Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2013 – L / Parlamento
(Causa T-317/10 P)1
(«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Decisione di licenziamento – Obbligo di motivazione – Perdita di fiducia»)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: L (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Sèbe e V. Sviderskis, successivamente A. Sèbe, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente S. Seyr, K. Zejdová e L. Mašalaitė-Chouteau, successivamente S. Seyr, K. Zejdová e S. Milius, e da ultimo S. Seyr e S. Alves, agenti)OggettoImpugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riser
erskis,
successivamente A. Sèbe, avvocati)Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente S. Seyr, K. Zejdová e L. Mašala
za materiale
e su un errore manifesto di valutazione e ha dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto la condanna del Parlamento alle spese.L’impugnazione è respinta quanto al resto.Il ricorso proposto dal sig. L dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa [dato riservato] è respinto quanto al resto.Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo
grado sia a quello d’impugnazione.
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