delle specifiche tecniche a causa di rappresentazioni e informazioni insufficienti, nonostante queste ultime fossero ampie ed esaustive, e

-    abbia violato obblighi di fornire chiarimenti e norme di valutazione.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione, nell'ambito della valutazione del prezzo, abbia tenuto conto soltanto dell'offerta di prezzo base, contro le indicazioni di cui al n. 1.3 delle disposizioni relative all'offerente, e pertanto, nonostante la sua relativa rilevanza, non abbia considerato la configurazione del prezzo per i pezzi di ricambio e per la manutenzione.

Infine la ricorrente sostiene che la concorrente All Trade S.r.l. né per la sua presenza professionale, né per la sua efficienza economica, né per la sua esperienza tecnica offra garanzia di un'esecuzione a regola d'arte del progetto interessato.

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