Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 16 marzo 2023 – VOLÁNBUSZ Zrt. / Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

(Causa C-164/23, VOLÁNBUSZ)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti

Ricorrente: VOLÁNBUSZ Zrt

Resistente: Bács Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006 1 , possa essere interpretata nel senso che essa designa la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.

Se, al fine di valutare se un determinato luogo costituisca una «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che tale luogo sia dotato o meno di servizi adeguati (ad esempio, servizi igienico-assistenziali, area di riposo).

Se, per valutare se taluni luoghi costituiscano sedi di attività del datore di lavoro da cui i conducenti dipendono, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 561/2006, sia rilevante il fatto che l’ubicazione di tali particolari luoghi di stazionamento è favorevole per i dipendenti (conducenti), essendo in ogni caso più vicina al loro domicilio rispetto agli stabilimenti e alle filiali della società iscritti nel registro delle imprese, cosicché il tempo di spostamento dei conducenti è inferiore a quello che dovrebbero impiegare se iniziassero e terminassero il loro lavoro presso tali stabilimenti o filiali.

Qualora la nozione di «sede di attività del datore di lavoro da cui [il conducente] dipende», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del [regolamento n. 561/2006] non possa essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura o il parcheggio dell’impresa di trasporto di persone su strada, o un altro punto geografico definito come il luogo in cui inizia il percorso, a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro, se la definizione di tale nozione di cui al regolamento n. 561/2006 possa essere ritenuta una disposizione relativa alle condizioni di lavoro relativamente alla quale, tenuto conto del considerando 5 del medesimo regolamento, i datori di lavoro e i lavoratori del settore possono concordare, tramite contrattazione collettiva o in altro modo, condizioni più favorevoli per i lavoratori.

____________

1 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).