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Ricorso proposto il 4 settembre 2012 - Tsujimoto / UAMI - Kenzo (KENZO)

(Causa T-393/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2012, procedimento R 1659/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "KENZO", per prodotti della classe 33 - domanda di marchio comunitario n. 6334544

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 720706 del marchio denominativo "KENZO", per prodotti e servizi delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti:

-    violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94; e

-    violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 40/94.

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