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Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-127/05

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 56 del 10 marzo 2007, pag. 28)

La comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa T-127/05, Lootus Teine Osaühing/Consiglio, va letta come segue:

"Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 2007 - Lootus Teine Osaühing / Consiglio dell'Unione europea

(Procedimento T-127/05)1

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 2269/2004 e regolamento (CE) n. 2270/2004 - Pesca - Possibilità di pesca di specie in acque profonde per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 - Persone direttamente e individualmente interessate - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lootus Teine Osaühing (Lootus) (Tartu, Estonia) (Rappresentanti: T. Sild e K. Martin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: A. de Gregorio Merino, F. Ruggeri Laderchi e A. Westerhof Lörefflerova, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Repubblica d'Estonia (Rappresentante: L. Uibo, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: K. Banks, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, da un lato, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2004, n. 2269, che modifica il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2347/2002, per quanto riguarda le possibilità di pesca di specie in acque profonde per i nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 (GU L 396, pag. 1) e, dall'altro, della parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio del 22 dicembre 2004, n. 2270, che stabilisce per il 2005 e il 2006 le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 396, pag. 4), nella parte in cui tali disposizioni riguardano le possibilità di pesca riconosciute all'Estonia.

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dal Consiglio.

Le spese sostenute dalla Commissione restano a carico di questa".

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1 - GU C 115 del 14.5.2005.