Ricorso proposto il 4 settembre 2012 - Tsujimoto / UAMI - Kenzo (KENZO)
(Causa T-393/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo SA (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2012, procedimento R 1659/2011-2; e
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "KENZO", per prodotti della classe 33 - domanda di marchio comunitario n. 6334544
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 720706 del marchio denominativo "KENZO", per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario
Motivi dedotti:
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94; e
- violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 40/94.
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