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Ricorso proposto il 25 luglio 2013 – La Ferla/Commissione e ECHA

(Causa T-392/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leone La Ferla SpA (Melilli, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua, J. Occhipinti e G. Calcerano, avvocati)

Convenute: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare gli atti impugnati e in epigrafe indicati, in tutte le loro parti o per quanto ritenuto di giustizia e conforme all’interesse della ricorrente.

Di conseguenza, condannare ECHA a restituire le somme indebitamente percepite dalla ricorrente oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accredito dei versamenti effettuati da Leone La Ferla Spa in favore di ECHA sino all’effettivo soddisfo.

Ovvero, in via cumulativa o alternativa, condannare ECHA a risarcire il danno subito da Leone La Ferla Spa e pari alle suddette somme indebitamente percepite dalla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accredito dei versamenti effettuati da Leone La Ferla Spa in favore di ECHA sino all’effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si oppone alla decisione con cui ECHA – ritenendo che la ricorrente non abbia dimostrato di essere una piccola e media impresa (PMI) – ha ordinato alla medesima di pagare le tariffe di registrazione negli importi previsti per le grandi imprese e di pagare il correlativo onere amministrativo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente rileva che ECHA ha illegittimamente esorbitato dalle proprie attribuzioni di mera istruzione della procedura di verifica della sussistenza in capo all’impresa ricorrente del diritto alla tariffa ridotta riservata alle PMI, sia sostituendosi alla Commissione nell’adottare la decisione relativa a quel diritto, sia applicando arbitrariamente criteri sostanziali di accertamento della natura giuridica di PMI ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Commissione nel Regolamento (CE) 340/20081 .

Infatti il potere di adottare decisioni in merito al diritto alla tariffa ridotta riservata alle PMI, comporterebbe un giudizio in merito all’applicabilità alle dimensioni dell’impresa registrata dei criteri della Raccomandazione 2003/361/CE sui finanziamenti comunitari alle PMI, che non compete all’Ufficio del Segretariato di ECHA, bensì solo alla Commissione, non avendo il Regolamento REACH, né i Regolamenti d’attuazione della Commissione, previsto una nozione ad hoc.

Inoltre, sull’accertamento della natura giuridica di PMI, il Regolamento della Commissione (CE) 340/2008 prevede espressamente l’applicabilità dei sotto-criteri della Raccomandazione 2003/361/CE, relativi alle partecipazioni societarie con altre imprese, ai soli casi d’imprese non stabilite all’interno dell’Unione europea. Ne discende, per converso, che quei criteri non possono essere applicati nella valutazione delle dimensioni di un’impresa stabilita nell’Unione ai fini della verifica del diritto della stessa alla tariffa ridotta.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha rilevato che, in ogni caso, ECHA ha illegittimamente applicato in concreto i predetti sotto-criteri, non considerando che Leone La Ferla S.p.a. è un’impresa a struttura familiare, poiché le partecipazioni nella stessa sono interamente possedute dai tre fratelli La Ferla. In ragione di ciò, nessun rilievo avrebbe dovuto comunque essere attribuito, finanche alla stregua dei detti sotto-criteri, ai rapporti di associazione e collegamento con altre imprese, visto che tutte le altre imprese in rapporto con la ricorrente non operano nello stesso mercato né in mercati contigui (art. 3, punto 3, all. 1 alla Raccomandazione 361/2003/CE).

Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato l’illegittimità della sottoscrizione del provvedimento impugnato da parte del Direttore esecutivo di ECHA, tenuto conto che il Regolamento REACH non prevede che il Direttore Esecutivo di ECHA possa adottare decisioni in merito alle dimensioni delle imprese richiedenti la registrazione.

Con il quarto motivo la ricorrente ha rilevato la illegittimità delle Decisioni ECHA MB/D/29/2010 e MB/D/21/2012/D, con cui l’Agenzia ha fissato l’ammontare de cosiddetto “onere amministrativo”, arbitrariamente modulandolo in valori economici diversi, quando la sua reale imposizione avverrà solo al livello dell’importo maggiore. Tali decisioni sono illegittime – con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti d’applicazione – sia perché spetta alla Commissione stabilire l’esatto ammontare di tutte le tariffe ed oneri previsti dal Regolamento REACH (ECHA può solo fornire una classificazione dei servizi “altri” rispetto a quelli propri a sistema REACH), sia in considerazione del fatto che il cosiddetto “onere amministrativo” sarà attribuito al bilancio di ECHA. Inoltre, la natura di sanzione amministrativa del predetto “onere”, con finalità dissuasive avverso condotte improprie o riluttanti delle imprese, impone, ai sensi del Regolamento REACH, che la sua determinazione sia effettuata dagli Stati membri.

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1 Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la regolamentazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6)