Language of document : ECLI:EU:T:2012:345

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

5 luglio 2012 (*)

«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Sviluppo rurale – Mancato rispetto dei termini di pagamento – Esecuzione di una sentenza della Corte – Autorità di cosa giudicata – Termine di 24 mesi – Principio di proporzionalità»

Nella causa T‑86/08,

Repubblica ellenica, rappresentata inizialmente da V. Kontolaimos, S. Charitaki e M. Tassopoulou, successivamente da Tassopoulou, I. Chalkias e K. Tsagkaropoulos, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agente, assistita da P. Katsimani, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2008/68/CE, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU 2008, L 18, pag. 12), nella misura in cui riguarda talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con decisione 2008/68/CE, del 20 dicembre 2007, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 18, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha escluso dal finanziamento comunitario talune spese effettuate, in particolare, dalla Repubblica ellenica nel settore ortofrutticolo, delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale e in materia di audit finanziario.

2        Il presente ricorso verte sulle seguenti rettifiche finanziarie:

–        una rettifica forfettaria del 2% degli importi degli aiuti alla trasformazione di agrumi a titolo degli esercizi 1998 e 1999, pari ad un importo complessivo di EUR 345 259,93 «per carenze in materia di controllo – pagamenti effettuati con assegni a scapito della qualità dei controlli»;

–        una rettifica forfetaria del 5% per quanto riguarda le misure di accompagnamento allo sviluppo rurale, a titolo degli esercizi 2003 e 2004, pari ad un importo complessivo di EUR 1 331 047, a motivo di «controlli incrociati non del tutto soddisfacenti»;

–        una rettifica specifica a motivo di ritardi di pagamento a titolo dell’esercizio 2004, pari ad un importo di EUR 5 279 881,28.

1.     Sulla rettifica finanziaria applicata alle spese nel settore «Ortofrutticolo – Trasformazione degli agrumi» a titolo degli esercizi 1998 e 1999

3        Dal 23 al 26 febbraio 1999 e dal 22 al 24 marzo 1999, i servizi della Commissione svolgevano in Grecia una missione di controllo circa le spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore «Ortofrutticolo – Trasformazione degli agrumi» a titolo degli esercizi 1998 e 1999.

4        Con lettera del 16 agosto 1999, la Commissione comunicava alla Repubblica ellenica i risultati delle sue verifiche. La Repubblica ellenica vi rispondeva il 1° ottobre 1999.

5        Il 27 dicembre 2000, la Commissione invitava la Repubblica ellenica ad una discussione bilaterale, la quale aveva luogo il 12 aprile 2000. Il verbale di tale discussione veniva comunicato alla Repubblica ellenica con lettera della Commissione del 16 giugno 2000. La Repubblica ellenica presentava le sue osservazioni con lettera del 21 luglio 2000.

6        Il 6 dicembre 2001, la Repubblica ellenica adiva l’organo di conciliazione, il quale in data 25 aprile 2002 emetteva il suo parere.

7        Con lettera del 24 giugno 2002, la Commissione comunicava la sua posizione definitiva alla Repubblica ellenica.

8        Il 5 novembre 2002, la Commissione adottava la decisione 2002/881/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri al titolo del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 306, pag. 26).

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 gennaio 2003, la Repubblica ellenica proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione 2002/881, nella parte in cui verteva su rettifiche finanziarie per un importo di EUR 2 438 896,91, a titolo degli esercizi finanziari 1997‑2001, quanto al settore degli ortofrutticoli, per un importo di EUR 11 352 868, a titolo degli esercizi finanziari 1999‑2001, quanto ai premi per gli animali relativi ai bovini, e per un importo di EUR 22 969 271, a titolo degli esercizi finanziari 1998 e 1999, quanto ai premi per gli animali relativi agli ovini ed ai caprini.

10      Con sentenza del 7 luglio 2005, Grecia/Commissione (C‑5/03, Racc. pag. I‑5925; in prosieguo: la «sentenza del 7 luglio 2005»), la Corte annullava la decisione 2002/881 nella misura in cui escludeva dal finanziamento comunitario la somma di EUR 2 438 896,91, corrispondente ad una rettifica forfettaria del 2% applicata alle spese effettuate nel settore ortofrutticolo.

11      Il 10 aprile 2006, la Commissione invitava la Repubblica ellenica ad una nuova discussione bilaterale, la quale si teneva l’11 maggio 2006. Il verbale di tale discussione veniva comunicato alla Repubblica ellenica con lettera della Commissione del 2 giugno 2006. La Repubblica ellenica presentava le sue osservazioni il 13 luglio 2006.

12      Con lettera del 2 febbraio 2007, la Commissione proponeva alla Repubblica ellenica di applicarle una rettifica finanziaria basata unicamente sull’impossibilità di effettuare un controllo secondario.

13      A seguito del parere dell’organo di conciliazione del 17 luglio 2007, la Commissione, con lettera del 14 agosto 2007, comunicava la sua posizione definitiva alla Repubblica ellenica, che è ripresa al punto 4.3.5 della relazione di sintesi della Commissione del 3 settembre 2007, relativa ai risultati dei controlli della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», a titolo dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), e dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103) (in prosieguo: la «relazione di sintesi»).

2.     Sulla rettifica finanziaria applicata alle spese nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale a titolo degli esercizi 2003 e 2004

14      Dal 28 febbraio al 4 marzo 2005, i servizi della Commissione effettuavano controlli in Grecia sulle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale per quanto riguarda l’«agroambiente» e il «rimboschimento delle terre agricole».

15      Con lettera del 4 luglio 2005, la Commissione notificava alla Repubblica ellenica i risultati delle sue verifiche. Quest’ultima vi rispondeva con lettera del 5 settembre 2005.

16      Con lettera del 19 gennaio 2006, la Commissione invitava la Repubblica ellenica ad una discussione bilaterale, la quale si teneva il 21 febbraio 2006. Il verbale di tale incontro bilaterale veniva comunicato alla Repubblica ellenica il 28 marzo 2006. Quest’ultima presentava i suoi commenti con lettera del 28 aprile 2006.

17      Con lettera del 3 ottobre 2006, la Commissione comunicava formalmente alla Repubblica ellenica l’importo stimato della rettifica proposta, cioè EUR 1 331 047 a titolo degli esercizi 2003 e 2004.

18      Il 13 novembre 2006, la Repubblica ellenica adiva l’organo di conciliazione. Quest’ultimo emetteva il suo parere il 19 marzo 2007.

19      Con lettera del 31 luglio 2007, la Commissione comunicava alla Repubblica ellenica la sua posizione definitiva, la quale è ripresa al punto 16.3.5 della relazione di sintesi.

3.     Sulla rettifica finanziaria applicata in materia di audit finanziario a titolo dell’esercizio 2004

20      Con lettera del 25 maggio 2005, la Commissione constatava che la Repubblica ellenica non aveva rispettato i termini di pagamento previsti dal regolamento nel corso del periodo tra il 16 ottobre 2003 e il 31 luglio 2004 nonché durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 2004. La Repubblica ellenica vi rispondeva con lettera del 4 luglio 2005.

21      Il 2 dicembre 2005, la Commissione invitava la Repubblica ellenica ad una riunione bilaterale che si teneva il 12 gennaio 2006, e il cui verbale è stato comunicato alla Repubblica ellenica con lettera della Commissione in data 15 marzo 2006. La Repubblica ellenica vi rispondeva con lettera del 2 maggio 2006.

22      Il 17 gennaio 2007, la Repubblica ellenica adiva l’organo di conciliazione, il quale emetteva il suo parere il 21 maggio 2007.

23      Con lettera del 20 agosto 2007, la Commissione comunicava alla Repubblica ellenica la sua posizione definitiva, la quale è ripresa al punto 17.1.5 della relazione di sintesi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

24      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008, la Repubblica ellenica ha proposto il presente ricorso.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha sottoposto quesiti alle parti per iscritto e ha chiesto la produzione di documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

26      Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 22 giugno 2011.

27      La Repubblica ellenica chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare o riformare la decisione impugnata nella parte in cui impone rettifiche finanziarie alla Repubblica ellenica;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica ellenica alle spese.

 In diritto

1.     Sulla rettifica finanziaria applicata alle spese nel settore «Ortofrutticolo – Trasformazione degli agrumi»

29      La Repubblica ellenica deduce due motivi aventi ad oggetto la rettifica finanziaria applicata alle spese nel settore «Ortofrutticolo – Trasformazione degli agrumi». Il primo motivo deduce una violazione dell’articolo 233 CE, dell’autorità di cosa giudicata, dei regolamenti comunitari e delle direttive di orientamento in materia di liquidazione dei conti. Il secondo motivo deduce un’erronea valutazione dei fatti, un’insufficienza della motivazione, una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale.

 Sul primo motivo, che deduce una violazione dell’articolo 233 CE, dell’autorità di cosa giudicata, dei regolamenti comunitari e delle direttive di orientamento in materia di liquidazione dei conti

30      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente solleva in sostanza tre censure. In primo luogo, con sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte avrebbe definitivamente risolto la controversia, con la conseguenza che la Commissione non può imporre una nuova rettifica finanziaria. In secondo luogo, la Commissione avrebbe fatto decorrere a torto il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 5 del regolamento n. 729/70 a partire dalla lettera del 16 agosto 1999, la quale non conteneva valutazioni sulle spese in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6). In terzo luogo, la Commissione non può applicare una rettifica finanziaria del 2% in caso di insoddisfacente esecuzione di un controllo secondario.

 Sulla prima censura, che deduce che la Commissione non può imporre una nuova rettifica finanziaria a seguito della sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra

31      La Repubblica ellenica ricorda che con sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte ha annullato la decisione 2002/881, in quanto due dei quattro inadempimenti constatati dalla Commissione non erano fondati, cioè l’insufficienza del controllo della fornitura di taluni agrumi e la mancata conservazione di documenti relativi ai quantitativi di merci distribuite (cosiddetti documenti di accompagnamento). Pertanto la Corte avrebbe definitivamente risolto la controversia che la contrappone alla Commissione. Secondo la Repubblica ellenica, infatti, la Corte, se avesse considerato che i due altri inadempimenti constatati dalla Commissione, cioè il pagamento degli aiuti con assegni e il mancato versamento di aiuti a taluni produttori entro i termini previsti, erano sufficienti per motivare la decisione della Commissione di imporre rettifiche, non avrebbe annullato la decisione 2002/881. Di conseguenza, secondo la Repubblica ellenica, a seguito della sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Commissione non poteva ripetere il procedimento di liquidazione dei conti ai fini dell’applicazione di una nuova rettifica finanziaria.

32      Secondo una costante giurisprudenza, allorché il giudice comunitario annulla un atto di un’istituzione, l’articolo 233 CE impone a quest’ultimo l’obbligo di adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta. A questo proposito la Corte e il Tribunale hanno precisato che, per conformarsi alla sentenza e per darvi piena esecuzione, l’istituzione era tenuta a rispettare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che era indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall’altro, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Racc. pag. 2181, punto 27; ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, T‑132/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 28, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T‑301/01, Racc. pag. II‑1753, punti 97 e 98).

33      Si deve altresì rilevare che la Corte a più riprese ha ricordato, da un lato, l’importanza che l’autorità di cosa giudicata riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali (sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, Racc. pag. I‑10239, punto 38; del 16 marzo 2006, Kapferer, C‑234/04, Racc. pag. I‑2585, punto 20, e del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359, punto 123) e, dall’altro lato, che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 123 e la giurisprudenza ivi citata).

34      Nella specie, con la decisione 2002/881, la Commissione aveva applicato una rettifica finanziaria del 2% alle spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore ortofrutticolo, fondandosi su quattro inadempimenti, cioè il pagamento degli aiuti mediante assegni, il mancato versamento dell’aiuto a taluni produttori entro i termini previsti, l’insufficienza del controllo nella distribuzione di taluni agrumi e la mancata conservazione dei documenti di accompagnamento.

35      Nella sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, ai punti 34-43, viene rilevato che dei quattro inadempimenti constatati dalla Commissione nella suddetta decisione due sono fondati, e cioè il pagamento degli aiuti mediante assegni e il mancato versamento degli aiuti a taluni produttori entro i termini previsti. Al punto 36 della suddetta sentenza, la Corte ha in particolare affermato che «le spese di cui trattasi non sono state effettuate conformemente alle regole comunitarie» e che, pertanto, la Commissione ha fondatamente escluso tali spese dal finanziamento comunitario».

36      Per il motivo che due dei quattro inadempimenti invocati dalla Commissione erano infondati (sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, punti 44-53) e che quindi, secondo quanto dichiarato dalla Corte, la rettifica forfetaria del 2% era fondata «su una giustificazione insufficiente», la decisione 2002/881 veniva annullata in quanto escludeva dal finanziamento comunitario il 2% delle spese effettuate nel settore ortofrutticolo (sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, punti 54 e 55).

37      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica e come risulta supra al punto 35, la Corte, nella sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, non ha deciso che i due inadempimenti giudicati fondati non potevano dare luogo all’applicazione di una rettifica finanziaria.

38      Si deve considerare a questo proposito che, dal momento che la Commissione ha fondato la decisione 2002/881 sulla constatazione di quattro inadempimenti di cui due sono stati giudicati infondati dalla Corte nella sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte non poteva sostituirsi alla Commissione per decidere quali conseguenze dovessero trarsi dai due inadempimenti constatati che ha giudicato fondati per quanto riguarda la rettifica finanziaria da applicare (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione, T‑196/01, Racc. pag. II‑3987, punti 224 e 225).

39      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione (T‑33/07, non pubblicata nella Raccolta), confermata con sentenza della Corte del 7 aprile 2011, Grecia/Commissione (C‑321/09 P, non pubblicata nella Raccolta), di cui la Repubblica ellenica si è avvalsa nel corso dell’udienza. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla succitata sentenza dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, il Tribunale ha giudicato che dei quattro inadempimenti constatati dalla Commissione uno solo era infondato e questo non costituiva un «elemento essenziale», ma un «elemento secondario», mentre gli altri inadempimenti costituivano «inadempimenti principali», prima di concludere il non luogo ad annullare la decisione della Commissione (sentenza dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, cit., punti 211 e 212). Nella presente causa, per contro, né la relazione di sintesi né la posizione definitiva della Commissione menzionano il carattere secondario dell’inadempimento rilevato per quanto riguarda il pagamento mediante assegni.

40      Si deve peraltro aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica senza tuttavia suffragare la sua affermazione, il diritto dell’Unione non osta alla ripresa del procedimento di liquidazione dei conti nell’ipotesi in cui la decisione della Commissione intervenuta al termine di tale procedimento venisse annullata. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1287/95, del 22 maggio 1995 (GU L 125, pag. 1), a tenore del quale «un rifiuto di finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati [delle] verifiche della [Commissione]», non può impedire che il procedimento di liquidazione dei conti riprenda, dato che, dopo l’annullamento della decisione 2002/881, la nuova rettifica finanziaria applicata dalla Commissione riguarda egualmente le spese effettuate nel corso dei 24 mesi che hanno preceduto la notifica alla Repubblica ellenica dei risultati delle verifiche.

41      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui il termine di 24 mesi previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70, non può decorrere a partire dalla lettera del 16 agosto 1999, tenuto conto dell’annullamento da parte della Corte dell’insieme del procedimento di liquidazione dei conti, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte non si è pronunciata sul procedimento di liquidazione dei conti alla cui conclusione è stata adottata la decisione 2002/881.

42      Infatti, dal momento che il procedimento inteso a sostituire un atto annullato dal giudice dell’Unione deve, in linea di principio, essere ripreso dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (sentenza della Corte del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, Racc. pag. I‑8147, punto 82; ordinanza Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, punto 32 supra, punto 30, e sentenza Alitalia/Commissione, punto 32 supra, al punto 99), l’annullamento del suddetto atto non si ripercuote su tutti gli atti anteriori del procedimento. Se nella specie la Commissione ha ripreso il procedimento allo stadio dell’invito ad una nuova riunione bilaterale tenutasi l’11 maggio 2006, ciò è avvenuto, come affermato dalla Commissione stessa, al fine di consentire alla Repubblica ellenica di presentare le sue osservazioni a seguito dell’annullamento della decisione 2002/881 mediante la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra.

43      Da tutto quanto precede consegue che, considerando, nella decisione impugnata, il pagamento degli aiuti mediante assegno come motivo della rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore ortofrutticolo a titolo degli esercizi 1998 e 1999, la Commissione non ha violato né l’articolo 233 CE né il principio dell’autorità di cosa giudicata.

44      La prima censura dev’essere pertanto respinta.

 Sulla seconda censura, che deduce che il termine di 24 mesi, previsto dall’articolo 5 del regolamento n. 729/70, non può decorrere a partire dalla lettera del 16 agosto 1999 per il motivo che quest’ultima non contiene una valutazione delle spese in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95

45      Secondo la Repubblica ellenica, la Commissione non può considerare la data del 16 agosto 1999 come punto di partenza del termine di 24 mesi previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, poiché la lettera del 16 agosto 1999 non contiene una «valutazione delle spese», in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95.

46      La Commissione, nelle risposte scritte ai quesiti rivoltile dal Tribunale come pure nel corso dell’udienza, ha sostenuto che alla Repubblica ellenica era preclusa la presentazione di tale censura nell’ambito del presente ricorso, poiché la questione del contenuto della lettera del 16 agosto 1999 è stata definitivamente risolta dalla Corte nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra.

47      Non è materia controversa tra le parti che la Repubblica ellenica non ha sollevato la presente censura nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra. La Commissione non può pertanto sostenere che la questione del contenuto della lettera del 16 agosto 1999 sia stata definitivamente risolta dalla Corte nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra.

48      Nel corso dell’udienza, la Repubblica ellenica ha sostenuto che, nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, aveva sollevato tutti i motivi che giudicava utili. A questo proposito ha in sostanza sostenuto che, al momento della presentazione del ricorso dinanzi alla Corte, non si poneva la questione se la comunicazione che espone i risultati delle verifiche dovesse contenere una valutazione delle spese. Ha precisato che poteva invocare questa censura solo dopo la sentenza del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione (C‑300/02, Racc. pag. I‑1341; in prosieguo: la «sentenza del 24 febbraio 2005»), con la quale la Corte avrebbe giudicato, per la prima volta, che, in applicazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, la comunicazione da parte della Commissione del risultato delle sue verifiche doveva contenere una valutazione delle spese.

49      Tale argomentazione della Repubblica ellenica non può sortire esito fruttuoso. L’interpretazione che la Corte dà di una regola del diritto dell’Unione chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di tale regola quale essa deve o avrebbe dovuto essere stata intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Da ciò consegue che la regola così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza della Corte (v., in tal senso e per analogia, per quanto riguarda gli effetti nel tempo delle interpretazioni date dalla Corte nell’esercizio della competenza che le conferiva l’articolo 234 CE, sentenze della Corte del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, Racc. pag. 1205, punto 16, e dell’11 agosto 1995, Roders e a., da C‑367/93 a C‑377/93, Racc. pag. I‑2229, punto 42). La Repubblica ellenica non può pertanto avvalersi della circostanza che la sentenza del 24 febbraio 2005, punto 48 supra, è successiva al ricorso proposto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, per giustificare che non poteva sollevare la presente censura nell’ambito del suddetto ricorso.

50      Pertanto, non avendo sollevato la presente censura nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, mentre ne aveva la possibilità, la Repubblica ellenica si era privata di ogni possibilità di sollevarlo successivamente, una volta scaduto il termine di ricorso avverso la decisione 2002/881.

51      Come è già stato menzionato supra ai punti 41 e 42, la Corte non si è pronunciata sul procedimento di liquidazione dei conti a conclusione del quale aveva adottato la decisione 2002/881, con la conseguenza che, dopo l’annullamento di tale decisione, la Commissione ha potuto riprendere il procedimento di liquidazione dei conti invitando la Repubblica ellenica a una nuova discussione bilaterale, senza rimettere in discussione gli atti anteriori del procedimento. La lettera del 16 agosto 1999 con la quale la Commissione ha comunicato il risultato delle sue verifiche non è pertanto inficiata dall’annullamento della decisione 2002/881.

52      Da ciò consegue che la decisione impugnata è stata adottata a conclusione di un procedimento che in parte è quello alla cui conclusione venne adottata la decisione 2002/881.

53      Consentire pertanto alla Repubblica ellenica, nell’ambito del presente ricorso, di sollevare una censura relativa ad un atto del procedimento che non è stato interessato dall’annullamento della decisione 2002/881, mentre nulla le impediva di invocarlo dinanzi alla Corte nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, si risolverebbe nel consentirle di violare il termine di ricorso avverso la decisione 2002/881.

54      Orbene, secondo la costante giurisprudenza, la stretta applicazione della regolamentazione dell’Unione in materia di termini di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, Racc. pag. I‑11535, punto 49).

55      Di conseguenza la seconda censura è irricevibile e dev’essere respinta.

 Sulla terza censura, che deduce che una rettifica finanziaria del 2% non può essere applicata in caso di insoddisfacente esecuzione di un controllo secondario

56      La Repubblica ellenica sostiene che una rettifica finanziaria non può applicarsi qualora uno Stato abbia effettuato un controllo secondario in maniera solo insoddisfacente. Soltanto l’omissione totale di un siffatto controllo giustificherebbe l’applicazione di una rettifica forfettaria del 2%.

57      Ammesso che il controllo delle modalità di pagamento degli aiuti integri un controllo secondario, si deve constatare che il solo fatto che il pagamento mediante assegni abbia avuto luogo per taluni versamenti e non per l’insieme di essi non è sufficiente a dimostrare che la Repubblica ellenica abbia effettuato un controllo delle modalità di pagamento degli aiuti solo insoddisfacente. A questo proposito la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica «non ha mai verificato» se le modalità di pagamento degli aiuti fossero corrette, il che la Repubblica ellenica non contesta sulla base di dati sicuri, limitandosi a sostenere che i controlli effettuati erano solo insoddisfacenti e che quindi l’affermazione della Commissione è «manifestamente errata».

58      Ciò considerato, la terza censura dev’essere respinta, come pure, di conseguenza, il primo motivo.

 Sul secondo motivo, che deduce un’erronea valutazione dei fatti, un’insufficienza della motivazione, una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale

59      Il presente motivo si articola su due parti. La prima parte deduce un’erronea valutazione dei fatti e un’insufficiente motivazione. La seconda parte deduce una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale.

 Sulla prima parte, che deduce un’erronea valutazione dei fatti e un’insufficiente motivazione

60      Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata contestata dalla ricorrente nell’ambito di questa parte, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nel particolare contesto dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev’essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l’importo controverso (v. sentenze della Corte del 21 marzo 2002, Spagna/Commissione, C‑130/99, Racc. pag. I‑3005, punto 126, e del 14 aprile 2005, Portogallo/Commissione, C‑335/03, Racc. pag. I‑2955, punto 84 e la giurisprudenza citata; sentenza del Tribunale del 10 luglio 2009, Italia/Commissione, T‑373/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 51).

61      Orbene, supponendo che la ricorrente rimproveri alla Commissione di non aver indicato i motivi all’origine della rettifica applicata, è giocoforza innanzitutto constatare che il punto 4.3 della relazione di sintesi, cui la decisione impugnata fa esplicitamente rinvio, enuncia le differenti tappe del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi ai servizi della Commissione e alle quali la Repubblica è stata strettamente associata. Inoltre, la decisione impugnata enuncia chiaramente, come motivo della rettifica, «pagamenti effettuati con assegno a scapito della qualità dei controlli», e fa rinvio alla relazione di sintesi, il cui punto 4.3.5, che espone la posizione definitiva della Commissione, afferma chiaramente che «la presente rettifica finanziaria è giustificata dall’insoddisfacente sistema di controllo, in forza del quale le autorità ellenica hanno autorizzato pagamenti con assegni».

62      Ciò considerato, la ricorrente non può sostenere che la motivazione della decisione impugnata sia «vaga e sufficiente».

63      Per quanto riguarda l’asserita erronea valutazione dei fatti, la Repubblica ellenica sostiene che la decisione impugnata è illegittima in quanto riposa sulla constatazione che la pratica del pagamento mediante assegni «non era rara», mentre, anzitutto, soltanto taluni membri di organizzazioni di produttori erano stati pagati con assegno; in secondo luogo, la normativa nazionale in materia era stata conforme alla normativa comunitaria e, in terzo luogo, il pagamento degli aiuti era stato versato all’insieme dei membri delle organizzazioni di produttori a titolo della campagna di commercializzazione del 1997/1998.

64      Si deve ricordare che, nella specie, la Commissione ha giustificato l’applicazione di una rettifica finanziaria in relazione alla campagna di commercializzazione 1997/1998 nel settore «Ortofrutticolo – Trasformazione degli agrumi» con la motivazione «carenze in materia di controlli» e «pagamenti effettuati con assegni a scapito della qualità dei controlli».

65      Come giustamente rilevato dalla Commissione, con la sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte ha già giudicato che, in ragione del pagamento con assegni di taluni produttori, le spese in considerazione non sono state effettuate conformemente alle regole comunitarie e che, pertanto, giustamente la Commissione, con la decisione 2002/881, aveva escluso tali spese dal finanziamento comunitario.

66      La Repubblica ellenica non contesta del resto che gli aiuti sono stati pagati mediante assegni a taluni membri di organizzazione di produttori, ma assume che la normativa nazionale in materia era conforme alla normativa comunitaria e che nonostante il pagamento mediante assegni in taluni casi, tutti i membri delle organizzazioni di produttori avevano percepito gli aiuti.

67      Orbene, da un lato, l’affermazione secondo cui la normativa nazionale era conforme alla normativa comunitaria non è tale da rimettere in discussione la constatazione che sono stati effettuati pagamenti mediante assegni. Dall’altro lato, va constatato che la Commissione, al punto 4.3.1.1 della relazione di sintesi, rileva che la prima circolare interministeriale che prescrive che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifici è successiva alla campagna di commercializzazione del 1997/1998 e che la stessa Commissione da ciò ha tratto la conseguenza che, durante tale campagna, non era inusuale che l’aiuto fosse versato secondo modalità diverse dai bonifici bancari o postali, senza che la Repubblica ellenica arrivasse a dimostrare nel ricorso o nella replica l’inesattezza di tale affermazione della Commissione.

68      Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui, benché siano stati pagati aiuti mediante assegni, l’obiettivo perseguito dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (GU L 169, pag. 15), cioè il percepimento dell’aiuto da parte dei produttori entro i termini applicabili, è stato raggiunto, il suddetto argomento va dichiarato inoperante, dal momento che i pagamenti per poter essere finanziati dal FEAOG devono essere conformi alla normativa comunitaria (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 aprile 2008, Grecia/Commissione, T‑364/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 69).

69      Pertanto, la Repubblica ellenica non può sostenere che la Commissione sia incorsa in un errore nella valutazione dei fatti di cui alla presente fattispecie.

70      Da ciò consegue che la prima parte dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, che deduce la violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale

71      Secondo la Repubblica ellenica, la Commissione ha applicato una rettifica manifestamente eccessiva tenuto conto delle perdite presuntivamente subite dal FEAOG in conseguenza del pagamento degli aiuti mediante assegni a taluni membri di organizzazioni di produttori.

72      Si deve ricordare, per quanto riguarda l’importo della rettifica finanziaria, che la Commissione può anche rifiutare la presa in carico da parte del FEAOG di tutte le spese sostenute se constata che non ci sono meccanismi di controllo sufficienti (sentenze della Corte del 20 settembre 2001, Belgio/Commissione, C‑263/98, Racc. pag. I‑6063, punto 125, e del Tribunale dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, punto 39 supra, punto 140). Tuttavia, la Commissione deve rispettare il principio di proporzionalità che esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (sentenza della Corte del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Racc. pag. 2171, punto 25). Qualora, nell’ambito del proprio compito di liquidazione dei conti, la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell’entità del rischio che i vari livelli di insufficienza nei controlli presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all’equità (sentenza della Corte del 4 luglio 1996, Grecia/Commissione, C‑50/94, Racc. pag. I‑3331, punto 28, e sentenza dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, punto 39 supra, punto 140).

73      Per quanto riguarda il tipo di rettifica applicato nella specie, alla luce del documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 27 dicembre 1997, intitolato «Linee guida circa il calcolo delle conseguenze finanziarie in occasione della preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG-Garanzia» (in prosieguo: il «documento n. VI/5330/97»), si deve rammentare che, laddove non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dalla Comunità europea, può essere disposta dalla Commissione una rettifica finanziaria (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 settembre 2003, Regno Unito/Commissione, C‑346/00, Racc. pag. I‑9293, punto 53, e sentenza Tribunale del 30 aprile 2009, Spagna/Commissione, T‑281/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 66).

74      In particolare, secondo il documento n. VI/5330/97, qualora uno Stato membro abbia effettuato adeguatamente tutti i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli complementari, si giustifica una rettifica del 2%, tenuto conto del minore rischio di danno finanziario per il FEAOG e della minore gravità della violazione. Per contro, quando uno Stato membro ha effettuato tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l’intensità imposti dalla normativa, va applicata una rettifica del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengano fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configuri un rischio significativo di danno per il Fondo.

75      Nella presente fattispecie, dall’esame della prima parte del secondo motivo (v. punti 63-69 supra) risulta che giustamente la Commissione ha concluso che, in ragione del pagamento di taluni aiuti mediante assegni, le spese di cui trattasi non erano state effettuate conformemente alle regole comunitarie.

76      Nella sentenza del 7 luglio 2005, punto 10 supra, la Corte ha già giudicato che andavano condivise le contestazioni della Commissione circa l’esistenza di un rischio di perdite finanziarie per il FEAOG (v. punti 41 e 42).

77      Si deve pertanto considerare che, senza violare il documento n. VI/5330/97, la Commissione ha potuto giustamente imporre una rettifica forfetaria del 2% che era il più basso tra i tassi applicabili (v., in tal senso, sentenza della Corte Regno Unito/Commissione, punto 73 supra, punto 56, e del 24 aprile 2008, Belgio/Commissione, C‑418/06 P, Racc. pag. I‑3047, punto 137).

78      Del resto, anche se, come sostenuto dalla Commissione nel corso dell’udienza, il controllo delle modalità di pagamento degli aiuti costituiva un controllo essenziale, si deve ricordare che, secondo il documento n. VI/5330/97, la Commissione era autorizzata ad applicare una rettifica del 5% per quanto riguardava insufficienze nei controlli essenziali. Tuttavia, per tener conto del rischio inferiore di perdite per il FEAOG, la Commissione ha sostenuto di aver ridotto il tasso delle rettifica finanziaria al 2%.

79      Ciò considerato, la Repubblica ellenica non può rimproverare alla Commissione di averle applicato una rettifica finanziaria sproporzionata.

80      In ragione di quanto sopra, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

2.     Sulla rettifica appplicata alle spese effettuate nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale a titolo degli esercizi 2003 e 2004

81      La Repubblica ellenica deduce tre motivi aventi ad oggetto la rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale a titolo degli esercizi 2003 e 2004. Il primo motivo deduce una violazione delle forme processuali sostanziali e, in mancanza, l’incompetenza ratione temporis della Commissione. Il secondo motivo deduce un’insufficienza di motivazione. Il terzo motivo deduce una violazione di legge, errori di fatto, un’insufficienza di motivazione, una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale.

 Sul primo motivo, che deduce una violazione delle forme di procedura sostanziali e, in mancanza, l’incompetenza ratione temporis della Commissione

82      Il primo motivo si articola su due parti. La prima parte deduce una violazione delle forme sostanziali. La seconda, subordinata alla prima, deduce l’incompetenza ratione temporis della Commissione.

 Sulla prima parte, che deduce una violazione delle forme sostanziali del procedimento

83      Nell’ambito della prima parte, la Repubblica ellenica solleva due censure. Da un lato, sostiene che, nel corso della discussione bilaterale che doveva instaurarsi tra i rappresentanti della Commissione e quelli dello Stato membro interessato in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999 e dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, la Commissione avrebbe dovuto esporre la valutazione provvisoria delle rettifiche finanziarie da proporre. Dall’altro lato, rimprovera alla Commissione di non aver presentato, nel corso di questa stessa discussione bilaterale, la sua posizione circa la valutazione della gravità delle infrazioni e del danno finanziario derivante alla Comunità.

–       Sulla prima censura, che deduce l’assenza di discussioni vertenti sulla valutazione delle rettifiche previste

84      Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1258/1999, i risultati delle verifiche della Commissione, come pure le risposte dello Stato membro interessato, costituiscono oggetto di comunicazioni scritte in base alle quali le due parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

85      L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 166/95, come modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999, precisa le modalità di tale procedimento. Al termine di un’inchiesta, la Commissione comunica i risultati delle verifiche allo Stato membro interessato e indica le misure correttive da adottare. Lo Stato membro risponde entro un termine di due mesi. Dopo la scadenza del termine di risposta, la Commissione convoca le parti per una discussione bilaterale e queste ultime cercano di pervenire ad un accordo sulle misure da adottare nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario prodotto alla Comunità. Quindi, la Commissione comunica formalmente le sue conclusioni allo Stato membro indicando una valutazione delle spese da escludere.

86      Nella versione in vigore prima della modifica con il regolamento n. 2245/1999, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 prevedeva che la comunicazione del risultato delle verifiche indirizzata allo Stato membro dovesse indicare i provvedimenti da adottare per garantire in futuro l’osservanza delle norme di cui trattasi nonché una valutazione delle spese. Oggi, stando alla modifica del regolamento n. 1663/95 mediante il regolamento n. 2245/1999, la prima lettera della Commissione deve contenere i risultati delle sue verifiche, ma non la valutazione delle spese che intende escludere (sentenze del Tribunale del 14 febbraio 2008, Spagna/Commissione, T‑266/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 199, e del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, T‑263/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 65). Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione, nel corso della discussione con lo Stato membro, la Commissione non è obbligata né ad indicare un importo da escludere né a fare una qualunque proposta (sentenza del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, cit., punto 67). In forza del terzo considerando del regolamento n. 2245/1999, non è opportuno né equo indicare la valutazione delle spese che la Commissione intende escludere a seguito delle sue constatazioni prima che lo Stato membro abbia potuto presentare le proprie osservazioni. Lo svolgimento del procedimento consente, in particolare, alla Commissione di raccogliere le osservazioni dello Stato membro circa le irregolarità constatate ed eventualmente prendere in considerazione tali osservazioni nell’ambito della fissazione dell’importo delle spese che prevede di escludere (sentenza della Corte dell’11 ottobre 2007, Grecia/Commissione, C‑332/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 47).

87      La valutazione delle spese che la Commissione intende escludere deve da ora in poi figurare nella lettera inviata dopo la discussione bilaterale conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 1663/95, come modificato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 20 giugno 2006, Grecia/Commissione, T‑251/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 181, e dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, punto 39 supra, punto 81).

88      Nella specie, la Repubblica ellenica contesta l’assenza di presentazione da parte della Commissione, nel corso della discussione bilaterale, di una valutazione provvisoria delle eventuali rettifiche finanziarie. Conformemente a quanto esposto supra al punto 86, la Commissione non era tenuta a esporre, alla Repubblica ellenica, l’importo da escludere, né prima né durante la discussione bilaterale. Tale importo è stato formalmente comunicato alla Repubblica ellenica con lettera del 3 ottobre 2006, e questo conformemente al disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 1663/95, come modificato.

89      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Repubblica ellenica secondo cui l’assenza di discussione bilaterale sulla valutazione delle correzioni previste produce l’effetto di far credere allo Stato membro interessato che la Commissione rinunci a considerare che abbia commesso infrazioni. Nella specie, risulta infatti senza ambiguità dall’invito della discussione bilaterale, come giustamente osservato dalla Commissione, che i servizi della Commissione «prevedono di proporre di escludere dal finanziamento comunitario talune spese», pur non essendo prevista alcuna discussione circa l’importo stesso di tali rettifiche, cosicché la Repubblica ellenica non può sostenere di essere stata indotta in errore.

90      La prima censura dev’essere pertanto respinta.

–       Sulla seconda censura, che deduce l’assenza di discussioni vertenti sulla natura e sulla gravità dell’infrazione nonché sul danno finanziario

91      Secondo l’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999, la discussione bilaterale deve avere ad oggetto il tipo e la gravità dell’inosservanza nonché il danno finanziario causato alla Comunità.

92      L’articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento n. 1663/95 come modificato dal regolamento n. 2245/1999, dispone che «[la] Commissione [convoca] una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell’infrazione e del danno finanziario arrecato alla [Comunità]».

93      Nella specie, dall’invito del 19 gennaio 2006 alla discussione bilaterale risulta che gli elementi oggetto della discussione bilaterale sono esposti nell’allegato al suddetto invito. In questo allegato viene indicato, al punto 1.1, che le parcelle agricole sulle quali l’aiuto era stato richiesto non erano state identificate individualmente come richiesto dalla normativa comunitaria. Al punto 2.2 del suddetto allegato, viene rilevata l’assenza di verifiche incrociate con la base dati del sistema integrato di gestione di controllo (in prosieguo: il «SIGC»). Il punto 3.2 dell’allegato di cui trattasi verte sull’insufficienza dei controlli in loco sulla totalità degli impegni e obblighi dei beneficiari. Il punto 3.3 dell’allegato di cui trattasi verte sul contenuto non sufficientemente dettagliato delle relazioni di controllo. Per quanto riguarda il punto 4 del medesimo allegato, esso contempla le buone pratiche agricole e, in particolare, il loro controllo.

94      Inoltre, dal verbale della riunione bilaterale notificata alla Repubblica ellenica il 28 marzo 2006 risulta che tale riunione «si è incentrata sulle questioni menzionate nell’allegato all’invito ad un incontro bilaterale». Viene altresì precisato che «nel corso dell’incontro sono stati discussi i seguenti punti nell’ordine in cui essi figurano nella lettera di invito all’incontro bilaterale», cioè, in particolare, l’identificazione individuale delle parcelle e i controlli incrociati con i SIGC (punto 1.1), il contenuto delle relazioni di controllo (punto 3.3) e i controlli delle buone pratiche agricole (punto 4.3).

95      La Repubblica ellenica non può pertanto sostenere che la discussione bilaterale non ha avuto ad oggetto il tipo e la gravità delle inosservanze constatate della Commissione.

96      Per quanto riguarda l’asserita assenza di discussione sul danno finanziario causato alla Comunità nel corso della riunione bilaterale, si deve constatare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, che il verbale della riunione bilaterale fa riferimento all’invito alla discussione bilaterale, il quale menziona il documento n. VI/5330/97 che tratta le insufficienze nei controlli essenziali. Orbene, le linee guida contenute in tale documento vertono, in particolare, sul rischio di perdite finanziarie per il FEAOG in caso di constatazione di insufficienze nei controlli essenziali (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punti 76 e 77).

97      La seconda censura dev’essere pertanto respinta, come pure, quindi, la prima parte del presente motivo.

 Sulla seconda parte, che deduce l’incompetenza ratione temporis della Commissione

98      La Repubblica ellenica sostiene che, se il motivo che deduce la violazione delle forme sostanziali non viene accolto dal Tribunale, la decisione impugnata deve cionondimeno essere annullata in quanto la Commissione è incompetente ratione temporis. Secondo la Repubblica ellenica, la prima comunicazione della Commissione contenente una valutazione dell’importo della rettifica finanziaria è la lettera del 3 ottobre 2006. Di conseguenza, in applicazione della regola dei 24 mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, le spese effettuate prima del 3 ottobre 2004 sarebbero sottratte dalla competenza ratione temporis della Commissione.

99      L’articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, lettera a), del regolamento n. 1258/1999 prevede che il rifiuto di finanziamento non possa riguardare le spese eseguite «anteriormente ai 24 mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche».

100    Secondo la giurisprudenza, la comunicazione che serve come punto di partenza del periodo di 24 mesi e che limita il rifiuto di finanziamento alle spese effettuate durante tale periodo è la notifica per iscritto allo Stato membro interessato dei soli risultati delle verifiche effettuate dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2007, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punto 48, e sentenza del Tribunale del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, T‑214/07, non nella Raccolta, punto 39).

101    Quindi, come giustamente sostenuto dalla Commissione e contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica ellenica, il periodo di 24 mesi non va calcolato prendendo come punto di partenza la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, che contiene la valutazione delle spese, bensì la lettera della Commissione del 4 luglio 2005, con la quale sono stati notificati alla Repubblica ellenica i risultati delle verifiche effettuate dalla Commissione. Si deve peraltro sottolineare che tale lettera indica espressamente che l’esclusione delle spese dal finanziamento comunitario «verte soltanto sulle spese effettuate al massimo nel corso dei 24 mesi che precedono la trasmissione della presente comunicazione in lingua greca».

102    Da tutto quanto qui sopra considerato consegue che la seconda parte dev’essere respinta, come pure, quindi, il presente motivo.

 Sul secondo motivo, che deduce un’insufficienza di motivazione

103    La Repubblica ellenica assume, in sostanza, che la motivazione della decisione impugnata non è chiara in quanto menzionerebbe un’unica violazione relativa ad un’insufficiente applicazione di un controllo essenziale in tali termini «controlli incrociati non del tutto soddisfacenti», mentre dalla lettera della Commissione del 3 ottobre 2006 e dalla relazione di sintesi risulterebbe che nei suoi confronti erano stati inizialmente invocate dalla Commissione cinque inosservanze aventi ad oggetto i controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa all’«agroambiente» e due inosservanze relative ai controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa al rimboschimento dei terreni agricoli.

104    Come già menzionato supra al punto 60, nel contesto particolare dell’elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti del FEAOG, la motivazione di una decisione deve essere considerata sufficiente allorché lo Stato destinatario è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisone e conosceva le ragioni per le quali la Commissione riteneva di non porre a carico del FEAOG la somma controversa.

105    Nella specie si deve innanzitutto rilevare che la relazione di sintesi alla quale fa esplicitamente rinvio la decisione impugnata enuncia chiaramente differenti tappe del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi ai servizi della Commissione alle quali la Repubblica ellenica è stata strettamente associata. A questo proposito si deve osservare, come sottolineato dalla Commissione, che la decisione impugnata al quarto considerando fa chiaramente riferimento alle conclusioni tratte «dalle verifiche effettuate e dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione».

106    Si deve inoltre rilevare che la Repubblica ellenica è stata informata, durante tale procedimento, delle varie censure mosse nei suoi confronti. Ne danno testimonianza la lettera della Commissione del 4 luglio 2005, recante notifica alla Repubblica ellenica dei risultati delle verifiche effettuate, la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, la lettera di invito alla discussione bilaterale nonché il verbale di tale discussione.

107    Per quanto riguarda, in particolare, la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006 citata dalla Repubblica ellenica stessa, si deve constatare che la suddetta lettera enuncia, in particolare, cinque punti deboli nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa all’«agroambiente» e due punti deboli nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa al «rimboschimento dei terreni agricoli». Tali insufficienze, quali descritte in tale lettera, sono quelle considerate dalla Commissione a conclusione del suo compito di controllo, della notifica delle sue verifiche, dell’analisi delle risposte della Repubblica ellenica formulate dopo la notifica delle verifiche effettuate dalla Commissione e della discussione bilaterale. Una siffatta constatazione risulta chiaramente dal punto 1 dell’allegato a tale lettera. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, le cinque inosservanze nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa all’«agroambiente» e le due inosservanze nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa al «rimboschimento dei terreni agricoli» non sono le inosservanze constatate dalla Commissione unicamente nella fase iniziale del procedimento amministrativo.

108    È vero, come sostenuto dalla Repubblica ellenica, che il punto 16.3.5 della relazione di sintesi, la quale espone la posizione definitiva della Commissione, non riprende espressamente l’enunciato delle cinque inosservanze constatate nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa all’«agroambiente» e le due inosservanze dei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa al «rimboschimento dei terreni agricoli». Viene ivi soltanto indicato, in termini generali, che «i servizi della Commissione ritengono che i controlli in loco, per quanto intrapresi sul 100% dei beneficiari del programma di rimboschimento, non compensano l’assenza di controlli incrociati informatici con il sistema SIGC, la non corretta identificazione delle parcelle e altre lacune nel sistema SIGC che sono state dimostrate dai servizi della Commissione per il periodo coperto dall’audit».

109    È tuttavia giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che dalla fase conclusiva della posizione definitiva della Commissione esposta al punto 16.3.5 della relazione di sintesi risulta che «i servizi della Commissione mantengono la posizione da essi comunicata alla autorità greche nella loro lettera della Commissione del 3 ottobre 2006», la quale menziona espressamente le cinque inosservanze nei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa all’«agroambiente» e le due inosservanze dei controlli essenziali per quanto riguarda la misura relativa al «rimboschimento dei beni agricoli», come è stato esposto supra al punto 107.

110    Quindi, contrariamente a quanto assunto dalla Repubblica ellenica, dalla decisione impugnata risultano chiaramente le decisioni che hanno indotto la Commissione ad applicare la rettifica del 5% alle spese effettuate dalla Repubblica ellenica nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale a titolo degli esercizi 2003-2004.

111    Di conseguenza, il motivo che deduce un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, che deduce una violazione di legge, errori di fatto, un’insufficienza di motivazione, una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale

112    Tale motivo si articola su due parti. La prima parte deduce errori di diritto e di fatto e un’insufficienza di motivazione. La seconda deduce una violazione del principio di proporzionalità e il superamento dei limiti del potere discrezionale.

 Sulla prima parte, che deduce errori di diritto e di fatto nonché un’insufficienza di motivazione

113    In limine, si deve ricordare che il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità alle disposizioni comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2005, punto 48 supra, punto 32).

114    A questo proposito, dalle regole relative al FEAOG risulta che gli Stati membri sono tenuti ad organizzare un insieme di controlli amministrativi e di controlli in loco che permetta di garantire che le condizioni sostanziali e formali per l’erogazione degli aiuti siano correttamente osservate. Se l’organizzazione di un siffatto insieme di controlli viene meno o se quella istituita da uno Stato membro è lacunosa al punto da lasciar sussistere dubbi circa l’osservanza di tali condizioni, la Commissione è legittimata a non riconoscere talune spese effettuate dallo Stato membro interessato (sentenza della Corte del 14 aprile 2005, Spagna/Commissione, C‑468/02, non pubblicata nella Raccolta, punto 36, e sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Portogallo/Commissione, T‑183/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 31).

115    In forza della costante giurisprudenza, spetta alla Commissione, per provare l’esistenza di una violazione delle regole dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, non già dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli effettuati dalla amministrazioni nazionali o l’inesattezza dei dati da queste trasmessi, bensì corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell’onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che è lo Stato membro quello che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG ed è quindi tale Stato quello che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione (sentenza della Corte dell’11 gennaio 2011, Grecia/Commissione, C‑247/98, Racc. pag. I‑1, punti 7-9, e sentenza del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 100 supra, punto 51).

116    Occorre pertanto esaminare alla luce di tali considerazioni se, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione sia incorsa in errore nel constatare che, in primo luogo, l’identificazione delle parcelle agricole che hanno beneficiato di un aiuto era parziale, in violazione dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 74, pag. 1); in secondo luogo, i controlli incrociati con la base dati del SIGC non sono stati effettuati, in violazione dell’articolo 60 del regolamento n. 445/2002; in terzo luogo, i controlli in loco non sono stati soddisfacenti in violazione dell’articolo 61 del regolamento n. 445/2002; in quarto luogo, le relazioni di controllo non sono state dettagliate, in violazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell’11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituiti dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11), e, in quinto luogo, i controlli sono stati insufficienti per quanto riguarda l’insieme degli impegni e obbligazioni assunti dai beneficiari in violazione dell’articolo 61 del regolamento n. 445/2002.

–       Per quanto riguarda l’identificazione delle parcelle agricole

117    La Repubblica ellenica sostiene, in sostanza, che nel corso della procedura di liquidazione dei conti ha dimostrato che, dopo il 2003, le parcelle agricole costituivano l’oggetto di un’identificazione unica, conformemente all’articolo 58 del regolamento n. 445/2002, e che i pagamenti degli aiuti avevano avuto luogo senza rischio per il FEAOG.

118    A tenore dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 445/2002, se una misura di sostegno allo sviluppo rurale è correlata alla superficie, essa si riferisce a parcelle singolarmente identificate. Il paragrafo 4 di questo stesso articolo precisa che per l’identificazione delle superfici si procede conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).

119    Il regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2008 (GU L 182, pag. 4), prevede, all’articolo 1, paragrafo 1, che ciascuno degli Stati membri debba creare un SIGC.

120    L’articolo 2 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento n. 1593/2000, prevede che il SIGC debba in particolare comprendere un sistema di identificazione delle parcelle agricole (in prosieguo: «SIPA»).

121    Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento n. 1593/2000, il SIPA viene elaborato in base a mappe e documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Con l’applicazione di un criterio omogeneo di accuratezza equivalente a quello della cartografia su scala 1:10 000. Tutte le parcelle agricole devono pertanto essere identificate secondo tale sistema (sentenza del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 100 supra, al punto 54).

122    Per di più, occorre ricordare, come giustamente la Commissione fa presente, l’importanza che riveste l’attuazione del SIGC. Infatti, l’identificazione delle parcelle agricole costituisce un elemento essenziale dell’applicazione corretta di un regime connesso alla superficie. L’assenza di un sistema affidabile di identificazione delle parcelle implica di per sé un elevato rischio di pregiudizio per il bilancio comunitario (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 marzo 2005, Grecia/Commissione, C‑285/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 62; sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, T‑243/05, Racc. pag. II‑3475, punto 61, e del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 100 supra, punto 57).

123    Come già menzionato supra al punto 109, la posizione definitiva della Commissione, riferita al punto 16.3.5 della relazione di sintesi, fa riferimento alla lettera di quest’ultima del 3 ottobre 2006.

124    Nella lettera del 3 ottobre 2006, la Commissione fa presente che «l’identificazione delle parcelle che hanno beneficiato di un aiuto non è avvenuta in ogni caso, il che non ha consentito di determinare con precisione le superfici e di realizzare i controlli incrociati efficaci in violazione delle disposizioni dell’articolo 58 del regolamento n. 445/2002». Fa altresì rinvio al punto 1.1 della sua lettera del 4 luglio 2005, dove aveva precisato che le parcelle non erano state «identificate in modo unico», come previsto dal regolamento n. 445/2002. Aggiunge che «l’identificazione era essenzialmente fondata sulla misurazione delle parcelle agricole e della superficie di cui trattasi per stremme (1 stremma = 1/10 ettari) [e che], prima del 2004, non era richiesto di presentare sistematicamente la dichiarazione SIGC e/o estratti (…) del sistema di identificazione delle parcelle, [il che ha reso] impossibile procedere, nella maggior parte dei casi, ad una identificazione individuale e, inoltre, di effettuare i controlli incrociati non automatizzati fino alla fine del 2003».

125    Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 115, si deve verificare se la Repubblica ellenica dimostri l’inesattezza delle valutazioni della Commissione.

126    La Repubblica ellenica sostiene di aver fornito la prova, in occasione degli scambi di corrispondenza con la Commissione nonché nel corso della discussione bilaterale, che a partire del 2003 le parcelle costituivano l’oggetto di un’identificazione unica, conformemente alle disposizioni dell’articolo 58 del regolamento n. 445/2002. Cita a questo proposito la sua lettera del 5 settembre 2005. Inoltre, ricorda l’esistenza di più decreti ministeriali aventi ad oggetto le modalità di identificazione delle parcelle e l’obbligo di riprodurre nelle domande effettuate nell’ambito dell’SIGC i codici precisi delle parcelle.

127    Si deve, in primo luogo, constatare che la Repubblica ellenica assume di aver fornito la prova dell’identificazione delle parcelle senza tuttavia indicare quali siano gli elementi di prova considerati. È vero che dal verbale della riunione bilaterale risulta che la Repubblica ellenica ha fornito nel corso di tale discussione più documenti per dimostrare l’identificazione delle parcelle. Tuttavia, nelle sue memorie, la ricorrente non indica in quale misura tali documenti dimostrerebbero che le parcelle agricole erano state identificate dal 2003 conformemente al regolamento n. 445/2002.

128    Al fine di suffragare la sua affermazione secondo cui le parcelle agricole costituiscono l’oggetto di un’identificazione unica a partire dal 2003, la Repubblica ellenica invoca in seguito la sua lettera del 5 settembre 2005, dove sarebbe dimostrato, al punto 1.1, che, a partire dal 2003, i produttori greci procedono ad una siffatta identificazione. Si deve tuttavia constatare che il contenuto di tale lettera non è tale da inficiare la constatazione della Commissione. Infatti, da essa non risulta che l’identificazione delle parcelle, richieste dal regolamento n. 445/2002, abbia avuto effettivamente luogo in Grecia a partire dal 2003. La Repubblica ellenica si limita ad enunciare l’insieme dei testi che, in Grecia, ponevano ai produttori l’obbligo di procedere ad un’identificazione unica delle parcelle nelle domande effettuate nell’ambito dell’SIGC, pur sottolineando che nel 2003 «un piccolo numero di agricoltori per ignoranza non ha presentato la domanda».

129    Si deve inoltre constatare che la citazione da parte della Repubblica ellenica dei testi che rendono obbligatoria l’identificazione unica delle parcelle non è sufficiente per dimostrare che ha effettivamente proceduto ad una siffatta identificazione.

130    Infine, nell’atto di ricorso, la Repubblica riconosce che taluni produttori non hanno compilato, per l’anno 2003, dichiarazioni informatiche conformi alle prescrizioni del regolamento n. 3508/92, bensì manoscritte. Orbene, secondo l’articolo 6 di tale regolamento, ciascun gestore deve presentare, per ciascun anno, una domanda di aiuti con l’indicazione delle parcelle agricole, le cui modalità di identificazione sono precisate all’articolo 4 del medesimo regolamento. Ciò considerato, la Repubblica ellenica non può sostenere che le parcelle agricole siano identificate a partire dal 2003 conformemente al detto regolamento.

131    Da ciò consegue che l’argomento sviluppato dalla Repubblica ellenica per quanto riguarda le parcelle agricole deve essere respinto.

–       Per quanto riguarda i controlli incrociati

132    La Repubblica ellenica in sostanza sostiene che verifiche incrociate hanno avuto luogo con la base dati informatizzata del SIGC in conformità con l’articolo 60 del regolamento n. 445/2002.

133    Secondo l’articolo 16 del regolamento n. 2419/2001, i controlli amministrativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 3508/92 comprendono, in particolare, le verifiche incrociate relative alle parcelle agricole e agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici, nonché le verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata, per verificare l’ammissibilità delle domande di aiuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 100 supra, punto 63).

134    L’articolo 60 del regolamento n. 445/2002 così dispone:

«Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno anche con i dati del [SIG], relative alle parcelle (…) oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi pagamento indebito dell’aiuto (…)».

135    Al punto 16.3.5 della relazione di sintesi, la Commissione fa presente che la Repubblica ellenica non ha proceduto a controlli incrociati informatici con la base dati del SIGC. Fa altresì rinvio alla sua posizione esposta nella lettera del 3 ottobre 2006 dalla quale risulta che il SIGC non era pienamente operativo in Grecia nel periodo coperto dall’inchiesta della Commissione.

136    Come risulta supra dal punto 115 si deve verificare se la Repubblica ellenica dimostri l’inesattezza delle valutazioni della Commissione.

137    La Repubblica ellenica afferma che, nel corso del periodo di cui trattasi, il SIGC era totalmente funzionante sul piano operativo. Invoca altresì vari documenti che avrebbe fornito nel corso della discussione bilaterale, i quali dimostrerebbero che essa ha proceduto a verifiche incrociate informatizzate. Inoltre, cita la lettera dello Opekepe (organismo greco di pagamento e di controllo degli aiuti di orientamento e di garanzia) del 9 marzo 2007, dove sarebbe spiegato come i controlli incrociati informatizzati venivano effettuati.

138    Si deve innanzitutto ricordare, come già è stato menzionato supra ai punti 126‑131, che, durante il periodo in esame, il SIPA non era del tutto conforme all’articolo 4 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento n. 1593/2000. Si deve inoltre rilevare che dall’articolo 2 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento n. 1593/2000, risulta che il SIPA è un elemento del SIGC. Tenuto conto delle lacune constatate nell’identificazione delle parcelle agricole, la Repubblica ellenica non può sostenere che il SIGC fosse stato pienamente operativo nel 2003.

139    Orbene, in assenza di siffatti sistemi efficienti e pienamente operativi prescritti dal diritto dell’Unione e che costituiscono elementi fondamentali dei controlli previsti, i controlli incrociati ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 445/2002 non possono essere correttamente effettuati (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punto 108, e del 31 marzo 2011, Grecia/Commissione, punto 100 supra, punto 65).

140    Si deve aggiungere, come giustamente sottolineato dalla Commissione, che, nonostante i suoi tentativi per dimostrare che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione, essa ha proceduto a controlli incrociati informatizzati, la Repubblica ellenica riconosce essa stessa, nelle sue memorie, che per l’anno 2003 taluni produttori non hanno presentato dichiarazioni informatiche, ma hanno presentato dichiarazioni manoscritte, il che è stato da essa egualmente confermato nel corso dell’udienza in seguito ad un quesito del Tribunale.

141    Si deve rilevare a questo proposito che la Repubblica ellenica non dimostra che gli elementi di prova che avrebbe prodotto nel corso della discussione bilaterale, come pure la lettera della Opekepe del 9 marzo 2007, sarebbero tali da inficiare l’assenza, per taluni produttori, di dichiarazioni informatiche conformi al regolamento n. 3508/92.

142    Certamente, la Repubblica ellenica afferma che l’assenza di dichiarazioni informatiche conformi al regolamento n. 3508/92, per il 2003, non implica che non abbiano avuto luogo verifiche incrociate informatizzate e aggiunge che le dichiarazioni manoscritte, scoperte dai servizi della Commissione per il 2003, sono state confermate nel sistema e che, proprio sulla base di queste, sono state realizzate le verifiche incrociate informatizzate.

143    Tuttavia, da un lato, la Repubblica ellenica non dimostra le sue affermazioni. Essa non dimostra, in particolare, che nel 2003 siano stati effettuati controlli informatizzati per quanto riguarda i produttori considerati. D’altro lato, quand’anche si ammettesse che verifiche incrociate avessero avuto luogo sulla base delle dichiarazioni manoscritte scoperte dai servizi della Commissione per il 2003, tale fatto non consente di rimettere in discussione la valutazione della Commissione fondata sull’assenza di costituzione del SIPA quale previsto dalla normativa comunitaria.

144    Peraltro, tenuto conto delle considerazioni che precedono e della giurisprudenza sopra citata al punto 60, l’affermazione della Commissione secondo la quale, in occasione del controllo, i suoi servizi non hanno trovato alcun elemento di prova che dimostri che avevano avuto luogo verifiche incrociate, non può costituire una motivazione difettosa come sostenuto dalla ricorrente.

145    Di conseguenza, gli argomenti dedotti dalla Repubblica ellenica per quanto riguarda i controlli incrociati devono essere respinti.

–       Per quanto riguarda i controlli in loco

146    La Repubblica ellenica solleva due principali censure. Da un lato, assume di aver dimostrato che i controlli in loco per quanto riguarda la misurazione delle parcelle agricole erano sufficienti ed affidabili e soddisfacevano i criteri di cui all’articolo 61 del regolamento n. 445/2002. Dall’altro lato, sostiene di aver proceduto a controlli in loco delle buone pratiche agricole.

147    Secondo l’articolo 61 del regolamento n. 445/2002, «i controlli in loco» si effettuano conformemente al titolo III del regolamento (…) n. 2419/2001. Ai sensi dell’articolo 15 di quest’ultimo regolamento, i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

148    Per quanto più precisamente riguarda il controllo delle buone pratiche agricole, dall’articolo 61, terzo comma, del regolamento n. 445/2002 risulta che sono sottoposti al controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita. L’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2419/2001 prevede che le buone pratiche agricole costituiscano pure un elemento da prendere in considerazione per la determinazione delle superfici (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punto 119).

149    Dalla lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, menzionata al punto 16.3.5 della relazione di sintesi avente ad oggetto la posizione definitiva della Commissione, risulta che i controlli in loco non sono stati soddisfacenti ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 445/2002 in quanto, da un lato, essi non comprendevano misurazioni delle parcelle agricole conformemente al regolamento n. 3508/92 e, dall’altro lato, non esisteva alcuna prova che i controlli in loco fossero stati effettivamente effettuati per quanto riguarda l’applicazione delle buone pratiche agricole.

150    Per contestare la valutazione della Commissione sui controlli in loco della misurazione delle parcelle agricole, la Repubblica ellenica si limita a sostenere che le suddette parcelle sono state «verificate e misurate dai controllori nazionali», il che non avrebbe potuto essere stato verificato dai servizi della Commissione dato che essi stessi non avrebbero effettuato misurazioni delle suddette parcelle. Tali affermazioni, per nulla suffragate, non sono tali da confutare le constatazioni della Commissione.

151    A questo proposito va osservato che dalla lettera della Commissione del 4 luglio 2005, alla quale fa riferimento la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, risulta che, «per quanto riguarda la misurazione delle parcelle agricole, non esistono elementi sufficienti che consentano di dimostrare in quale misura la parcella abbia effettivamente costituito l’oggetto di un nuova misurazione o se si sia avuto una semplice ispezione a vista della parcella». Orbene, una siffatta constatazione non viene rimessa in discussione dalla Repubblica ellenica.

152    Non può neppure essere accolto l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui le relazioni di controlli fornite nel corso della discussione bilaterale recherebbero menzioni di controlli in loco della misurazione delle parcelle nonché delle buone pratiche agricole. Tali relazioni di controllo vertono sulla sola provincia di Magnesia, il che non è del resto contestato dalla Repubblica ellenica. Orbene, quand’anche si supponesse che le suddette relazioni dimostrassero che sono stati effettuati controlli sull’applicazione delle buone pratiche agricole, si deve considerare, come giustamente rilevato dalla Commissione, che esse non consentono di dimostrare, di per sé, l’inesattezza della constatazione della Commissione che verte su un territorio la cui superficie supera la sola suddetta provincia. Infatti, lo Stato membro deve dimostrare in concreto che i sistemi di controlli delle regioni non controllate non erano inficiati dai medesimi difetti di quelli constatati dalla Commissione nelle regioni controllate (v., in tal senso, sentenza della Corte del 4 marzo 2004, Germania/Commissione, C‑344/01, Racc. pag. I‑2081, punti 64 e 65).

153    Infine, l’argomento della Repubblica ellenica secondo il quale un decreto ministeriale adottato nel 2000 prevede l’obbligo di conformarsi alle buone pratiche agricole non è sufficiente a dimostrare che la Repubblica ellenica abbia effettivamente proceduto ad un controllo in loco delle buone pratiche agricole (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punto 120).

154    Gli argomenti della Repubblica ellenica relativi ai controlli in loco debbono pertanto essere respinti.

–       Per quanto riguarda le relazioni di controllo

155    La Repubblica ellenica sostiene in sostanza che l’assenza di indicazioni, nelle relazioni di controllo relative alla provincia di Larissa, delle differenze tra le superfici o gli animali dichiarati e quelli che sono stati misurati o contati nonché l’assenza di particolari osservazioni da parte dei controllori, non costituirebbero una violazione del diritto dell’Unione e non giustificherebbero l’imposizione di una rettifica finanziaria.

156    A tenore dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2419/2001, cui fa riferimento l’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 445/2002, ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che segnatamente indica il numero «di parcelle agricole visitate e quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate».

157    Secondo la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, cui rinvia il punto 16.3.5 della relazione di sintesi che espone la posizione definitiva della Commissione, le relazioni di controllo «non erano dettagliate» come richiesto dall’articolo 20 del regolamento n. 2419/2001, il quale impone, come sopra indicato, l’indicazione dei risultati delle misurazioni delle parcelle agricole.

158    La lettera della Commissione del 3 ottobre 20006 rinvia inoltre al punto 3.3 della lettera della Commissione del 4 luglio 2005, la quale è così formulata:

«(…) le relazioni esaminate erano insufficientemente suffragate e non dimostravano chiaramente il tipo di controllo tenutosi nel corso del controllo in loco. Le relazioni non hanno mai fatto menzione di qualsiasi discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata o il numero di animali contati nel corso del controllo. Ciò ha sollevato dubbi circa la precisione e la veridicità delle dichiarazioni figuranti nei rapporti.

Per quanto riguarda la misurazione delle parcelle agricole, non esistono elementi sufficienti che consentano di dimostrare in quale misura la parcella abbia effettivamente costituito l’oggetto di una nuova misurazione o si sia avuta una semplice ispezione a vista della parcella. Come è stato osservato, in particolare, negli atti assoggettati al controllo, la sezione di cui era prevista la compilazione nelle relazioni di controllo e che si riferiva agli elementi di prova inerenti al metodo di misurazione utilizzato o al numero delle parcelle misurate, non è stata completata sistematicamente. Del resto, le relazioni di controllo non contenevano, più in generale, nessuna delle osservazioni specifiche operate dai controllori nel corso dei controlli (…)».

159    Orbene, la Repubblica ellenica non fornisce alcun elemento di prova idoneo a confutare l’esattezza delle constatazioni della Commissione.

160    L’argomento della Repubblica ellenica secondo il quale le relazioni di controllo, fornite nel corso della discussione bilaterale, menzionano misurazioni di parcelle non può essere accolto. Come già rilevato supra al punto 152 e come giustamente sostenuto dalla Commissione, tali relazioni di controllo, relative alla sola provincia di Magnesia, non possono rimettere in discussione la constatazione della Commissione, di portata più generale.

161    Si deve peraltro rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica ellenica, dagli atti non risulta che i servizi della Commissione abbiano riconosciuto che il contenuto delle relazioni di controllo per la provincia di Larissa fosse un caso isolato. Il punto 3.3 del verbale della discussione bilaterale rileva soltanto che i servizi della Commissione «mantengono la loro posizione circa la qualità insufficiente delle relazioni di controllo esaminate in occasione della missione di Larissa».

162    Si deve infine considerare che i decreti ministeriali e le direttive invocati dalla Repubblica ellenica non sono in quanto tali sufficienti a dimostrare che le relazioni di controllo siano state effettivamente redatte conformemente all’articolo 20 del regolamento n. 2419/2001 (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2008, Grecia/Commissione, punto 86 supra, punto 120).

163    Da ciò consegue che l’argomentazione della Repubblica ellenica per quanto riguarda la relazioni di controllo dev’essere respinta.

–       Per quanto riguarda i controlli della totalità degli impegni e degli obblighi dei beneficiari

164    La Repubblica ellenica sostiene innanzitutto che il fatto di non aver effettuato in tutti i casi un controllo in loco della totalità degli impegni e degli obblighi dei beneficiari non è in contrasto con il diritto dell’Unione. Rileva inoltre che la rettifica finanziaria imposta dalla Commissione avrebbe come fondamento l’unico caso di un beneficiario il cui insieme degli impegni e obbligazioni non sarebbe stato controllato.

165    Secondo l’articolo 61, terzo comma, del regolamento n. 445/2002, «sono sottoposti al controllo tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita».

166    La lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, alla quale fa rinvio il punto 16.3.5 della relazione di sintesi, la quale espone la posizione finale della Commissione, fa presente che, «per quanto riguarda l’insieme degli impegni assunti dai beneficiari (a proposito delle misure di sviluppo dell’agroambiente) che è possibile controllare durante il periodo di missione, come previsto dall’articolo 61 del regolamento n. 445/2002, i controlli sono stati insufficienti».

167    La lettera della Commissione del 3 ottobre 2006 fa inoltre rinvio al punto 3.2 della lettera della Commissione del 4 luglio 2005, la quale è così redatta:

«Come indicato all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 817/2004, il controllo in loco verte sulla totalità degli impegni e degli obblighi di un beneficiario aventi ad oggetto le misure di sviluppo rurale che è possibile controllare al momento della visita. Su questo punto gli Stati membri possono prevedere che qualora un beneficiario sia stato selezionato nell’ambito di una misura di sviluppo rurale, esso sarà controllato a titolo di tale misura e di tutte le altre misure per il cui controllo è richiesta un’analoga perizia.

Orbene, in occasione del controllo del fascicolo, è stato rilevato un caso in cui il beneficiario, che aveva fruito di due differenti sottomisure agroambientali, era stato selezionato per costituire nel corso della visita in loco l’oggetto di un controllo in loco per una di tali misure, ma non per la seconda.

Quando sono state interpellate a questo proposito, le autorità elleniche hanno riconosciuto che i controlli in loco avevano avuto ad oggetto soltanto gli impegni della sottomisura per la quale il beneficiario era stato scelto, senza estendersi alle altre possibili azioni della medesima misura di sviluppo rurale, di cui l’agricoltore aveva beneficiato».

168    Per contestare la valutazione della Commissione esposta al punto 3.2 della lettera della Commissione del 4 luglio 2005, la Repubblica ellenica si limita a sostenere che la rettifica finanziaria applicata ha come fondamento l’unico caso di un beneficiario il cui insieme di impegni e obblighi non sarebbe stato controllato. Così operando, non confuta le constatazioni della Commissione per quanto riguarda tale beneficiario.

169    Orbene, è costante giurisprudenza che, dal momento che lo Stato membro non arriva a dimostrare che le constatazioni della Commissione sono inesatte, queste costituiscono elementi che possono far sorgere fondati dubbi sull’istituzione di un sistema adeguato ed efficace di misure di sorveglianza e di controllo (sentenze della Corte del 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, C‑253/97, Racc. pag. I‑7529, punto 7, e del 24 febbraio 2005, punto 48 supra, punto 35). Di conseguenza, una volta constatato l’errore nel corso dei controlli operati in modo aleatorio, la Commissione non può, alla luce della succitata giurisprudenza, escludere che tale irregolarità possa essere più generale.

170    Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la Commissione non afferma che sarebbe stato possibile, per quanto riguarda il beneficiario dell’aiuto di cui trattasi, procedere al controllo simultaneo della totalità dei suoi impegni e obblighi, si deve ricordare che, in applicazione della giurisprudenza sopra citata al punto 115, la gestione di una tale prova spetta allo Stato membro interessato. Orbene, la Repubblica ellenica non dimostra che un siffatto controllo sarebbe stato reso impossibile. Si limita ad affermare, senza suffragarlo con elementi di prova, che il 15 aprile 2003, data alla quale ha avuto luogo il controllo in loco circa il rispetto degli obblighi per quanto concerne la misura relativa all’«agricoltura biologica» riguardo al «frumento», le era impossibile verificare che l’insieme degli obblighi e impegni connessi con la misura relativa all’«inquinamento da nitrati» per quanto riguarda il «cotone» fosse stato rispettato, poiché il periodo di semina del cotone era in corso. Tale argomento della Repubblica ellenica è peraltro differente da quello dedotto nel corso dell’udienza, secondo il quale sarebbe stato necessario, per procedere a siffatti controlli, mobilizzare un’équipe di esperti specializzati nel settore del cotone, dell’inquinamento dell’acqua e dei programmi agroambientali.

171    Si deve di conseguenza respingere l’argomento della Repubblica ellenica per quanto riguarda i controlli della totalità degli impegni e degli obblighi dei beneficiari nonché, di conseguenza, la prima parte del presente motivo.

 Sulla seconda parte, che deduce una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale

172    La Repubblica ellenica sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto viola il principio di proporzionalità. In mancanza, il calcolo della rettifica dovrebbe tenere conto solo del caso della provincia di Larissa, della misura relativa all’«agroambiente» e delle spese effettuate dopo il 3 ottobre 2004.

173    Dalla costante giurisprudenza, menzionata supra al punto 72, risulta che, se la Commissione si sforza, invece di rifiutare il finanziamento della totalità di spesa, di fissare regole intese a differenziare a seconda del grado di rischio che costituiscono per il FEAOG differenti livelli di carenza di controllo, lo Stato membro deve dimostrare che tali criteri sono arbitrari e iniqui.

174    A tenore del documento n. VI/5330/97, da un lato, «quando uno o più controlli essenziali non vengono effettuati o sono realizzati talmente male e raramente da essere inefficaci per stabilire l’ammissibilità di una domanda o prevenire le irregolarità, va in tal caso applicata una rettifica del 10% poiché è razionalmente consentito ritenere che esisteva un rischio elevato di considerevoli perdite per il FEAOG» e, dall’altro lato, «quando tutti i controlli essenziali sono effettuati, ma senza rispettare il numero, la frequenza o il rigore auspicati dai regolamenti, va in tal caso applicata una rettifica del 5%».

175    La Commissione ha giustificato le rettifiche finanziarie del 5% per gli esercizi 2003 e 2004 nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo reale con le inosservanze constatate nel corso della realizzazione dei controlli essenziali indicati supra al punto 116.

176    Dall’esame della prima parte del terzo motivo, relativa alla rettifica finanziaria applicata alle spese effettuate nel settore delle misure di accompagnamento allo sviluppo rurale e a titolo degli esercizi 2003 e 2004 (v. punti 117-171 supra) risulta che la Repubblica ellenica non è stata in grado di dimostrare che le constatazioni della Commissione fossero inesatte. Quindi, tenuto conto delle considerazioni enunciate supra ai punti 173-175, la decisione della Commissione di applicare una rettifica del 5% non può essere considerata in contrasto con il principio di proporzionalità. Si deve peraltro rilevare a questo proposito che il giudice dell’Unione ha già concluso per il carattere proporzionato dell’applicazione di un tasso di rettifica del 5% in ragione dell’assenza di un sistema affidabile di identificazione delle parcelle agricole (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2005, punto 48 supra, al punto 100; del 17 marzo 2005, Grecia/Commissione, punto 122 supra, punto 64, e del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 122 supra, punto 78).

177    Si deve inoltre constatare che la Repubblica ellenica non deduce elementi che consentano di considerare che la Commissione non avrebbe potuto concludere per l’esistenza di un rischio importante di perdite per il FEAOG. Si limita a sostenere che nel caso in cui la rettifica finanziaria non venisse giudicata sproporzionata, essa dovrebbe tener conto soltanto del caso della provincia di Larissa, della misura relativa all’«agroambiente» e delle spese effettuate dopo il 3 ottobre 2004.

178    Orbene, come risulta dai punti 160 e 161 supra, le inosservanze dei controlli operati nella provincia di Larissa non possono escludere che tali inosservanze riguardino altre province. Inoltre, dalla lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, alla quale il punto 16.3.5 della relazione di sintesi fa rinvio, risulta che le inosservanze connesse con l’identificazione delle parcelle agricole e i controlli incrociati con il SIGC non riguardano soltanto la misura relativa all’«agroambiente», ma anche la misura relativa al «rimboschimento delle terre agricole». Orbene, dai punti 117-145 supra risulta che la Commissione non è incorsa in errori di fatto nel constatare le suddette inosservanze. Infine, come è stato esposto supra ai punti 99-101, il periodo di 24 mesi non è calcolato prendendo come punto di partenza la lettera della Commissione del 3 ottobre 2006, la quale contiene la valutazione delle spese, bensì la lettera della Commissione del 4 luglio 2005, con la quale sono stati notificati alla Repubblica ellenica i risultati delle verifiche effettuate. La Repubblica ellenica non può pertanto sostenere che la rettifica finanziaria del 5% dovrebbe riguardare soltanto le inosservanze constatate per quanto riguarda la provincia di Larissa, la sola misura relativa all’«agroambiente» e le sole spese effettuate dopo il 3 ottobre 2004.

179    Da ciò consegue che la seconda parte deve essere respinta, come pure, di conseguenza, il presente motivo.

3.     Sulla rettifica finanziaria applicata in materia di audit finanziario a titolo dell’esercizio 2004

180    La Repubblica ellenica invoca un motivo unico che deduce una violazione della legge, delle linee guida figuranti nel documento n. VI/5330/97, errori di fatto, un difetto di motivazione, una violazione del principio di proporzionalità e dei limiti del potere discrezionale.

181    Nell’ambito di tale motivo la Repubblica ellenica sostiene in sostanza che i ritardi di pagamento erano giustificati ed erano esclusivamente intesi a proteggere gli interessi finanziari della Comunità. Da ciò conclude che la rettifica applicata eccederebbe manifestamente il pregiudizio lamentato dal FEAOG.

182    L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 39, pag. 5), come modificato dal regolamento (CE) n. 1577/2001 della Commissione, del 1° agosto 2011 (GU L 209, pag. 12), così dispone:

«Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

a)      fino a concorrenza del 4% delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non verrà effettuata alcuna riduzione e il numero di mesi di ritardo nel pagamento non avrà alcuna importanza;

b)      una volta superato il margine del 4%, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino ad un massimo:

–        di un mese sarà ridotta del 10%,

–        di due mesi sarà ridotta del 25%,

–        di tre mesi sarà ridotta del 45%,

–        di quattro mesi sarà ridotta del 70%,

–        di cinque mesi o più sarà ridotta del 100%.

Tuttavia, la Commissione applicherà una graduazione differente e/o dei tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si dovessero verificare particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi siano giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri.

Qualsiasi riduzione di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000».

183    Secondo la giurisprudenza, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 296/96 costituisce una disposizione derogatoria e, pertanto, deve essere interpretato restrittivamente (sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 122 supra, punto 115).

184    Peraltro, le spese di finanziamento a carico del FEAOG devono essere calcolate supponendo che i termini previsti dalla regolamentazione agricola applicabile siano rispettati. Di conseguenza, le autorità nazionali, quando procedono al pagamento degli aiuti dopo lo spirare del termine, imputano al FEAOG spese irregolari e, pertanto, non ammissibili, come comprovato dal quarto considerando del regolamento n. 296/96 (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 ottobre 1999, Italia/Commissione, punto 169 supra, punto 126). Pertanto, lo Stato membro deve organizzare il suo sistema di controlli tenendo conto del termine impartito per il pagamento degli aiuti (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 122 supra, punto 116).

185    Secondo il punto 17.1.5 della relazione di sintesi, il quale espone la posizione definitiva della Commissione, sono state applicate rettifiche finanziarie in ragione di ritardi di pagamento per un importo di EUR 5 279 881,28.

186    Spetta alla Repubblica ellenica dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 296/96, cioè dimostrare che per talune misure si presentano condizioni particolari di gestione o fornire fondate giustificazioni. La Repubblica ellenica deve in particolare dimostrare che i ritardi non hanno ecceduto limiti ragionevoli (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 settembre 2003, Grecia/Commissione, C‑331/00, Racc. pag. I‑9085, punto 117, e sentenza dell’11 giugno 2009, Grecia/Commissione, punto 39 supra, punto 372).

187    Si deve innanzitutto rilevare che la Repubblica ellenica non contesta l’esistenza di ritardi di pagamento. Critica per contro la rettifica finanziaria applicata in quanto i ritardi di pagamento avevano avuto come causa la necessità di correggere taluni errori introdotti nelle domande dei produttori procedendo, se del caso, a controlli supplementari.

188    Come indicato dalla Commissione, si deve dapprima constatare che la Repubblica ellenica non deduce alcuna «condizione particolare di gestione» all’origine dei ritardi di pagamento.

189    L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96 fa menzione, oltre alle condizioni particolari di gestione, di «giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri».

190    Tuttavia, senza che si renda necessario esaminare se la necessità di correggere gli errori introdotti dai produttori nelle loro domande costituisca una giustificazione fondata dei ritardi di pagamento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96, si deve constatare che la Repubblica ellenica non fornisce la prova che vi siano effettivamente errori sulle coordinate dei produttori nelle loro domande. Si deve a questo proposito constatare che, nel verbale della discussione bilaterale tenutasi il 12 gennaio 2006, la Commissione ha invitato le autorità greche a «presentare la prova della veridicità dei motivi» di ritardo. Se nella lettera del 2 maggio 2006 la Repubblica ellenica suffraga le sue affermazioni, si deve osservare che non per questo fornisce prove tali da confermare la veridicità dei motivi asseriti all’origine dei ritardi di pagamento.

191    Ad ogni modo, ammesso che gli errori introdottisi nelle domande dei produttori fossero effettivi, la Repubblica ellenica non dimostra la necessità di procedere a controlli supplementari la cui durata giustificherebbe i ritardi di pagamento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, punto 39 supra, punto 375). A questo proposito si deve osservare che il margine del 4% previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96, è inteso proprio a consentire agli Stati membri di effettuare controlli supplementari, senza che il numero di mesi di ritardo abbia influenza per i pagamenti che non oltrepassano tale margine (sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 122 supra, al punto 116).

192    Peraltro, la censura della Repubblica ellenica che deduce l’assenza di motivazione della decisione impugnata in quanto la Commissione non ha spiegato per quale motivo le ragioni invocate per giustificare ritardi di pagamento non erano state prese in considerazione dev’essere respinta.

193    Si deve infatti constatare che, a seguito dell’invito rivolto dalla Commissione alle autorità greche di presentare la prova della veridicità dei motivi dedotti per giustificare i ritardi di pagamento, l’Opekepe ha ricordato, con la lettera del 2 maggio 2006, i motivi dei ritardi di pagamento e ha precisato, sotto forma di tabella, gli errori introdotti nelle domande dei produttori a titolo degli anni 2002 e 2003, senza tuttavia fornire la prova di tali errori con elementi di fatto tangibili. Nella lettera della Commissione del 20 agosto 2007, la Commissione fa presente che gli argomenti delle autorità greche non possono essere accettati, dato che «nessuna condizione di gestione eccezionale è sopravvenuta e nessuna valida ragione è stata dedotta dalla [Repubblica ellenica]» e che le difficoltà amministrative sono state gestite con la riserva del 4% prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96.

194    Quindi, in applicazione della giurisprudenza sopra citata al punto 60, la Repubblica ellenica non può ritenere, invocando una violazione dell’obbligo di motivazione, di non essere stata sufficientemente informata delle ragioni per le quali la Commissione non ha tenuto conto degli elementi forniti, nella lettera del 2 maggio 2006, a sostegno dei motivi invocati all’origine dei ritardi di pagamento. Si deve notare inoltre che la ricorrente ha potuto far valere i suoi diritti, poiché proprio nel suo ricorso contesta l’espressione di «difficoltà amministrative» avanzata dalla Commissione per qualificare i motivi all’origine dei ritardi di pagamento.

195    Per quanto riguarda la censura della Repubblica ellenica secondo la quale la rettifica applicata eccede manifestamente il danno lamentato dal FEAOG, si deve ricordare che è pacifico che i pagamenti sono avvenuti con ritardo.

196    Secondo una consolidata giurisprudenza, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme comunitarie, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione abbia commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, C‑153/01, Racc. pag. I‑9009, punto 67).

197    Nella specie, la Repubblica ellenica si è limitata a giustificare i ritardi di pagamento senza tuttavia contestare le conseguenze finanziarie accertate dalla Commissione con riferimento in particolare alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 296/96, enunciate supra al punto 182. Non può pertanto sostenere che la rettifica finanziaria sia sproporzionata.

198    Si deve infine fare presente che, nelle memorie, come pure nel corso dell’udienza, la Repubblica ellenica ha sostenuto che la Commissione doveva rimborsarle la somma di EUR 20 006,27, corrispondente alle differenze tra le deduzioni già effettuate nell’ambito degli anticipi, valutate in EUR 5 299 887,55, e l’importo totale della rettifica applicata dalla Commissione, pari a EUR 5 279 881,28. Orbene, si deve osservare che la decisione impugnata tiene conto di tale differenza, la quale è iscritta nella tabella allegata alla decisione nella colonna «impatto finanziario».

199    Di conseguenza, il presente motivo dev’essere respinto, come pure il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

200    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2012.

Firme


* Lingua processuale: il greco.