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Ricorso proposto il 6 settembre 2012 - Diputación Foral de Bizkaia/Commissione

(Causa T-397/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Diputación Foral de Bizkaia (Spagna) (rappresentante: avv. I. Sáenz-Cortabarría Fernández)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità dell'articolo 2 della decisione impugnata, in quanto dichiara illegittimi gli aiuti contenuti nelle convenzioni notificate il 15 aprile 2009, o in subordine, in quanto dichiara illegittimo l'aiuto contenuto nella convenzione sui suoli notificata;

dichiarare la nullità degli articoli 5 e 6 della decisione impugnata, in quanto la Commissione ha fondato il suo esame di compatibilità con il Trattato, previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, sul presupposto che si trattasse di aiuti illegittimi.

In ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata2 qualifica come aiuti illegittimi due convenzioni, "sui suoli" e "sulle abitazioni", ritenute, rispettivamente, la prima compatibile e la seconda incompatibile con il mercato interno, stipulate il 15 dicembre 2006 tra, da un lato, la società Bizkailur S.A. (società pubblica, di proprietà al 100% della Diputación) e, dall'altro, le società Habidite Technologies Pais Vasco S.A., il Gruppo imprenditoriale Afer S.L. e il Gruppo Habidite, relative all'installazione di una fabbrica Habidite in Alonsótegui.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull'esistenza di un errore di diritto nell'aver qualificato come illegittimi gli aiuti contenuti nelle convenzioni del 2006, considerando che a tale data esistesse un obbligo giuridicamente vincolante e incondizionato per l'erogazione degli aiuti in favore della Hadibite. La Commissione prescinde dalle conseguenze giuridiche risultanti da un'interpretazione dei contratti basata sulle norme di diritto interno che li disciplinano (con particolare riferimento all'articolo 1258 del Codice civile).

Secondo motivo, fatto valere in subordine al primo e basato sull'errore di diritto commesso nella decisione impugnata nel dichiarare illegittimo l'aiuto contenuto nella convenzione denominata "Convenzione sui suoli", non tenendo conto della circostanza che tale convenzione condiziona espressamente la sua esecuzione alla verifica della sua legittimità ("in quanto sia legalmente possibile"), con conseguente violazione, per errata interpretazione ed esecuzione, delle disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Terzo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio generale di buona amministrazione e, in particolare, dei diritti e delle garanzie processuali della Diputación, quale parte interessata nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, avendo indebitamente, di fatto, reso impossibile o più gravosa, o limitato, la sua partecipazione, in maniera adeguata, al procedimento amministrativo istruito dalla Commissione, e l'efficace e utile espressione del suo punto di vista sulla questione che si trattasse, in ogni caso, di aiuti illegittimi.

Quarto motivo, basato sul vizio rappresentato da un'inesistente o carente motivazione, in quanto la Commissione avrebbe eseguito l'esame di compatibilità cui si riferisce l'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, partendo dal presupposto che si trattasse di aiuti illegittimi e non di aiuti notificati.

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1 - Decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012, relativa all'aiuto di Stato n. S.A. 28356 (C37/2009) (ex N 226/2009), Habidite Alonsotegui [COM (2012) 4194 def.].

2 - GU L 83, pag. 1.