Language of document : ECLI:EU:T:2012:201

Causa T‑509/10

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione»

Massime della sentenza

1.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Decisione di congelamento dei capitali — Controllo giurisdizionale della legittimità — Portata — Articolo 4 della decisione 2010/413 — Esclusione

(Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413, art. 4)

2.      Atti delle istituzioni — Scelta della base giuridica — Atti concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran

(Art. 26, § 2, primo comma, TUE)

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi

(Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 15, § 3, e n. 961/2010, artt. 16, § 2, e 36, § 3; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, §§ 3 e 4)

4.      Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Comportamento corrispondente a un sostegno a detta proliferazione [Art. 215, § 1, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, e n. 961/2010, art. 16, § 2, a); decisione del Consiglio 2010/413, art. 20, § 1]

1.      I divieti sanciti dall’articolo 4 della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, sono misure di natura generale, poiché la loro sfera di applicazione è stabilita facendo riferimento a criteri oggettivi e non a persone fisiche o giuridiche determinate. Di conseguenza, detto articolo 4 non è una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE. Ne consegue che Tribunale non è competente, ai sensi dell’articolo 275, primo comma, TFUE, a pronunciarsi su un ricorso diretto a valutare la legittimità di detto articolo 4.

(v. punti 37, 39)

2.      Adottando la decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, il regolamento di esecuzione n. 668/2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, nonché la decisione 2010/644, che modifica la decisione 2010/413, e il regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, nei confronti di una società iraniana detenuta da una società nazionale iraniana e che si propone di agire come centrale d’acquisto per talune attività di quest’ultima, a causa del sostegno che detta società aveva fornito alla proliferazione nucleare, il Consiglio si è conformato all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, TUE, ai sensi del quale esso agisce in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

(v. punti 50, 54)

3.      Salvo che ragioni imperative riguardanti la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri o la condotta delle loro relazioni internazionali ostino alla comunicazione di determinati elementi, il Consiglio è tenuto, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, a portare a conoscenza dell’entità interessata da un provvedimento adottato, a seconda dei casi, in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413, dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, le ragioni specifiche e concrete per cui esso stima che tale disposizione risulti applicabile all’interessato. Esso deve dunque menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica del provvedimento e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarla. Peraltro, la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui esso è stato adottato. Non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la sufficienza di una motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso di norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Pertanto, la motivazione delle decisioni del Consiglio che hanno avuto come conseguenza il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una ricorrente, secondo cui la ricorrente è collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano, è insufficiente in quanto non le permette di capire che tipo di relazioni e con quali entità le vengono effettivamente contestate, e di conseguenza non le consentono di verificare la fondatezza di tale affermazione e di contestarla con il minimo grado di precisione.

(v. punti 73-74, 79)

4.      La formula utilizzata dal legislatore dell’Unione all’articolo 20, paragrafo 1, della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140, all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, implica che l’adozione di misure restrittive nei confronti di un’entità, a causa del sostegno che essa avrebbe fornito alla proliferazione nucleare, presuppone che quest’ultima abbia precedentemente adottato un comportamento corrispondente al suddetto criterio. Per contro, in assenza di un simile comportamento effettivo, il semplice rischio che l’entità interessata fornisca un sostegno alla proliferazione nucleare nel futuro non è sufficiente.

(v. punti 114-115)