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Sentenza del Tribunale del 15 settembre – La Ferla / Commissione e ECHA

(Causa T-392/13)1

(«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese – Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Raccomandazione 2003/361/CE – Decisione che impone un onere amministrativo – Richiesta di informazioni – Potere dell’ECHA – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Leone La Ferla SpA (Melilli, Italia) (rappresentanti: G. Passalacqua, J. Occhipinti e G. Calcerano, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Di Paolo e K. Talabér-Ritz, agenti) e Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di diversi atti della Commissione o dell’ECHA, in secondo luogo, una domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ECHA al rimborso di somme che sarebbero state indebitamente riscosse e, in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro la Commissione europea, è respinto in quanto irricevibile.

Il ricorso, nella parte in cui è proposto contro l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

La Leone La Ferla SpA è condannata alle spese.

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1 GU C 291 del 5.10.2013.