Language of document : ECLI:EU:T:2014:964





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2014 – Photo USA Electronic Graphic / Consiglio

(causa T‑394/13)

«Dumping – Importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Definizione del prodotto interessato»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione – Determinazione del prodotto simile alla luce della definizione generale del prodotto di cui trattasi – Necessità di identità e di interscambiabilità tra i prodotti oggetto dell’inchiesta – Insussistenza – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009, art. 1, § 4, e n. 412/2013) (v. punti 28‑32, 34, 37, 39, 41, 45, 48)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Comportamento proprio dei produttori dell’Unione – Inchiesta in corso di un’autorità nazionale della concorrenza riguardo al comportamento di alcuni produttori dell’Unione in un mercato nazionale – Rilevanza – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009, art. 1, § 4, e n. 412/2013) (v. punti 65‑69, 73, 74, 77, 78, 80, 81)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, pag. 1), nella parte in cui impone un dazio antidumping alla ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Photo USA Electronic Graphic, Inc. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dall’Ancàp SpA, dalla Cerame-Unie AISBL, dalla Confindustria Ceramica e dalla Verband der Keramischen Industrie eV.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.