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Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 - Repubblica ellenica / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-86/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Β. Kondolaimos e S. Haritaki, assistiti dalla sig.ra Μ. Tassopoulou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare o, altrimenti, modificare la decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, notificata con il numero C (2007) 6514 def. (GU L 18, pag. 12), nella parte in cui dispone rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica per i motivi specificamente indicati nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", in quanto le impone rettifiche finanziarie nei seguenti settori: a) ortofrutticoli, b) misure di accompagnamento allo sviluppo rurale e c) ritardi di pagamento.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è illegittima per violazione di legge, consistente in un'errata interpretazione e applicazione di norme comunitarie ovvero in un errore nei presupposti e nella valutazione dei fatti ovvero ancora in un'insufficiente e imprecisa motivazione, tale da pregiudicare la fondatezza della decisione. Disponendo le rettifiche qui in discussione, tale decisione violerebbe, inoltre, il principio di proporzionalità e concretizzerebbe un eccesso di potere discrezionale da parte della Commissione.

La ricorrente deduce, in particolare, i seguenti sei motivi di annullamento.

Quanto alle rettifiche nel settore della trasformazione degli agrumi, la ricorrente lamenta anzitutto, con riferimento alle circostanze di specie e in considerazione del fatto che la disposta rettifica del 2% deriva dalla ripresa della procedura a partire dalla fase delle consultazioni bilaterali dopo l'annullamento di un'analoga decisione della Commissione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") nella causa C-5/031, che la Commissione ha disatteso l'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte sancito dall'art. 233 CE e l'autorità del giudicato, violando altresì tanto le norme comunitarie quanto gli orientamenti in materia di liquidazione dei conti. La ricorrente censura anche l'incompetenza ratione temporis della Commissione, l'illegittimità della rettifica per carenza di ulteriore controllo e, infine, la violazione della regola dei 24 mesi, perché la lettera del 1999 sarebbe stata erroneamente qualificata come conclusiva.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta un errore di fatto, un'insufficiente motivazione, una violazione della regola della proporzionalità e un eccesso di potere discrezionale, in quanto l'allegata violazione (pagamento con assegni anziché mediante bonifico) riguarda una carenza e non l'assenza di controlli supplementari, senza che sia stata accertata alcuna illegittimità nel pagamento dal punto di vista dei termini per l'esecuzione.

In terzo luogo, quanto alla rettifica per le misure di accompagnamento allo sviluppo rurale, la ricorrente fa valere vizi di forma sostanziali nella procedura; in subordine, fa presente l'incompetenza ratione temporis della Commissione, che avrebbe applicato retroattivamente la rettifica finanziaria ad un periodo precedente i 24 mesi anteriori all'invio della lettera di compromesso. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da insufficiente motivazione, dal momento che si limita ad addurre una lacuna nella lettera di compromesso e che la relazione di sintesi non è chiara quanto ai veri motivi della rettifica.

In quinto luogo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore di fatto e ha disposto una rettifica del 5% per le misure di sostegno allo sviluppo rurale e di mantenimento in violazione delle norme comunitarie e degli orientamenti in materia di liquidazione dei conti, senza giustificazione, infrangendo il principio di proporzionalità ed eccedendo i limiti al suo potere discrezionale.

In sesto luogo, in relazione all'applicazione automatica della scala delle riduzioni di cui al regolamento (CE) 296/962, in materia di pagamenti anticipati, la ricorrente, senza mettere in dubbio la veridicità delle conclusioni in merito all'inosservanza dei termini di pagamento, con conseguente esclusione totale delle spese per i pagamenti ritardati, deduce una violazione delle norme comunitarie e degli orientamenti in materia di liquidazione dei conti.

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1 - Sentenza 7 luglio 2005, causa C-5/03, Repubblica ellenica/Commissione (Racc. pag. I-5925).

2 - Regolamento (CE) 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39, pag. 5).