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Comunicazione sulla GU

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 dicembre 2003

nella causa T-324/02, Hans McAuley contro Consiglio dell'Unione europea1

(Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Nomina del consulente linguistico della divisione linguistica inglese e irlandese del Consiglio - Chiusura del procedimento di ricorso per il posto, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto - Sviamento di potere - Ricorso per risarcimento danni)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-324/02, Hans McAuley, dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e S. Orlandi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera del direttore generale della direzione generale A "Personale e amministrazione" del Consiglio 30 gennaio 2002, con cui è stato chiuso il procedimento di ricorso per il posto di consulente linguistico della divisione linguistica inglese e irlandese, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ed è stato deciso di passare alla fase successiva del procedimento, prevista dall'art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, cioè all'organizzazione di un concorso interno, e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 17 dicembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La decisione contenuta nella lettera del direttore generale della direzione A "Personale e amministrazione" del Consiglio 30 gennaio 2002, con cui è stato chiuso il procedimento di ricorso per il posto di consulente linguistico della divisione linguistica inglese e irlandese, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ed è stato deciso di passare alla fase successiva del procedimento, prevista dall'art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto, cioè all'organizzazione di un concorso interno, è annullata.

La domanda di risarcimento proposta dal ricorrente è respinta.

Il Consiglio è condannato alle spese.

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1 - GU C 7 dell'11.1.2003.