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Impugnazione proposta il 18 luglio 2011 da L avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2010, cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08, L/Parlamento europeo

(causa T-317/10 P)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: L (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti Audrey Sèbe e Vytautas Sviderskis)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2010, cause riunite F-116/07, F-13/08 e F-31/08, L/Parlamento europeo;

accogliere, in quanto fondati in tutto o in parte, i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sull'errata interpretazione della nozione di "decisione presa in risposta al reclamo" ("décision prise en réponse à la réclamation"). Secondo il ricorrente, la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti d'impiego (in prosieguo: l'"AACC") del Parlamento europeo 10 luglio 2007 è stata considerata a torto come una nuova decisione di licenziamento, che ha annullato la prima decisione di licenziamento, in quanto essa non ha ripristinato la situazione antecedente all'adozione della prima decisione.

Secondo motivo, vertente sull'irricevibilità della decisione dell'AACC 13 febbraio 2008, recante rigetto del secondo reclamo del ricorrente, avendo egli ricevuto tale decisione solo il 27 febbraio 2008, ossia dopo la proposizione del terzo ricorso, il 25 febbraio 2008.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Secondo il ricorrente, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, in base alla quale tale principio non si applica alla rescissione di un contratto di agente temporaneo basato sulla fiducia reciproca, è contraria alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione e alle conclusioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Quarto motivo, vertente sull'errata valutazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle conseguenze della violazione dell'art. 10 del regolamento interno del Parlamento [in materia di assunzione di funzionari e altri agenti], in quanto esso ha dichiarato che la decisione di licenziamento non poteva essere annullata sulla base della violazione dell'obbligo di previa notificazione del comitato del personale.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio d'imparzialità.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, secondo il ricorrente, la decisione 10 luglio 2007 è completamente priva di motivazione.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in considerazione del fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha declinato la competenza a valutare la correttezza e la serietà dei motivi del licenziamento.

Ottavo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto il licenziamento del ricorrente non è stato basato su elementi probatori di tipo fattuale.

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