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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Sandrine Corvoisier e a. contro la Banca Centrale Europea, proposto il 9 marzo 2005

    (causa T-126/05)

    Lingua processuale: il francese

Il 9 marzo 2005 le sig. re Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'homme ed Elvira Rosati, tutte residenti in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentate dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca Centrale Europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'avviso di posto vacante ECB/156/04 relativo a sei posti di "Records Managements Specialists";

-    in eventu, annullare le decisioni di rigetto degli "administrative reviews" e "grievance procedures" presentati dalle ricorrenti, decisioni datate, rispettivamente, 1° ottobre e 21 dicembre 2004 e notificate tra il 27 dicembre 2004 e il 13 gennaio 2005;

-    annullare ogni decisione adottata in esecuzione dell'avviso di posto vacante, segnatamente le decisioni di assunzione;

-     ingiungere alla convenuta di produrre il proprio fascicolo amministrativo;

-     condannare la convenuta al risarcimento dei danni materiali, fissati ex æquo et bono e provvisoriamente in EUR 40.000, e dei danni morali, fissati ex æquo et bono in EUR 4;

-     condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ricoprono in seno alla BCE un posto di "Research Analyst" (analista di ricerca), di grado E/F. Per accedere a tale posto era richiesto, inter alia, un titolo di studi di livello universitario.

Il 13 luglio 2004 la convenuta pubblicava l'avviso di posto vacante in causa, per l'assunzione di sei "Records Management Specialists" (esperti della gestione informatizzata dei documenti) col compito di assistere e di completare l'unità Archivi della Banca. I posti da ricoprire sono del medesimo grado rivestito dalle ricorrenti, vale a dire di grado E/F. L'avviso di posto vacante richiede ai candidati di aver compiuto studi secondari.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 20.2 del regolamento interno della BCE, degli orientamenti della BCE in materia di "development track", della circolare amministrativa sull'assunzione e del principio "patere legem ipse quam fecisti". Con riferimento al fatto che il possesso di un titolo universitario era un requisito indispensabile per la loro assunzione, mentre l'avviso impugnato richiedeva soltanto studi secondari, le ricorrenti deducono altresì la violazione del divieto di discriminazione. Esse lamentano, inoltre, la violazione degli artt. 45 e 46 delle Condizioni d'impiego, perché il comitato del personale non sarebbe stato preventivamente consultato, nonché, infine, un errore manifesto di valutazione.

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