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Ricorso proposto il 28 agosto 2012 - Alfastar Benelux / Consiglio

(Causa T-394/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgio) (rappresentanti: N. Keramidas e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente in risposta alla gara d'appalto UCA-218-07 per la "fornitura di assistenza tecnica, di servizi di help desk e di intervento in loco per i computer, le stampanti e le periferiche del segretariato generale del Consiglio" (GU 2008/S 91-122796), nuovamente notificata alla ricorrente, con lettera raccomandata del 18 giugno 2012, in seguito all'annullamento, da parte del Tribunale, della precedente decisione di aggiudicazione del 1° dicembre 2008 con sentenza pronunciata nella causa T-57/09, Alfastar Benelux / Consiglio;

condannare il convenuto a pagare alla ricorrente i danni subiti per il procedimento di gara di cui trattasi; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata ha violato il capitolato d'oneri, in quanto l'uso di traslocatori per svolgere mansioni di assistenza tecnica, come previsto nell'offerta prescelta, è contrario al predetto capitolato.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è viziata da una pluralità di errori manifesti di valutazione riguardanti, in particolare, la certificazione dell'offerente vincitore della gara, le qualifiche del personale di quest'ultimo rispetto a quelle del personale della ricorrente, il giudizio relativo al trasferimento delle conoscenze, la stima del numero di dipendenti proposto dagli offerenti.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che il comitato di valutazione ha confuso i criteri di selezione e di aggiudicazione con determinate fasi del procedimento di gara.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la gara d'appalto presenta varie incongruenze e informazioni inesatte.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che il convenuto non ha rispettato il disposto dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario , segnatamente la parte relativa alla verifica dei criteri di selezione.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)