Language of document : ECLI:EU:T:2012:201

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

25 aprile 2012 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione»

Nella causa T‑509/10,

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, con sede in Teheran (Iran), rappresentata da F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis e É. Cujo, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81) e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è una società iraniana detenuta dalla National Iranian Oil Company e che si propone di agire come centrale d’acquisto per il settore del petrolio, del gas naturale e petrolchimico del gruppo di quest’ultima.

 Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran

2        La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

3        In seno all’Unione europea sono stati adottati la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 61, pag. 49) ed il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).

4        L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140 prevedeva il congelamento di tutti i capitali e di tutte le risorse economiche di determinate categorie di persone e di entità. L’elenco di tali persone ed entità si trovava nell’allegato II della posizione comune 2007/140.

5        Nei limiti in cui venivano in rilievo le competenze della Comunità europea, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 prevedeva il congelamento dei capitali delle persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2007/140. L’elenco di tali persone, entità e organismi interessati da una misura di congelamento di capitali in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 costituiva l’allegato V di questo stesso testo.

6        La posizione comune 2007/140 è stata abrogata dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 39).

7        L’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei capitali di molteplici categorie di entità. Tale disposizione riguarda, in particolare, le «persone ed entità (...) che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno [alla proliferazione nucleare], o le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, (...) di cui all’elenco nell’allegato II».

8        L’articolo 24, paragrafi 2-4, della decisione 2010/413 così recita:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza l’allegato II.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona o all’entità di cui [al paragrafo] 2, incluse le ragioni dell’inserimento nell’elenco, direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di formulare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l’entità».

9        L’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 è stato sostituito da un nuovo elenco, adottato nella decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81).

10      Il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 281, pag. 1).

11      Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010:

«2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, [dalle] entità o [dagli] organismi di cui all’allegato VIII. Figurano nell’allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi (…) che, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione [2010/413] sono stati riconosciuti come:

a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno [alla proliferazione], (…) o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

(…)».

12      L’articolo 36 del regolamento n. 961/2010 così recita:

«2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una [entità] le misure di cui all’articolo 16, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l’allegato VIII.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco all[‘entità] di cui a[l paragrafo 2] direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente [l’entità]».

 Misure restrittive riguardanti la ricorrente

13      A partire dall’adozione della decisione 2010/413, il 26 luglio 2010, il nome della ricorrente veniva inserito dal Consiglio nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella I dell’allegato II di detta decisione.

14      Di conseguenza, il nome della ricorrente veniva iscritto nell’elenco delle persone, entità ed organismi figurante nella tabella I dell’allegato V del regolamento n. 423/2007, ad opera del regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 423/2007 (GU L 195, pag. 25). L’adozione del regolamento di esecuzione n. 668/2010 ha avuto come conseguenza il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente.

15      Nella decisione 2010/413 il Consiglio ha accolto le seguenti motivazioni:

«Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano».

16      Nel regolamento di esecuzione n. 668/2010 è stata adottata la seguente formulazione:

«Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano».

17      Il Consiglio informava la ricorrente dell’inserimento del suo nome nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e in quello dell’allegato V del regolamento n. 423/2007 con lettera del 29 luglio 2010, che la ricorrente sostiene di aver ricevuto il 25 agosto 2010.

18      Con lettera del 12 settembre 2010 la ricorrente chiedeva al Consiglio di procedere ad un riesame della decisione di inserirla nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e in quello dell’allegato V del regolamento n. 423/2007. Essa ha inoltre invitato il Consiglio a comunicarle gli elementi sui quali si era basato per adottare le misure restrittive nei suoi confronti.

19      L’adozione della decisione 2010/644 non ha influito sull’iscrizione del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413.

20      Dato che il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato dal regolamento n. 961/2010, il nome della ricorrente è stato inserito dal Consiglio al punto 29 della tabella B dell’allegato VIII di quest’ultimo regolamento. Di conseguenza, i capitali e le risorse economiche della ricorrente sono stati congelati in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento.

21      Per quanto riguarda l’iscrizione della ricorrente, il regolamento n. 961/2010 è motivato come segue:

«Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano».

22      Con lettera del 28 ottobre 2010 il Consiglio rispondeva alla lettera della ricorrente del 12 settembre 2010 indicando che, a seguito di riesame, esso respingeva la richiesta della ricorrente mirante all’eliminazione del proprio nome dall’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 e da quello dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. A tal riguardo esso precisava che, dal momento che il fascicolo non presentava elementi nuovi che giustificassero un mutamento della propria posizione, la ricorrente doveva continuare ad essere soggetta alle misure restrittive previste dai suddetti testi.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2010 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

24      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2011 la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio. Con ordinanza dell’11 marzo 2011 il Presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

25      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010;

–        condannare il Consiglio alle spese.

26      Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2011, presentate in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha ampliato il primo capo delle sue conclusioni, chiedendo che il Tribunale voglia annullare la decisione 2010/644 e il regolamento n. 961/2010 nella parte in cui tali atti la riguardano.

27      Il Consiglio e la Commissione chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

28      La ricorrente presenta nove motivi. Il primo attiene ad illegalità legate all’entrata in vigore della decisione 2010/413. Tale motivo è articolato, in sostanza, in due capi. Il primo capo attiene al fatto che la decisione 2010/413 è entrata in vigore retroattivamente. Il secondo capo verte sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione 2010/413, in combinato disposto con l’articolo 28. Il secondo motivo riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione. Il terzo motivo attiene ad una violazione dei suoi diritti della difesa e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Il quarto motivo verte su una violazione del principio di proporzionalità. Il quinto motivo sull’incompetenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati. Il sesto motivo attiene ad uno sviamento di potere. Il settimo motivo verte su un errore di diritto riguardo alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare. L’ottavo motivo riguarda un errore di valutazione dei fatti riguardo alle sue attività. Il nono motivo, fatto valere in subordine, attiene ad un errore manifesto di valutazione e ad una violazione del principio di proporzionalità.

29      Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.

30      Inoltre, da un lato, il Consiglio e la Commissione sostengono che il Tribunale non è competente a statuire sul secondo capo del primo motivo. Dall’altro lato, in udienza essi hanno affermato che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è basato su una presunta violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.

31      In via preliminare, vanno esaminati anzitutto gli argomenti del Consiglio e della Commissione relativi alla competenza del Tribunale, poi i loro argomenti riguardo alla ricevibilità di taluni motivi di ricorso e, infine, la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010, presentata dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2011.

 La competenza del Tribunale a statuire sul secondo capo del primo motivo

32      Con il secondo capo del primo motivo la ricorrente afferma, in sostanza, che l’articolo 4 della decisione 2010/413 è illegittimo in quanto prevede divieti la cui portata non è stata determinata con sufficiente precisione.

33      Per statuire sul presente motivo occorre pronunciarsi sulla competenza del Tribunale.

34      L’articolo 275 TFUE così recita:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell’articolo 40 del trattato sull’Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato sull’Unione europea».

35      L’articolo 4 della decisione 2010/413 dispone quanto segue:

«1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell’industria del petrolio e del gas naturale in Iran, o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell’Iran, siano esse originarie o meno di detto territorio:

a) raffinazione;

b) gas naturale liquefatto;

c) esplorazione;

d) produzione.

L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

2. È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Iran operanti nei settori chiave dell’industria del petrolio e del gas naturale in Iran di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tali settori al di fuori dell’Iran:

a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2».

36      La decisione 2010/413 è stata adottata sulla base dell’articolo 29 UE, che è una disposizione relativa alla politica estera e di sicurezza comune ai sensi dell’articolo 275 TFUE. Occorre pertanto verificare se l’articolo 4 di tale decisione risponda ai requisiti definiti dall’articolo 275, secondo comma, TFUE.

37      Orbene, da un lato i divieti sanciti dall’articolo 4 della decisione 2010/413 sono misure di natura generale, poiché la loro sfera di applicazione è stabilita facendo riferimento a criteri oggettivi e non a persone fisiche o giuridiche determinate. Di conseguenza, come sostengono il Consiglio e la Commissione, l’articolo 4 della decisione 2010/413 non è una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE.

38      Dall’altro lato, le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente derivano dall’attuazione dell’articolo 20 della decisione 2010/413, e non dell’articolo 4 della stessa. Pertanto, nel caso di specie, tale ultima disposizione non può essere oggetto di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 263 TFUE.

39      Di conseguenza, deve concludersi che, ai sensi dell’articolo 275, primo comma, TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciarsi su un ricorso diretto a valutare la legittimità dell’articolo 4 della decisione 2010/413 e, pertanto, a statuire sul secondo capo del primo motivo.

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010

40      Come emerge dai precedenti punti 9 e 10, dopo il deposito del ricorso l’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413 è stato sostituito da un nuovo elenco, contenuto nella decisione 2010/644, e il regolamento n. 423/2007 è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 961/2010. La ricorrente ha chiesto di poter adattare le proprie conclusioni iniziali in modo tale che il suo ricorso abbia ad oggetto l’annullamento di questi quattro atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).

41      A questo proposito occorre rammentare che, quando una decisione o un regolamento che riguarda direttamente e individualmente un privato viene sostituito nel corso del giudizio da un atto avente lo stesso oggetto, questo va considerato come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi. Sarebbe, infatti, in contrasto con una sana amministrazione della giustizia e con il requisito dell’economia processuale costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato al giudice dell’Unione contro un atto, potesse adeguare l’atto impugnato o sostituirlo con un altro e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all’ulteriore atto o di presentare ulteriori conclusioni o difese contro di esso (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, Racc. pag. II‑3019, punto 46, e la giurisprudenza citata).

42      Nel caso in esame occorre quindi accogliere, conformemente a tale giurisprudenza, le domande della ricorrente e considerare che il suo ricorso è diretto, al momento della chiusura della fase orale, anche all’annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui tali atti la riguardano, e consentire alle parti di riformulare le conclusioni, i motivi e gli argomenti alla luce di tale nuovo elemento, il che comporta il loro diritto di presentare conclusioni, motivi e argomenti supplementari (v., per analogia, sentenza People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, cit. supra al punto 41, punto 47).

 Gli argomenti del Consiglio e della Commissione relativi alla ricevibilità dei motivi attinenti alla presunta violazione dei diritti fondamentali della ricorrente

43      All’udienza il Consiglio e la Commissione hanno sostenuto che la ricorrente doveva essere considerata come un’organizzazione governativa e, pertanto, come un’emanazione dello Stato iraniano che non poteva invocare le tutele e le garanzie connesse ai diritti fondamentali. Di conseguenza, a loro avviso, i motivi del ricorso attinenti ad una presunta violazione dei suddetti diritti debbono essere dichiarati irricevibili.

44      A questo proposito, in primo luogo, occorre osservare che il Consiglio e la Commissione non contestano il diritto stesso della ricorrente a chiedere l’annullamento degli atti impugnati. Essi si limitano a negare che la ricorrente sia titolare di alcuni diritti da essa invocati al fine di ottenere tale annullamento.

45      Orbene, in secondo luogo, la questione se la ricorrente sia o meno titolare del diritto invocato a sostegno di un motivo di annullamento non riguarda la ricevibilità di tale motivo, ma il suo fondamento. Pertanto, l’argomento del Consiglio e della Commissione, attinente al fatto che la ricorrente sarebbe un’organizzazione governativa, va respinto nella parte in cui è diretto all’accertamento della irricevibilità parziale del ricorso.

46      In terzo luogo, il suddetto argomento è stato presentato per la prima volta in udienza, senza che il Consiglio o la Commissione abbiano invocato il fatto che esso era basato su elementi di diritto o di fatto che erano emersi nel corso del procedimento. Nella misura in cui riguarda il merito del ricorso, esso costituisce dunque un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e di conseguenza dev’essere dichiarato irricevibile.

 Nel merito

47      Il Tribunale ritiene necessario esaminare i motivi presentati dalla ricorrente nel seguente ordine:

–        quinto motivo, attinente all’incompetenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati;

–        sesto motivo, attinente ad uno sviamento di potere;

–        primo capo del primo motivo, attinente all’entrata in vigore retroattiva della decisione 2010/413;

–        secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione;

–        terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva;

–        settimo motivo, vertente su un errore di diritto quanto alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare;

–        ottavo motivo, attinente ad un errore di valutazione dei fatti riguardo alle attività della ricorrente;

–        quarto motivo, attinente ad una violazione del principio di proporzionalità;

–        nono motivo, presentato in subordine e attinente ad un errore manifesto di valutazione e ad una violazione del principio di proporzionalità.

 Il quinto motivo, attinente all’incompetenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati

48      Secondo la ricorrente il Consiglio non era competente ad adottare gli atti impugnati. In primo luogo, essa sostiene che gli atti impugnati hanno quale fondamento giuridico la dichiarazione sull’Iran del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (in prosieguo: la «dichiarazione del 17 giugno 2010»). In secondo luogo, per la ricorrente tale dichiarazione si limita a prevedere l’attuazione, da parte del Consiglio, della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [in prosieguo: la «risoluzione 1929 (2010)»] e l’adozione di misure di accompagnamento, ma non prevede l’adozione di misure autonome di congelamento di fondi. In terzo luogo, la risoluzione 1929 (2010) non conterrebbe misure riguardanti l’industria iraniana del petrolio e del gas o la ricorrente. Da ciò essa deduce che il Consiglio non è competente ad adottare misure restrittive nei suoi confronti sulla base della dichiarazione del 17 giugno 2010.

49      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

50      Occorre sottolineare, in via preliminare, che il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti della ricorrente a causa del presunto sostegno dato da quest’ultima alla proliferazione nucleare, e non a causa del solo fatto che essa operava nei settori del petrolio, del gas e petrolchimico. Pertanto, la circostanza secondo cui la risoluzione 1929 (2010) non contiene misure specifiche riguardanti tale ultimo settore è priva di rilevanza.

51      Del resto, la risoluzione 1929 (2010) è diretta a impedire la proliferazione nucleare, in particolare garantendo il rispetto delle risoluzioni precedenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite in materia. Alla luce di tale obiettivo, la sua attuazione può essere accompagnata dall’adozione di misure restrittive nei confronti delle entità che abbiano fornito un sostegno alla proliferazione nucleare.

52      Di conseguenza, la formulazione del punto 4 della dichiarazione del 17 giugno 2010, ai sensi della quale il Consiglio «Affari esteri» è invitato «ad adottare (…) misure che attuino quelle contenute nella [risoluzione 1929 (2010)], insieme alle misure di accompagnamento», comprende l’adozione di misure restrittive come quelle riguardanti la ricorrente.

53      Inoltre, il punto 4 della dichiarazione del 17 giugno 2010 contiene anche un passaggio in base al quale «[t]ali misure dovrebbero essere incentrate [anche] su nuovi divieti di visto e congelamenti di beni in particolare nei confronti del Corpo dei guardiani della rivoluzione». Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale formulazione prevede la possibilità di adottare misure restrittive, comprese misure autonome.

54      Pertanto, si deve considerare che adottando misure restrittive nei confronti della ricorrente, il Consiglio si è conformato all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, UE, ai sensi del quale esso agisce «in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo».

55      Occorre quindi concludere che il Consiglio era competente ad adottare misure restrittive nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo in quanto infondato.

 Il sesto motivo, attinente a uno sviamento di potere

56      La ricorrente sostiene che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere. In proposito, essa afferma che il Consiglio ha adottato misure restrittive nei suoi confronti senza disporre di prove circa il suo coinvolgimento nella proliferazione nucleare e senza rispettare i suoi diritti processuali. Secondo la ricorrente, queste circostanze implicano che il Consiglio ha effettivamente tentato di sviare il regime di misure restrittive connesse alla proliferazione nucleare al fine di colpire l’industria del petrolio, del gas naturale e petrolchimica iraniana.

57      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

58      Secondo la giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punto 50, e la giurisprudenza citata).

59      Orbene, nel caso di specie la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di tali indizi. Infatti essa non ha fornito elementi dai quali risulti che le circostanze da essa invocate, anche a supporle dimostrate, non erano dovute a semplici errori da parte del Consiglio, bensì alla volontà di quest’ultimo di raggiungere fini diversi da quello di impedire la proliferazione nucleare.

60      Pertanto, il sesto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Il primo capo del primo motivo, attinente all’entrata in vigore retroattiva della decisione 2010/413

61      La ricorrente sostiene che la decisione 2010/413 è illegittima in quanto all’articolo 28 è previsto che essa sarebbe entrata in vigore il giorno della sua adozione, che era precedente al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

62      Il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

63      L’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE così recita:

«I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione».

64      Da un lato, si deve ricordare che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa venir opposto agli amministrati prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza. Dall’altro lato, benché, in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (sentenza della Corte del 25 gennaio 1979, Weingut Decker, 99/78, Racc. pag. 101, punti 3 e 8).

65      Nel caso di specie, è pacifico che la decisione 2010/413, la quale non indica alcun destinatario, è stata adottata il 26 luglio 2010, ma è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soltanto il giorno successivo.

66      Inoltre, il Consiglio non fa neppure valere motivazioni che giustificherebbero il riconoscimento di un effetto retroattivo alla decisione 2010/413.

67      Pertanto, occorre annullare l’articolo 28 della decisione 2010/413 nella parte in cui riguarda la ricorrente e considerare, di conseguenza, che tale ultima decisione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

68      Tuttavia, la ricorrente non fa valere alcun elemento diretto a dimostrare che tali circostanze possano inficiare la legittimità delle altre disposizioni della decisione 2010/413 nei limiti in cui la riguardano.

69      Di conseguenza, occorre accogliere il primo capo del primo motivo in quanto è diretto all’annullamento dell’articolo 28 della decisione 2010/413 e respingerlo come inconferente quanto al resto.

 Il secondo motivo attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

70      La ricorrente sostiene che gli atti impugnati non sono stati debitamente motivati dal Consiglio e di conseguenza essa non è in grado di individuare i fatti che le vengono addebitati e di verificare o confutare la fondatezza della motivazione fornita.

71      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Esso sostiene che le motivazioni indicate si riferiscono al sostegno che la ricorrente ha dato alla proliferazione nucleare. Aggiunge che gli atti impugnati sono stati adottati in un contesto noto alla ricorrente.

72      L’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, come previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e, più in particolare, nel caso di specie, dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro lato, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. L’obbligo di motivazione così formulato costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione al quale si può derogare solo sulla base di ragioni imperative. Pertanto, la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contestualmente all’atto che gli arreca pregiudizio, in quanto la sua mancanza non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (si veda in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58 supra, punto 80, e la giurisprudenza citata).

73      Pertanto, salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di determinati elementi, il Consiglio è tenuto, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, a portare a conoscenza dell’entità interessata da un provvedimento adottato, a seconda dei casi, in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, le ragioni specifiche e concrete per cui esso stima che tale disposizione risulti applicabile all’interessato. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica della decisione e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla (v., in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punto 81, e la giurisprudenza citata).

74      Peraltro, la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui esso è stato adottato. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punto 82, e la giurisprudenza citata).

75      Nel caso di specie, dalla motivazione degli atti impugnati emerge che il Consiglio fa valere tre motivi autonomi che giustificano l’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente. Essi vanno quindi esaminati uno alla volta.

76      Quanto al primo motivo, secondo cui la ricorrente commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e del gas che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano, si deve riconoscere che, come sostiene la ricorrente, la motivazione fornita è assai generale, in quanto non precisa la natura o le categorie delle apparecchiature considerate e la natura delle attività di cui quest’ultima è accusata.

77      Tuttavia, alla luce delle spiegazioni fornite in udienza, si deve considerare tale motivo sufficiente. Infatti, dalla risposta del Consiglio ad un quesito del Tribunale emerge che il primo motivo non è basato su acquisti concreti di beni che sarebbero stati effettivamente utilizzati ai fini della proliferazione nucleare, bensì sulla circostanza generale secondo la quale i beni acquistati dalla ricorrente rientranti nel settore del petrolio, del gas naturale e petrolchimico possono essere utilizzati a tale scopo. Orbene, detta circostanza è nota alla ricorrente, la quale, pur avendola esplicitamente ammessa nei suoi atti, ne contesta in particolare, nell’ambito del settimo motivo, la rilevanza riguardo alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare. Occorre pertanto considerare che la motivazione fornita ha permesso alla ricorrente di valutare la fondatezza degli atti impugnati, di difendersi dinanzi al Tribunale e a quest’ultimo di esercitare il suo controllo.

78      Quanto al secondo motivo, attinente al fatto che la ricorrente avrebbe tentato di procurarsi saracinesche in lega estremamente resistente il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare, va sottolineato che la motivazione fornita individua il tipo di articoli considerati, permettendo quindi alla ricorrente di contestare l’effettività del presunto tentativo di acquisto e di sostenere che le saracinesche in lega estremamente resistente da essa utilizzate non sono destinate esclusivamente al settore nucleare.

79      Per contro, il terzo motivo, ai sensi del quale la ricorrente è collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano, mostra un carattere insufficiente, in quanto non le permette di capire che tipo di relazioni e con quali entità le vengono effettivamente contestate, e di conseguenza non le consentono di verificare la fondatezza di tale affermazione e di contestarla con il minimo grado di precisione.

80      Pertanto, da un lato, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato nella parte in cui esso riguarda la prima e la seconda motivazione indicate dal Consiglio. Dall’altro lato, occorre accogliere il secondo motivo e, quindi, annullare gli atti impugnati, per quel che riguarda la terza motivazione.

81      Poiché le tre motivazioni interessate sono autonome, tale constatazione non implica l’annullamento degli atti impugnati in quanto essi istituiscono misure restrittive nei confronti della ricorrente. Tuttavia, la terza motivazione non potrà essere presa in considerazione in sede di esame degli altri mezzi di ricorso, in particolare dell’ottavo motivo, attinente all’errore di valutazione dei fatti.

 Il terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

82      La ricorrente sostiene che, adottando la decisione 2010/413 e il regolamento di esecuzione n. 668/2010, il Consiglio ha violato i suoi diritti della difesa, il che implica altresì una violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

83      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Da un lato, esso sostiene che la ricorrente non può invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa. Dall’altro lato, esso ritiene di aver comunque rispettato tale principio, così come il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva.

–       I diritti della difesa

84      Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa e in particolare del diritto al contraddittorio, in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di un’entità e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punto 91).

85      Da un lato, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che gli elementi ritenuti a carico per fondare l’atto che arreca pregiudizio all’entità interessata vengano comunicati a questa. Dall’altro, essa dev’essere posta in grado di far valere utilmente il suo punto di vista in merito a tali elementi (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, punto 93).

86      In via preliminare, il Consiglio e la Commissione contestano l’applicabilità del principio del rispetto dei diritti della difesa nel caso di specie. Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T‑181/08, Racc. pag. II‑1965, punti 121‑123), essi sostengono che la ricorrente non è stata oggetto di misure restrittive a causa delle attività da essa svolte, bensì a causa della sua appartenenza ad una categoria generale di persone e di entità. Di conseguenza, la procedura di adozione di misure restrittive non era stata avviata nei confronti della ricorrente ai sensi della giurisprudenza cit. supra al punto 84 e, pertanto, quest’ultima non può invocare i diritti della difesa o può invocarli solo in misura limitata.

87      Questo argomento non può essere accolto.

88      Infatti, da un lato, come emerge dalla motivazione degli atti impugnati, l’adozione di misure restrittive nei confronti della ricorrente è giustificata, in particolare, dalle operazioni che essa avrebbe tentato di realizzare e dalle relazioni che essa avrebbe avuto con determinate entità. Pertanto, a differenza delle persone interessate dalla causa che ha dato luogo alla sentenza Tay Za/Consiglio, cit. supra al punto 86, la ricorrente è oggetto di misure restrittive perché si presume che essa sia coinvolta direttamente nella proliferazione nucleare, e non a causa della sua appartenenza alla categoria generale di persone e di entità legate alla Repubblica islamica dell’Iran.

89      Pertanto, il ragionamento contenuto ai punti 121‑123 della sentenza Tay Za/Consiglio, cit. supra al punto 86, non è applicabile al caso di specie.

90      Dall’altro lato, e in ogni caso, l’articolo 24, paragrafi 3 e 4, della decisione 2010/413, l’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 e l’articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 961/2010 prevedono disposizioni a garanzia dei diritti della difesa delle entità oggetto di misure restrittive adottate in forza dei suddetti testi. Il rispetto di tali diritti è oggetto del controllo del giudice dell’Unione (sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punto 37).

91      Di conseguenza, si deve concludere che il principio del rispetto dei diritti della difesa può essere invocato dalla ricorrente nel caso di specie.

92      Secondo la giurisprudenza, riguardo ad un primo atto con il quale i fondi di un’entità vengono congelati, la comunicazione degli elementi a carico deve avvenire contemporaneamente all’adozione dell’atto interessato o al più presto dopo l’adozione stessa. Su richiesta dell’entità interessata, quest’ultima ha inoltre il diritto di far valere il proprio punto di vista riguardo a tali elementi dopo l’adozione dell’atto (v. in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 342, e sentenza Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, cit. supra al punto 85, punto 137).

93      Si deve inoltre sottolineare che, quando informazioni sufficientemente precise, che permettano all’entità interessata di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi ritenuti a suo carico da parte del Consiglio, sono state comunicate, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica per quest’ultimo l’obbligo di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo. Soltanto su richiesta della parte interessata il Consiglio è tenuto a consentire l’accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura di cui trattasi (v. sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punto 97, e giurisprudenza ivi citata).

94      Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la comunicazione degli elementi a carico, l’adozione della decisione 2010/413 e del regolamento di esecuzione n. 668/2010 è stata comunicata individualmente alla ricorrente con lettera del 29 luglio 2010.

95      Per quanto riguarda il contenuto di tale comunicazione, la ricorrente si lamenta del carattere vago della motivazione fornita, con la conseguenza che essa sarebbe tenuta ad apportare una prova negativa.

96      Tuttavia, dall’esame del secondo motivo testé effettuato, deriva che gli atti impugnati erano debitamente motivati per quel che riguarda la prima e la seconda motivazione fornite dal Consiglio.

97      Pertanto, occorre osservare che il Consiglio non ha violato i diritti della difesa della ricorrente per quanto riguarda la comunicazione iniziale degli elementi a carico.

98      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non aver potuto accedere agli elementi e informazioni che la riguardavano contenuti nel fascicolo del Consiglio, nonostante la domanda espressa in tal senso formulata nella lettera del 12 settembre 2010. Il Consiglio contesta che una tale domanda esista.

99      La lettera del 12 settembre 2010 conteneva il seguente passaggio:

«Inoltre, perché [la ricorrente] possa esercitare i suoi diritti, si chiede al Consiglio di informare la società, con un ragionevole livello di precisione, riguardo a:

i)      i presunti tentativi di acquistare saracinesche in lega estremamente resistente;

ii)      le presunte relazioni con società, organismi e istituzioni legate al programma nucleare,

iii)      la natura delle apparecchiature che potrebbero essere utilizzate per il programma nucleare dell’Iran».

100    Il Consiglio non ha risposto a tale domanda nella sua lettera del 28 ottobre 2010.

101    Di conseguenza, occorre concludere che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente non rispondendo alla domanda di accesso al fascicolo, formulata da quest’ultima in tempo utile.

102    In terzo luogo, per quanto riguarda il diritto della ricorrente di far valere utilmente il suo punto di vista riguardo agli elementi ritenuti a suo carico, si deve rilevare che, in seguito all’adozione dei primi atti con cui sono stati congelati i fondi della ricorrente, il 26 luglio 2010, essa ha inviato al Consiglio la lettera del 12 settembre 2010, nella quale ha esposto il suo punto di vista e ha chiesto che le misure restrittive adottate nei suoi confronti venissero soppresse. Il Consiglio ha risposto a questa lettera il 28 ottobre 2010.

103    La ricorrente lamenta ancora, in tale contesto, il fatto di aver disposto solo di un termine assai ridotto per presentare una domanda di riesame al Consiglio, considerati i tempi di inoltro della lettera che la informava dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

104    Orbene, da un lato, il termine di cui trattasi, compreso tra il 25 agosto e il 15 settembre 2010, era di circa tre settimane. Siffatto termine deve considerarsi sufficiente, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del limitato volume di elementi invocati dal Consiglio. Dall’altro lato, e comunque, la ricorrente si limita ad un’affermazione generale senza spiegare l’impatto concreto del termine ridotto sulla sua difesa. Di conseguenza, il suo argomento sul punto non può essere accolto.

105    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che il diritto della ricorrente di far valere utilmente il suo punto di vista è stato rispettato.

–       Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

106    Secondo una costante giurisprudenza, il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. L’efficacia del controllo giurisdizionale implica che l’autorità dell’Unione in questione sia tenuta a comunicare i motivi di una misura restrittiva all’entità interessata, per quanto possibile, al momento in cui tale misura è adottata, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire all’entità interessata di esercitare, entro i termini, il suo diritto di ricorso. L’osservanza di tale obbligo di comunicare detti motivi è infatti necessaria sia per consentire ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell’Unione, sia per consentire pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo della legittimità dell’atto di cui trattasi cui è tenuto (v., in tal senso e per analogia, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit. supra al punto 92, punti 335‑337, e giurisprudenza ivi citata).

107    Nel caso di specie, dall’esame del secondo motivo deriva che la ricorrente ha disposto, in tempo utile, di informazioni sufficientemente precise quanto alle due prime motivazioni considerate dal Consiglio per giustificare l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti. Tuttavia, come constatato supra ai punti 98‑101, il Consiglio non ha risposto alla domanda della ricorrente volta ad ottenere un accesso agli elementi del fascicolo, formulata prima della scadenza del termine di ricorso.

108    Orbene, tale circostanza è a priori idonea ad aver pregiudicato la difesa della ricorrente dinanzi al Tribunale e comporta, di conseguenza, una violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

109    Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il terzo motivo e, pertanto, annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente.

110    Tuttavia, nei suoi atti dinanzi al Tribunale, il Consiglio ha confermato, in sostanza, che il suo fascicolo non conteneva prove o elementi d’informazione diversi da quelli riprodotti nella motivazione degli atti impugnati. Pertanto, per economia procedurale e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare il settimo e l’ottavo motivo, che concernono rispettivamente un errore di diritto quanto alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare e un errore di valutazione dei fatti riguardo alle attività della ricorrente. Infatti, detto esame può evitare, se del caso, un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale fondato sugli stessi argomenti fatti valere nell’ambito della presente causa.

 Il settimo motivo, attinente ad un errore di diritto quanto alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare

111    La ricorrente sostiene che, basandosi sul primo motivo, riguardante il fatto che essa commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano, il Consiglio è incorso in un errore di diritto. Infatti, detta circostanza non giustificherebbe, di per se stessa, l’adozione di misure restrittive.

112    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza degli argomenti della ricorrente. Esso sostiene che la circostanza secondo cui quest’ultima può acquistare, per i membri del gruppo della National Iranian Oil Company, apparecchiature che possono essere utilizzate nell’ambito del programma nucleare iraniano costituisce un appoggio alla proliferazione nucleare.

113    Come risulta dal punto 77 della presente sentenza, la prima motivazione fornita dal Consiglio non è fondata su un comportamento concreto della ricorrente che coinvolge quest’ultima nella proliferazione nucleare. Infatti, essa si basa sulla constatazione secondo la quale la ricorrente presenta un rischio particolare di esservi coinvolta, a causa della sua posizione quale centrale d’acquisto del gruppo della National Iranian Oil Company.

114    Orbene, l’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413 prevede il congelamento dei fondi delle «persone e entità (…) che (…) danno il loro sostegno» alla proliferazione nucleare. Del pari, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 riguardano in particolare le entità «che sostengono» la proliferazione nucleare.

115    La formula utilizzata dal legislatore implica che l’adozione di misure restrittive nei confronti di un’entità, a causa del sostegno che essa avrebbe dato alla proliferazione nucleare, presuppone che quest’ultima abbia precedentemente adottato un comportamento corrispondente al suddetto criterio. Per contro, in assenza di un simile comportamento effettivo, il semplice rischio che l’entità interessata fornisca un tale sostegno alla proliferazione nucleare nel futuro non è sufficiente.

116    Occorre pertanto constatare che, avendo adottato l’interpretazione opposta dell’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007 e dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, il Consiglio è incorso in un errore di diritto.

117    Il Consiglio sostiene ancora, al riguardo, di essere autorizzato, in forza dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE, a interrompere totalmente le relazioni economiche e finanziarie con uno Stato terzo o ad adottare misure restrittive settoriali nei confronti di quest’ultimo.

118    Tuttavia, tale circostanza non è rilevante nel caso di specie. Infatti, le disposizioni su cui si basano le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente, elencate supra al punto 116, non prevedono tali misure generali o settoriali, bensì misure individuali.

119    Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il settimo motivo e, di conseguenza, annullare gli atti impugnati per quel che riguarda la prima motivazione.

 L’ottavo motivo, attinente ad un errore di valutazione dei fatti riguardo alle attività della ricorrente

120    In via preliminare, si deve ricordare che, alla luce dell’esito dell’esame del secondo e del settimo motivo testé effettuato, l’esame del presente motivo è limitato alla seconda motivazione fornita dal Consiglio, attinente al fatto che la ricorrente avrebbe tentato di acquistare saracinesche in lega estremamente resistente il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare.

121    Su questo punto la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio nella motivazione degli atti impugnati, le saracinesche da essa acquistate non sono utilizzate esclusivamente dal settore nucleare ma anche nei settori del gas, del petrolio e petrolchimico.

122    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta la fondatezza dell’argomento della ricorrente. Esso sostiene che quest’ultima non ha dimostrato di non aver mai tentato di acquistare saracinesche utilizzate esclusivamente dal settore nucleare.

123    Secondo la giurisprudenza, il controllo della legittimità di un atto con cui misure restrittive sono state adottate nei confronti di un’entità si estende alla valutazione dei fatti e delle circostanze addotti per giustificarla, nonché alla verifica degli elementi di prova e di informazione su cui è fondata tale valutazione. In caso di contestazione, il Consiglio è tenuto a presentare tali elementi al fine della loro verifica da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. supra al punto 58, punti 37 e 107).

124    Nel caso di specie, il Consiglio non ha prodotto alcun elemento di informazione o di prova riguardo alla seconda motivazione che andasse oltre la motivazione degli atti impugnati. Come esso stesso ammette, in sostanza, il Consiglio si è basato su semplici affermazioni non suffragate da alcun elemento di prova, secondo le quali la ricorrente aveva tentato di acquistare saracinesche in lega estremamente resistenti il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare.

125    Di conseguenza, si deve concludere che il Consiglio non ha fornito la prova delle affermazioni dedotte nell’ambito della seconda motivazione.

126    Pertanto, si deve accogliere l’ottavo motivo nei limiti in cui esso riguarda la seconda motivazione fornita dal Consiglio e annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano tale motivazione.

127    Alla luce di quanto precede, occorre accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente.

128    Per quanto concerne l’efficacia temporale dell’annullamento degli atti impugnati, va osservato, innanzitutto, che il regolamento di esecuzione n. 668/2010, che ha modificato l’elenco dell’allegato V del regolamento n. 423/2007, non produce più effetti giuridici a seguito dell’abrogazione di quest’ultimo regolamento da parte del regolamento n. 961/2010. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 668/2010 riguarda unicamente gli effetti che quest’ultimo ha prodotto tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione.

129    Quanto poi al regolamento n. 961/2010, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione contemplato all’articolo 56, primo comma, di detto Statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto. Il Consiglio dispone, quindi, di un termine di due mesi, aumentato in ragione della distanza di dieci giorni, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, per porre rimedio alla violazione accertata adottando, eventualmente, nuove misure restrittive nei confronti della ricorrente. Nel caso di specie, il rischio di un danno grave e irreparabile all’efficacia delle misure restrittive imposte dal regolamento n. 961/2010 non sembra sufficientemente elevato, tenuto conto del considerevole impatto di siffatte misure sui diritti e sulle libertà della ricorrente, da giustificare il mantenimento degli effetti di detto regolamento nei confronti di quest’ultima per un periodo superiore a quello previsto all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2011, Kadio Morokro/Consiglio, T‑316/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 38).

130    Infine, per quanto riguarda l’efficacia temporale dell’annullamento della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Nel caso di specie, l’esistenza di una differenza fra la data in cui produce i suoi effetti l’annullamento del regolamento n. 961/2010 e quella della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, potrebbe comportare un danno grave alla certezza del diritto, dato che gli atti in questione impongono alla ricorrente misure identiche. Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, devono quindi essere mantenuti nei confronti della ricorrente, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando l’annullamento del regolamento n. 961/2010 non produrrà effetti (v. per analogia, riguardo a quest’ultimo punto, sentenza Kadio Morokro/Consiglio, cit. supra al punto 129, punto 39).

 Sulle spese

131    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

132    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione, pertanto, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il Tribunale non è competente a statuire sul secondo capo del primo motivo.

2)      Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran:

–        la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

–        il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

–        il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

3)      Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti nei confronti della Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, a partire dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando l’annullamento del regolamento n. 961/2010 non produrrà effetti.

4)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.

5)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 aprile 2012.

Firme

Indice


Fatti

Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran

Misure restrittive riguardanti la ricorrente

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

La competenza del Tribunale a statuire sul secondo capo del primo motivo

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione 2010/644 e del regolamento n. 961/2010

Gli argomenti del Consiglio e della Commissione relativi alla ricevibilità dei motivi attinenti alla presunta violazione dei diritti fondamentali della ricorrente

Nel merito

Il quinto motivo, attinente all’incompetenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati

Il sesto motivo, attinente a uno sviamento di potere

Il primo capo del primo motivo, attinente all’entrata in vigore retroattiva della decisione 2010/413

Il secondo motivo attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

Il terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa della ricorrente e del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

– I diritti della difesa

– Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Il settimo motivo, attinente ad un errore di diritto quanto alla nozione di coinvolgimento nella proliferazione nucleare

L’ottavo motivo, attinente ad un errore di valutazione dei fatti riguardo alle attività della ricorrente

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.